La sconfitta della giustizia: come annullare il lavoro investigativo sull’eversione di destra e sullo stragismo di Stato approfittando di mille cavilli e dell’operato di giudici “apolitici”. Storia delle responsabilità accertate sull’attentato alla Questura di Milano del 17 maggio 1973. Riassunto/sentenza dei tre gradi di giudizio che non sono riusciti a inchiodare i responsabili politici della strage

 

 

QUANDO RUMOR DOVEVA MORIRE

 

 

 

TRIBUNALE DI MILANO – MOTIVAZIONI DEL GIUDICE DEL RINVIO

Processo a carico di Gianfranco Bertoli per l’attentato di Via Fatebenefratelli del 17 maggio 1973

 

 

 Cap. 3.00

 

 

Nel processo tenuto a Milano presso la Corte di ASSISE DI APPELLO l’impianto accusatorio dei primi giudici viene completamente rovesciato e contestato

 

Secondo l’atto di appello, il Boffelli non aveva mai ricoperto alcun ruolo nell’ambito di Ordine Nuovo ed era priva di fondamento la notizia che i suoi viaggi in Germania erano finalizzati a mantenere i contatti con estremisti di destra di quel Paese, dato che Boffelli all’epoca si recava in Germania avendo una relazione con una cittadina tedesca.

 

Si contesta l’ipotesi di accusa secondo cui Bertoli, stante i suoi collegamenti con i Servizi Segreti, si sarebbe allontanato quando voleva da Israele. In proposito non sarebbero credibili le testimonianze dei fratelli Sorteni né, tanto meno, l’informativa UCLAT relativa alla presenza di Bertoli a Marsiglia nel novembre 1971, smentita dalle indagini disposte al riguardo. Del resto, l’ininterrotta presenza di Bertoli nel Kibbutz era stata confermata da tutti i testimoni israeliani.

Quanto affermato dalla teste Bassa, di vivere all’epoca nella casa del Soffiati in via Stella e di farvi rientro dai suoi viaggi di lavoro ogni fine settimana, ha smentito il racconto del Digilio circa la presenza del Bertoli e del Neami nell’abitazione. Il Digilio, inoltre, aveva mutato versione circa il ruolo del Boffelli, prima affermando che questi si era recato in via Stella una sola volta e in compagnia del Maggi, poi sostenendo che Boffelli si era sostituito al Neami nella vigilanza di Gianfranco Bertoli. Non rispondeva a verità, né alcuna prova esiste in proposito, che Bertoli tra la fine del 1972 e l’inizio del ’73 vivesse abitualmente nella zona di Mestre. Illogico, infine, che Bertoli sia stato tenuto segregato in via Stella due mesi prima dell’attentato e poi sia stato lasciato libero di tornare in Israele.

 

 

IL PROCESSO E LA SENTENZA IN GRADO DI APPELLO

 

 

 

Il processo in grado di appello iniziava nell’udienza del 15 maggio 2002, in presenza degli imputati Maggi e Boffelli, contumace il Neami, e si concludeva in quella del 27 settembre 2002 con l’assoluzione piena dei tre imputati, come già si è detto.

Giorgio Boffelli, confermando le dichiarazioni rese nella fase istruttoria e dibattimentale di primo grado, ribadiva la propria completa estraneità alla strage. Dichiarava di aver conosciuto Gianfranco Bertoli all’inizio degli anni cinquanta perché entrambi vivevano nello stesso quartiere a Venezia, ma non erano mai stati amici essendo di opinioni politiche diametralmente opposte; di essersi arruolato nella Legione Straniera dal ’59 al ’62, di essere rientrato in Italia per qualche anno ma di essere tornato in Africa dove aveva fatto il mercenario nel Congo dal ’66 al ’67.

 

Tornato a Venezia, aveva lavorato come marinaio per vent’anni finché non era andato in pensione. Verso la fine degli anni sessanta, a Venezia, aveva rivisto il Bertoli apprendendo che lo stesso era diventato anarchico. Quando allo Scalinetto Giuseppina Gobbi gli aveva mostrato la foto del Bertoli sul giornale che riportava la notizia della strage alla Questura di Milano, si era limitato a commentare che Bertoli aveva sbagliato. Che Bertoli conoscesse l’ebraico l’aveva appreso da notizia riportata da giornali, in specie dal “Giornale” di Montanelli.

Con il Maggi aveva instaurato rapporti di frequentazione e amicizia alla fine degli anni sessanta, era diventato suo paziente, a volte lo aveva accompagnato ma non gli aveva fatto da vero e proprio guardaspalle. Pur essendo simpatizzante della destra, non aveva mai fatto politica attiva. Non aveva mai conosciuto il Neami mentre aveva conosciuto il Digilio, che poteva definirsi amico del Maggi, nonché Marcello Soffiati nella casa del quale, in via Stella, era stato una volta passando per Verona diretto in Germania.

 

Carlo Maria Maggi, sentito nell’udienza del 30 maggio 2002, dichiarava:

di non aver mai visto e conosciuto Gianfranco Bertoli, così come, prima del processo, non aveva mai sentito parlare di Remo Orlandini; di aver conosciuto Amos Spiazzi solo nel 1978, tramite Marcello Soffiati nella trattoria di questi in Colognola ai Colli, mentre conosceva il Soffiati fin dal 1962; di avere esercitato la propria professione di medico in un ospedale geriatrico di Venezia dal 1966 (in precedenza aveva lavorato in un ospedale psichiatrico); di aver aderito a Ordine Nuovo fin dall’inizio e di essere stato nominato ispettore nel 1959, anno in cui aveva conosciuto Carlo Digilio come aderente a quel movimento; di aver rivisto il Digilio nel 1965 e di avere appreso dallo stesso che non intendeva più dedicarsi ad attività politiche; di aver frequentato lo stesso Digilio negli anni settanta con una certa assiduità, ospitandolo, con il Soffiati e altri, per partite a poker; di aver conosciuto Vincenzo Vinciguerra prima del 1969 essendosi recato qualche volta in Friuli come ispettore di O.N.; di non sapersi spiegare il perché delle accuse, del tutto inventate, formulate contro di lui dal Vinciguerra; di non aver mai avuto ragioni di astio contro l’On. Rumor; di essere rientrato nel MSI nel 1969 e di non aver mai avuto rapporti con il gruppo ordinovista che non aveva voluto rientrare nel partito; di aver conosciuto Gabriele Forziati nei primi mesi del 1972 quando Giangastone Romani, responsabile organizzativo del Centro Ordine Nuovo di Trieste, temendo come imminente l’emissione di un mandato di cattura contro il Forziati gli aveva chiesto di ospitarlo ed egli aveva girato la richiesta al Soffiati il quale aveva dato ospitalità al Forziati in via Stella a Verona; di essersi recato in quell’abitazione per fornire assistenza medica al Forziati e di avervi incontrato il Neami, amico del Forziati, anch’egli già aderente a Ordine Nuovo ma rientrato nel MSI nel 1969; di ricordare che nel 1982 Digilio sembrava coinvolto in una vicenda di armi non consegnate e di denaro trattenuto che aveva suscitato inquietudine nello stesso Digilio; questi ggli aveva chiesto di far si che il Soffiati lo ospitasse per qualche tempo, il che era avvenuto per alcuni mesi; infine di non essere mai stato informato delle attività del Digilio in materia di recupero di esplosivi da residuati bellici.

 

La Corte d’assise di Appello, con ordinanza in data 30 maggio 2002respinte alcune eccezioni di nullità e di illegittimità costituzionale proposte dai difensori, disponeva la parziale rinnovazione del dibattimento per acquisire documentazione e per l’assunzione in qualità di testimone del generale Nicolò Pollari, direttore del SISMI, per ottenere chiarimenti in ordine all’effettivo periodo di collaborazione di Gianfranco Bertoli con il SIFAR.

 

La motivazione della sentenza emessa in esito al giudizio di appello, di poi annullata dalla Corte di Cassazione, premette che il vero nodo da risolvere è se Bertoli agì da solo, come sempre dallo stesso sostenuto, ovvero se egli - collegato ai Servizi Segreti che lo avrebbero aiutato, prima ad espatriare nel gennaio/febbraio 1971, poi a tornare in Italia, via Marsiglia, nel periodo in cui ufficialmente risultava ospite di un kibbutz israeliano – sia stato manovrato da esponenti di Ordine Nuovo per indurlo a compiere un attentato contro l’allora ministro degli interni On. Mariano Rumor.

 

Richiamate le ragioni che avevano indotto il G.I., così come i primi giudici, a ritenere non veritiera la versione fornita da Gianfranco Bertoli si osserva che, trascurata un’approfondita disamina della sua versione e della sua personalità, il convincimento che il Bertoli non avesse agito da solo e di propria esclusiva iniziativa si fondava da un lato sulla sua collaborazione con il SIFAR tra il 1954 e il 1959 e successivamente con il SID dal 1966 fino al 1971, dall’altro sul fatto che la strage del 17 maggio ’73 era stata preannunciata da due fonti autonome rispettivamente alcuni mesi e due giorni prima della sua esecuzione.

 

Su tali punti l’anticipata conclusione dei giudici di appello è drastica:

 

“anche attraverso gli elementi acquisiti nel corso della rinnovazione parziale del dibattimento nel giudizio di appello, si deve ritenere incontestabilmente accertato, in primo luogo, che la strage compiuta dal Bertoli non è stata in alcun modo preannunciata da Pietro Loredan e da Remo Orlandini e, in secondo luogo, che Bertoli, dopo il 1960, non ha avuto alcun contatto con Servizi Segreti italiani o stranieri”.

 

 

Sgombrato il campo da quelli che sono definiti “equivoci” in cui sarebbero incorsi sia il G.I. che i giudici di primo grado, e riaffermato che il tema decidendi riguarda innanzitutto la riconducibilità dell’attentato al solo Bertoli, quale atto di protesta e vendetta verso chi era ritenuto responsabile della morte dell’anarchico Pinelli, previo un attento esame sia della sua versione dei fatti che della sua personalità, si osserva che il G.I., in vent’anni di indagini - tramite le dichiarazioni di Roberto Cavallaro, di Vincenzo Vinciguerra e di Angelo Izzo (oltre che con i colloqui registrati dal capitano Antonio Labruna) - era pervenuto all’individuazione di presunti complici del Bertoli (Spiazzi, Rizzato, De Marchi, Lercari, Rampazzo, Camillo Virginio, Maggi, Zorzi, Remo Orlandini, Dantini e Bovolato), ma che la svolta decisiva all’istruttoria era stata impressa dalle dichiarazioni di Carlo Digilio che avevano consentito di focalizzare il ruolo avuto nella strage da Maggi, Neami, Boffelli e dallo stesso Digilio.

 

Secondo i giudici di appello il punto centrale delle dichiarazioni di Carlo Digilio, vale a dire la permanenza del Bertoli nell’appartamento di via Stella a Verona nel marzo 1973, prescindendo dalla valutazione dell’intrinseca attendibilità del Digilio, deve ritenersi senz’altro smentito dalle affermazioni di testimoni israeliani relative all’ininterrotta presenza del Bertoli nel kibbutz di Karmia dal febbraio 1971 al maggio 1973, oltre che dalla corretta valutazione del rapporto di Polizia che indicava la presenza del Bertoli nell’Hotel du Rhone a Marsiglia dal 10 al 20 novembre 1971.

 

L’esame del vasto materiale probatorio inizia con la ricostruzione della così detta vicenda Loredan. A quell’episodio, ricostruito come già ripetutamente si è detto, i giudici di appello hanno ritenuto di non potere e dover attribuire il significato di annuncio dell’attentato che si stava preparando e che doveva essere eseguito a Milano in danno di un importante esponente del Governo. Sull’episodio di che trattasi, per sondarne significato e rilevanza, si è fatto riferimento alle dichiarazioni dibattimentali dell’On. Ceravolo (u. 24.11.99) secondo il quale il Dalla Costa, che era andato a trovarlo a Venezia, gli aveva riferito che secondo una “soffiata” di Pietro Loredan “qualcosa stava maturando, qualche attentato, qualcosa del genere, che circolava la voce che  qualcosa bolliva in pentola”; il Ceravolo aveva telefonato a Roma e gli avevano detto che il giorno dopo avrebbe potuto incontrarsi a Milano con gli On.li Malagugini e Pajetta, così come in effetti avvenuto. Dal tenore di tali dichiarazioni si è dedotto che le informazioni fornite da Loredan al Dalla Costa e da questi al Ceravolo erano assai vaghe e poco attendibili.

 

 

Quel minimo residuo di attendibilità era venuto definitivamente a mancare una volta individuata la fonte delle informazioni di Pietro Loredan: sulla scorta di quanto dichiarato dal teste Giuseppe Universo e dalla lettura degli atti del processo per diffamazione intentato dal giornalista dell’ANSA Sergio D’Asnasch nei confronti di Sergio Saviane e di Livio Zanetti, si riteneva accertato che nel 1973 (esattamente il 15 maggio ’73, come sicuramente desumibile dall’articolo del Saviane pubblicato sul settimanale l’Espresso del 12 agosto ’73) nel corso di una cena cui avevano partecipato anche Universo e Loredan, il D’Asnasch aveva parlato, ma in modo del tutto generico, di fatti gravi che si stavano preparando a Milano. Evidentemente, secondo i giudici di secondo grado, Pietro Loredan, aveva dato credito a quei discorsi e aveva deciso di metterne al corrente Ivo Dalla Costa. Conferma di tutto ciò è tratta da quanto dichiarato dallo stesso Loredan in quel processo per diffamazione e cioè che D’Asnasch aveva fatto generico riferimento alla situazione di tensione esistente a Milano in quel periodo, sicché aveva pensato che il giornalista fosse stato anticipatamente informato di ciò che stava per accadere.

 

La conclusione dei giudici di appello e, pertanto, la seguente: “non è importante sapere che Saviane e Zanetti furono condannati dal Tribunale di Milano. E’ invece molto importante aver accertato che Pietro Loredan ha appreso, il 15 maggio 1973, dal giornalista Sergio D’Asnasch la notizia generica di gravi fatti che stavano per accadere in Milano, che lo stesso Loredan, ritenendo che D’Asnasch fosse in possesso di notizie riservate in quanto agente della CIA, aveva avvertito Ivo Dalla Costa; che questi, a sua volta, aveva ritenuto di informare prima Ceravolo e poi alti esponenti del Partito Comunista Italiano (Pajetta e Malagugini); che costoro, sia per la genericità della notizia sia per la poca affidabilità della fonte, non avevano ritenuto di dover allertare né i locali dirigenti del Partito né il capo gabinetto del Questore”.

 

Si ritiene infine che Ivo Dalla Costa, con il passare degli anni, aveva sicuramente rielaborato l’episodio e probabilmente in buona fede aveva riferito al G.I. che Pietro Loredan gli aveva parlato di un attentato entro quarantotto ore contro un’alta personalità del Governo. Pietro Loredan, invece, gli aveva comunicato una notizia molto più generica, appresa dal D’Asnasch. Di conseguenza cade completamente l’assunto del primo giudice che la strage compiuta da Gianfranco Bertoli fosse stata preannunciata da Pietro Loredan a Ivo dalla Costa.

 

 

La motivazione della sentenza di appello prosegue con la disamina della vicenda relativa ai colloqui avvenuti tra il capitano Antonio Labruna e Remo Orlandini, in almeno uno dei quali l’Orlandini avrebbe annunciato come imminente un attentato contro l’On. Rumor.

 

Assumendo che il nastro su cui era stato registrato quel colloquio era sparito, si osserva che mentre il G.I. ne aveva attribuito la responsabilità, più che al Labruna, ai suoi diretti superiori (colonnello Romagnoli e generale Maletti), i giudici di primo grado erano pervenuti alla conclusione che Antonio Labruna, il quale evidentemente fruiva della piena fiducia dell’Orlandini, aveva occultato il nastro o i nastri relativi ai colloqui nei quali si parlava dell’attentato all’On. Rumor omettendo di attivarsi per prevenirlo, come i doveri del suo ufficio gli imponevano.

 

Per far luce sulla vicenda, i giudici di secondo grado - ricostruite le complesse modalità con cui nastri e trascrizioni erano pervenuti nella disponibilità del Giudice Istruttore (in parte da altre autorità giudiziarie inquirenti, successivamente per il tramite del giornalista Norberto Valentini, infine ad opera dello stesso Labruna) – hanno esaminato tempi e contenuti dei colloqui con l’Orlandini, registrati a sua insaputa dal Labruna, e le relative trascrizioni; hanno quindi rilevato che il G.I. aveva più volte sentito come testimoni i sottufficiali del NOD che avevano eseguito le trascrizioni di quei nastri (Mar.lli Mario Esposito, Nicola Giuliani, Giuseppe Pasin, Paolo Di Gregorio, quest’ultimo risultato aver preso servizio al NOD dal 15 ottobre 1973 e quindi ben cinque mesi dopo la strage compiuta dal Bertoli), ricevendo solo dal Di Gregorio e dal Giuliani vaghe indicazioni circa un colloquio Orlandini/Labruna in cui il primo parlava di attentati, in particolare contro uomini politici ed aveva fatto espressamente il nome del ministro Rumor.

 

Antonio Labruna, sentito più volte, non aveva escluso l’esistenza di altri nastri registrati oltre a quelli da lui consegnati (trattenuti per premunirsi, a suo dire, da possibili scarichi di responsabilità da parte dei superiori) ed aveva ammesso che sia il Di Gregorio sia il Giuliani erano persone degnissime e sicuramente avevano riferito il vero.

 

Tutto ciò premesso La Corte d’assise di Appello perviene alla seguente conclusione:

 

non vi è mai stato un nastro contenente riferimenti, da parte di Remo Orlandini a un attentato contro Rumor, e quindi non è vero, come ha ritenuto il primo giudice, che l’azione compiuta da Bertoli fosse stata preannunciata”. Il che è derivato dal fatto che l’esistenza di quel nastro era stata derivata dallo spontaneo ricordo del maresciallo Paolo Di Gregorio il quale, però, proprio perché entrato in servizio al NOD nell’ottobre ’73, non poteva fare riferimento all’attentato commesso dal Bertoli nel maggio di quell’anno.

Si spiega l’inesatto ricordo del Di Gregorio con la possibilità che questi avesse avuto in mente il colloquio Labruna/Lercari. Dal canto suo il maresciallo Giuliani, trovatosi in grave difficoltà di fronte alla contestazione di quanto dichiarato dal suo collega, temendo di essere incriminato, abbia preferito compiacere il G.I. ammettendo che l’Orlandini, in uno dei colloqui registrati, aveva parlato dell’attentato contro l’On. Rumor. E’ considerato, inoltre, del tutto illogico, oltre che inverosimile, che il Labruna si fosse distratto proprio nel mentre l’Orlandini lo informava di un progetto tanto grave, ovvero che lo stesso Labruna – ammesso e non concesso fosse favorevole ai disegni eversivi dell’Orlandini – avesse poi affidato quei nastri, per la trascrizione, a dei subalterni i quali si sarebbero potuti attivare per scongiurare l’attentato e, comunque, sarebbero stati pericolosissimi testimoni dei preparativi dello stesso.

 

Scarsa rilevanza è attribuita alla frase pronunciata da Remo Orlandini nel colloquio del 6 aprile ’73 (“maggio non passerà, può darsi anche aprile”) essendo certamente riferita a un possibile colpo di Stato. Infine, quanto al colloquio registrato avvenuto in Lugano il 29 marzo 1974 tra Antonio Labruna e il Lercari, il riferimento all’atteso attentato all’On. Rumor, che poi non si era verificato non riguardava l’azione di Gianfranco Bertoli bensì altro attentato promesso e, come altri, non eseguito.

 

Nella motivazione della sentenza annullata un capitolo è dedicato a risolvere, una volta per tutte secondo i giudici di appello, la questione se il Bertoli fu a libro paga del SIFAR, come informatore infiltrato negli ambienti del P.C.I., solo dal 1954 al 1960 come affermato dall’ammiraglio Casardi, sentito sul punto a seguito delle dichiarazioni dibattimentali rese da Giorgio Sorteni il 25 febbraio 1975, ovvero fu riassunto in quel ruolo nel 1966 fino alla cessazione, avvenuta nel 1971, così come chiarito e confermato dalle deposizioni del colonnello Viezzer e del generale Cogliandro. Sulla scorta della testimonianza del generale Pollari, sentito nella fase di appello, e mediante il raffronto con un fascicolo del SID relativo ad altro informatore, si è stabilito che sia il Viezzer che il Cogliandro erano incorsi in errore atteso che la scritta “1966” sulla copertina del fascicolo dell’informatore “Negro” (nome di copertura di Gianfranco Bertoli) non stava a significare la riassunzione in servizio dell’informatore a far tempo da quella data (e fino al 1971, quando Viezzer, di sua pugno, aveva apposto la dicitura “cessato”) bensì indicava la data in cui la segreteria aveva raccolto la documentazione relativa al Bertoli, i cui rapporti con il SIFAR erano, appunto, cessati nel 1960.

 

Escluso quindi che all’epoca della strage, o negli anni di poco precedenti, il Bertoli fosse ancora un informatore, si deduce che l’espatrio dello stesso non fu in alcun modo favorito dai Sevizi Segreti, né italiani né stranieri, mentre è certo che - a tal fine - appoggio e assistenza furono forniti da appartenenti al gruppo anarchico Ponte della Ghisolfa, pur ammettendo che di quell’espatrio i Servizi furono in qualche modo a conoscenza per il tramite dell’informatore Enrico Rovelli (quello che, infiltrato nel circolo anarchico, aveva fornito al commissario Calabresi la foto – identica a quella poi servita per formare il passaporto falso del Bertoli – con l’informazione che si stava aiutando a espatriare un anarchico colpito da mandato di cattura) oltre che per il tramite di Rolando Bevilacqua (in contatto con il Mossad e con il colonnello dei carabinieri Renzo Monico) che aveva dato ospitalità al Bertoli (presentatogli come Massimo Magri) a Tresivio, in provincia di Sondrio, in vista dell’espatrio prima in Svizzera e di qui a Marsiglia e infine in Israele.

 

Per l’espatrio Gianfranco Bertoli non aveva fruito di alcuna “corsia preferenziale” tant’è vero che egli risulta essere stato controllato dalla Polizia di Marsiglia, nei pressi della stazione ferroviaria, l’8 gennaio 1971 e che il suo ingresso nel kibbutz di Karmia, dove si trattenne ininterrottamente per circa due anni e fino all’8 maggio ’73, non fu per nulla facilitato ma avvenne secondo le regole vigenti all’epoca come riferito dai testimoni israeliani Farhi Michel, delegato della Agence Juive di Marsiglia, e Grubstajn Haim, delegato europeo della Hachomer Hatzair di Parigi.

 

A questo punto i giudici di secondo grado procedono a una meticolosa disamina della versione resa dal Bertoli al G.I. in numerosi interrogatori e di poi in fase dibattimentale alla Corte d’assise, considerato che l’accusa nei confronti di Maggi, Neami e Boffelli, proveniente dalle dichiarazioni di Carlo Digilio, ha i suoi presupposti necessari nel fatto che Gianfranco Bertoli, sostenendo di aver agito da solo, avrebbe mentito, che lo stesso si trovasse in Italia nel 1973 e che l’attentato fosse diretto contro il Ministro degli Interni On. Rumor.

 

In sintesi, nel corso di detti interrogatori, Bertoli aveva dichiarato: di essere un anarchico e, come tale, di non riconoscere alcuna autorità; di aver commesso il fatto per vendicare l’anarchico Pinelli che, secondo quanto appreso mentre si trovava nel kibbutz, sarebbe stato gettato dalla finestra dal commissario Luigi Calabresi; di essere arrivato a Milano il giorno 16 maggio intorno alle ore 16 prendendo alloggio in una pensione di via Vitruvio; che il passaporto falso gli era stato a suo tempo fornito da dei “capelloni hippy; di aver girato per Milano nel pomeriggio del 16 e di essere rientrato alla Pensione verso mezzanotte; che il giorno 17 maggio era uscito intorno alle 8 con la bomba in tasca, aveva acquistato il Corriere della Sera apprendendo così della manifestazione in Questura, in programma quella stessa mattina, per la commemorazione del Commissario Calabresi; verso le 9,30/9,45, giunto alla Questura, dove intendeva lanciare la bomba contro il busto che riproduceva il commissario ucciso, era stato fermato da alcuni agenti; di essersi allora recato in un vicino bar dove aveva bevuto un brandy; di essere poi tornato davanti alla Questura e, visti uscire dei militari e avuta conferma da due poliziotti che si trattava della commemorazione del Calabresi, aveva lanciato la bomba; di essersi procurato l’ordigno nel kibbutz intendendo servirsene nel caso fossero andati ad arrestarlo, ma anche di aver avuto in animo, in un primo momento, di farne uso per un attentato a Pisa nell’anniversario della morte di Franco Serantini (7 maggio 1972), poi in occasione della commemorazione del commissario Calabresi; di essere partito in nave dal porto di Haifa l’8 maggio proponendosi di compiere l’attentato il giorno 17 a Milano ritenendo che sicuramente vi sarebbe stata una cerimonia per il primo anniversario della morte di Luigi Calabresi; di non essere sbarcato a Genova temendo che da un controllo risultasse che disponeva di un passaporto falso; di avere eluso controlli e perquisizioni trasferendo, secondo necessità, la bomba dalla borsa alla tasca; di aver compiuto l’attentato contro le Autorità presenti pur ammettendo che, se fosse riuscito a entrare nel cortile della Questura, suo intento sarebbe stato quello di eliminare il ministro insieme alle altre autorità; di essere espatriato dall’Italia raggiungendo Israele passando per la Svizzera e per Marsiglia ma di non essere stato aiutato da elementi anarchici; che, nel lungo periodo di permanenza nel kibbutz, non aveva mantenuto contatti con persone in Italia; che non aveva alcun appuntamento in Francia per il 15 maggio ’73, attribuendo l’affermazione dello Shusterman in tal senso a pura fantasia.

 

 

In fase dibattimentale Bertoli aveva confermato quanto sopra dichiarando poi testualmente:

 

“io volevo compiere un gesto contro le Autorità e, in particolare, quando ho saputo della presenza di Rumor, avrei preferito eliminare lui. Anche se non ci fosse stato Rumor, io la bomba l’avrei lanciata lo stesso, e meglio ancora se ci fosse stato il Capo dello Stato o il Papa, insomma qualsiasi autorità”.

 

Ai fini della verifica di attendibilità della versione sempre fornita da Gianfranco Bertoli su motivazioni e modalità dell’attentato, nella motivazione della sentenza di appello ci si sofferma, prima ancora che sui riscontri individuati a conferma di tale versione, sulla personalità dello stesso Bertoli, sondata attraverso le sue stesse dichiarazioni, la perizia psichiatrica cui fu sottoposto, le annotazioni sul diario da lui redatto in carcere nel 1968.

 

Il che consentiva alla Corte di secondo grado di ritenere per certo non solo che Bertoli era in effetti un anarchico, insofferente di leggi e autorità, ma che lo stesso, ben prima della strage, aveva in animo di commettere un gesto eclatante. La versione sempre sostenuta da Gianfranco Bertoli, cioè di avere da solo e quindi non per conto di altri e senza l’appoggio dei servizi segreti è stata ritenuta veritiera anche perché confermata dai seguenti elementi di prova:

 

1) la bomba utilizzata nell’attentato era risultata di produzione israeliana e in dotazione alle forze armate di quel Paese, un dato assai significativo non smentito dal fatto che nell’armeria del kibbutz, nel periodo che interessa, non si erano verificati furti, atteso che il Bertoli ha sostenuto di aver sottratto la bomba non dall’armeria bensì in un alloggio di militari che stazionavano nel kibbutz; era ben possibile che Bertoli fosse riuscito a portare con sé la bomba, superando indenne i controlli di frontiera, essendo una persona scaltra e adusa a commettere azioni illecite.

 

2) Bertoli effettivamente, come da lui sostenuto, ritornò in Italia per vendicare, con l’attentato, l’uccisione dell’anarchico Pinelli e con il proposito di lanciare la bomba nel corso della cerimonia che immaginava si sarebbe tenuta a Milano per l’anniversario della morte del commissario Calabresi, da lui ritenuto il responsabile dell’uccisione del Pinelli.

 

 

Un dato oggettivo, annotano i giudici di appello, che conferma la versione di Bertoli è proprio il fatto che ha compiuto l’attentato proprio nel giorno di quell’anniversario, predisponendo tutto per essere a Milano solo il giorno prima dell’attentato. Partito da Haifa l’8 maggio e giunto a Marsiglia il 13 per poi raggiungere Milano la mattina del giorno 16. Il fatto che Bertoli si fosse trattenuto per tre giorni a Marsiglia arrivando a Milano solo il giorno precedente all’attentato è spiegato con il timore del Bertoli di sostare sul territorio italiano, dove credeva di essere ancora ricercato, e di essere fermato. Si osserva inoltre sul punto: “tenendo conto della personalità del Bertoli, e in particolare del suo modo di agire disordinato e disorganizzato, non è affatto incredibile che abbia aspettato la mattina del 17 maggio per conoscere il luogo dove si sarebbe svolta la cerimonia per l’anniversario della morte di Calabresi”.

 

Del resto, si osserva ancora, Bertoli aveva effettivamente letto sul Corriere della Sera la notizia della cerimonia avendo, nel suo racconto, ricordato esattamente alcuni particolari riportati da quel quotidiano.

 

3) Che Gianfranco Bertoli fosse davvero un anarchico e che possa aver maturato da solo, durante il soggiorno nel kibbutz, la decisione di compiere un clamoroso gesto di rivolta contro la società, non solo risulta dal diario da lui redatto in epoca precedente alla perizia psichiatrica (1973) ma anche da testimonianze rese da persone che erano vissute con lui nel kibbutz (Alex Weinberg, Noah Shusterman, Jean Michel Jemmy).

 

4) Posto che il G.I. non aveva creduto all’affermazione del Bertoli di avere agito da solo e senza l’appoggio di alcuno, si oppone che dalle indagini svolte non era risultata la presenza di italiani nel kibbutz nel periodo di permanenza di Bertoli; questi non riceveva corrispondenza né aveva ricevuto o effettuato telefonate da e per l’estero, non esisteva traccia alcuna di suoi rapporti con elementi della destra eversiva di Marsiglia.

 

 

Da tali elementi la Corte di secondo grado ritiene possa evincersi con chiarezza che Bertoli, né nel periodo in cui è stato nel kibbutz né a Marsiglia, ha avuto un qualche contatto sospetto in relazione ai preparativi dell’attentato. E’ vero, si aggiunge, che Bertoli non ha voluto fornire indicazioni sulle persone con le quali intrattenne qualche rapporto epistolare, ma è facilmente deducibile dal complesso delle risultanze che doveva trattarsi di compagni anarchici con i quali aveva mantenuto sporadici rapporti e che non voleva in alcun modo coinvolgere nel fatto in cui egli era implicato.

 

Tanto vale per la negazione di aver ricevuto il passaporto falso da appartenenti al Circolo anarchico Ponte della Ghisolfa. Non è ritenuto significativo circa l’eventuale appoggio fornito al Bertoli l’episodio relativo a Rodolfo Mersi, avvenuto a Milano la sera del 16 maggio ’73, quando lo stesso, dal ristorante dove lavorava, aveva fatto una telefonata dicendo “pronto dottore, è già arrivato il treno, io sono a casa tra 35/40 minuti”, dato che il significato di quella telefonata era stato spiegato dal Mersi in modo convincente: in quella telefonata aveva parlato con la moglie, essendo sua abitudine, prima di lasciare il ristorante, di telefonare a casa per avvertire del suo arrivo; probabilmente aveva chiesto alla moglie a che ora Bertoli, che si trovava con lei, a che ora Bertoli doveva prendere il treno dato che la moglie in precedenza gli aveva comunicato per telefono che il Bertoli si doveva trovare alla stazione a mezzanotte.

 

Quanto alle modalità dell’attentato sono state richiamate le testimonianze di persone presenti in via Fatebenefratelli e che avevano assistito al fatto in base alle quali si ritiene accertato che Bertoli si trovava da solo sul marciapiede opposto all’ingresso della Questura, che aveva lanciato la bomba quando ormai la cerimonia era finita, che al momento del lancio aveva gridato qualcosa come “questo è ciò che merita Calabresi”, che infine, pur avendo tentato di assumere un atteggiamento disinvolto infilando le mani nelle tasche dell’impermeabile, Bertoli era stato immediatamente bloccato da almeno quattro agenti.

 

Da quelle modalità di commissione del fatto, ad avviso dei giudici di appello, si evince con chiarezza che Bertoli (come sempre da lui sostenuto) non aveva alcuna intenzione di fuggire dopo aver lanciato la bomba, avendo eseguito il lancio non solo in un momento in cui davanti alla Questura vi erano numerosissime persone, ma anche quando a pochi passi da lui vi erano agenti che poi in effetti sono immediatamente intervenuti.

 

Infine si osserva che l’ipotesi di accusa nei confronti degli attuali imputati si fonda sul presupposto che Bertoli intendesse colpire l’On. Rumor, mentre tutte le risultanze dimostrano che non era quello l’obiettivo dell’attentatore considerato che Bertoli non sapeva che Rumor avrebbe partecipato alla cerimonia, che non aveva mostrato particolare interesse a colpire il ministro degli interni essendosi attardato al bar a bere un brandy prima di eseguire l’attentato, che la posizione da dove effettuò il lancio faceva intendere che Bertoli intendeva colpire a caso e non necessariamente l’On. Rumor.

 

La versione di Gianfranco Bertoli aveva trovato conferma anche sulla circostanza, dallo stesso sempre affermata, relativa alla sua ininterrotta permanenza nel kibbutz di Karmia dal 28 febbraio 1971 all’8 maggio ’73.

Sul punto, si osserva che sia il G.I. che i giudici di primo grado avevano dato credito unicamente alle testimonianze dei fratelli Sorteni e al contenuto della nota UCLAT del 30 marzo 1992 relativa alla presenza del Bertoli a Marsiglia nel novembre 1971, oltre ad altre fonti che avevano riferito di aver visto il Bertoli sia a Parigi che a Recco, nei pressi di Genova, in tempi compresi nel periodo in questione. Inspiegabilmente non erano stati valutati gli accertamenti disposti al riguardo, in particolare del P.M. di Milano e le varie testimonianze di personale del kibbutz, tutte di segno contrario. Premesso che dalle annotazioni sul passaporto in possesso del Bertoli, quello recante il nome di Massimo Magri, non poteva desumersi che il Bertoli fosse uscito dallo Stato di Israele se non l’8 maggio ’73 quando si imbarcò sulla nave Dan nel porto di Haifa diretto a Marsiglia, sono esaminate tutte le dichiarazioni testimoniali assunte in Israele dalla polizia italiana con l’assistenza di quella israeliana;

dall’insieme di queste la C.A.A. perviene alla conclusione che Bertoli, non si allontanò dal kibbutz se non in una sola occasione e per un solo giorno, salvo fruire di un permesso quindicinale per sottoporsi a cure odontoiatriche. Tali testimonianze sono state ritenute attendibili e non smentite da quelle, definite incerte e contraddittorie, dei fratelli Sorteni (i quali avrebbero riferito del loro incontro con il Bertoli nella primavera del 1972 solo per accreditare la tesi di un Bertoli finto anarchico al soldo dei servizi segreti e collegato alla destra eversiva), dalla nota UCLAT determinata da evidente errore di registrazione di dati dell’autorità francese, dalle dichiarazioni di Serra Santolo (relative all’incontro con il Bertoli a Parigi) ritenute inattendibili sia perché imprecise sia per l’intrinseca inaffidabilità di chi le aveva rese, infine da quelle del teste Borelli e di Martino Siciliano ritenute le prime inverosimili e le seconde di scarso valore perché “de relato”.

 

Del resto, si conclude sullo specifico punto, sarebbe stato assurdo che Bertoli, consapevole dell’ordine di cattura emesso nei suoi confronti, fosse rientrato in Italia, anche se per pochi giorni, recandosi in luoghi (Mestre, Spinea al “Graspo de uva”) dove era conosciuto e poteva essere arrestato.

 

I giudici di appello, infine, prendono in esame le dichiarazioni rese in numerosi interrogatori (a diversi Giudici Istruttori e in fase dibattimentale) da Carlo Digilio, sulle quali troverebbe fondamento l’accusa contro gli imputati di aver concorso con Gianfranco Bertoli, ciascuno secondo un ben preciso ruolo, all’attentato in danno dell’On. Rumor risoltosi con la strage compiuta davanti alla Questura di Milano il 17 maggio 1973.

 

In sintesi, secondo tali dichiarazioni, costituenti chiamata in correità anche se il Digilio non si era assunto alcuna personale responsabilità delineando un proprio ruolo defilato (quello di controllare la situazione del Bertoli per cinque o sei giorni), su iniziativa del Maggi (che aveva prescelto per l’attentato il Bertoli su suggerimento del Boffelli) Gianfranco Bertoli era stato prelevato e condotto nell’abitazione del Soffiati a Verona in via Stella dove dal Neami, con gli sporadici interventi del Maggi e del Boffelli, era stato convinto ad eseguire l’attentato, rafforzato nel proposito delittuoso, istruito all’uso della bomba a mano nonché su ciò che avrebbe dovuto dire in caso di arresto, cioè di essere un anarchico individualista e di avere agito da solo e di propria iniziativa.

 

Premesso che l’episodio in questione, secondo la C.A.A., non è possibile si sia verificato attesa la dimostrata presenza ininterrotta del Bertoli nel kibbutz israeliano, anche nel periodo (marzo o aprile 1973) cui si fa riferimento, le dichiarazioni di Carlo Digilio in relazione a tale episodio sono state ritenute totalmente inattendibili sia intrinsecamente sia sul piano dei riscontri. Sotto il primo profilo si rileva l’assoluta carenza dei requisiti di attendibilità della costanza, della spontaneità e della coerenza logica. Si rileva, quanto al primo di tali requisiti, che il dichiarante, pur avendo affermato nel primo interrogatorio di poter riferire sui rapporti tra Maggi e Bertoli, non aveva fatto alcun cenno all’episodio di via Stella; successivamente aveva parlato della vicenda ma, nel succedersi degli interrogatori, aveva sempre modificato la propria versione su particolari sicuramente rilevanti (la collocazione temporale della vicenda stessa, la durata della propria presenza nell’abitazione del Soffiati, l’esistenza di bombe a mano in quell’abitazione, il luogo e il tempo in cui doveva essere eseguito l’attentato); le sue dichiarazioni non erano state spontanee perchè, da un lato, evidentemente intese ad adattare i fatti alla precostituita figura del Bertoli come falso anarchico, aderente a Ordine Nuovo e pedina nelle mani di chi professava strategie stragiste, dall’altro essendo forse il dichiarante condizionato dal proprio precario stato psico-fisico in conseguenza dell’ictus che lo aveva colpito e dal timore di perdere i benefici premiali di cui godeva per la collaborazione fornita in altri processi.

 

Il difetto di coerenza logica delle dichiarazioni del Digilio è stato ravvisato sui seguenti punti:

 

1) se Bertoli, come ritenuto dal G.I. e dai primi giudici, fosse stato veramente un aderente al movimento Ordine Nuovo non sarebbe stato necessario convincerlo, anche ricorrendo alle maniere forti, promettergli un compenso in denaro e addirittura tenerlo segregato a lungo nell’appartamento del Soffiati; se, invece, Bertoli nulla aveva a che fare con Ordine Nuovo, la sua scelta sarebbe stata un azzardo inspiegabile, dato che avrebbe potuto trasformarsi in un pericoloso testimone.

2) Del tutto incredibile che un simile attentato fosse stato progettato senza predisporre un piano di fuga, così rendendo praticamente certo l’arresto dell’autore materiale.

3) Non ha alcun senso credere che Bertoli, il quale in vista dell’attentato doveva essere convinto e condizionato, con un vero e proprio lavaggio del cervello, sia stato poi lasciato libero di tornare in Israele e che quel condizionamento abbia spiegato la propria efficacia per un periodo, non breve, di circa due mesi.

4) Nel periodo in cui, secondo il Digilio, il Bertoli sarebbe stato ospite nella casa di via Stella, la Bassan era incinta di sei mesi, conviveva con Marcello Soffiati in quell’abitazione, il che rendeva incompatibile la contemporanea presenza del Bertoli, del Neami e del Digilio, oltre all’andirivieni del Maggi e del Boffelli.

 

 

Infine il racconto di Carlo Digilio è stato ritenuto privo di riscontri per quanto attiene all’accusa nei confronti degli imputati, non potendo essere ritenuti tali le dichiarazioni relative alle vicende di ciascuno nell’ambito di Ordine Nuovo e ai rapporti esistenti tra gli stessi e con altri elementi della destra eversiva.

 

Ritenute false le dichiarazioni del Digilio a carico degli imputati, Maggi, Neami e Boffelli sono stati assolti dal delitto di strage per non avere commesso il fatto.

 

Avverso la sentenza emessa in grado di appello proponeva ricorso il Procuratore Generale e la Corte di Cassazione, con sentenza in data 11 luglio 2003, annullava la sentenza impugnata rinviando ad altra sezione della Corte d’assise di Appello di Milano per un nuovo giudizio nei confronti di Maggi, Neami e Boffelli limitatamente all’imputazione di strage loro contestata.

 

 

Il processo nel presente ulteriore grado di giudizio era fissato per l’udienza del 10 novembre 2004 e si concludeva in quella dell’1.12.2004.

 

 

La Corte decideva sulle istanze di rinnovazione parziale del dibattimento con l’ordinanza in data 11 novembre 2004 che si riporta testualmente:

“Sulle istanze di rinnovazione del dibattimento di appello variamente proposte dalle parti, rilevato che le produzioni documentali appaiono necessarie per consentire alle parti di argomentare le rispettive tesi; considerato che le prove dichiarative richieste – qualunque fosse il loro esito – non sarebbero in ogni caso risolutive in ordine al tema del giudizio di rinvio come stabilito dalla sentenza di annullamento; atteso che gli ulteriori atti di indagine sollecitati dalla difesa degli imputati hanno carattere meramente esplorativo e, come tali, non sono compatibili con la natura e le finalità della rinnovazione del dibattimento di appello regolata dall’articolo 520 del C.p.p. previgente;

ammette l’acquisizione e la lettura dei documenti prodotti dalle parti e respinge tutte le altre istanze di rinnovazione del dibattimento; ordina procedersi alla discussione e rinvia all’udienza del 16 novembre prossimo per la conclusione dei difensori di parte civile ed eventualmente per la requisitoria del Procuratore Generale”.

Le parti concludevano come da verbale in atti.

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come già detto, la Corte Suprema di Cassazione, V^ Sezione penale – ritenuti fondati alcuni dei motivi di ricorso proposti dal Procuratore Generale - con sentenza in data 11 luglio 2003 ha annullato la sentenza pronunciata in grado di appello, nei confronti di Maggi Carlo Maria, Boffelli Giorgio e Neami Francesco, limitatamente all’imputazione di strage, rinviando per un nuovo esame ad altra sezione di questa Corte.

 

Al fine di individuare il campo di indagine e tracciare i limiti dell’ulteriore esame demandato al giudice di rinvio occorre, ovviamente, fare riferimento alla motivazione della sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di Cassazione, che qui si richiama in ampia sintesi: i giudici di legittimità, dopo la disamina dei fatti per cui si procede, dello svolgimento del processo e delle risultanze istruttorie e dibattimentali, individuano il punto di diritto al quale si ispirano e sul quale si fondano le censure mosse dal Procuratore Generale sia all’impianto generale della sentenza impugnata sia agli specifici punti in cui la sentenza si articola, cioé la violazione dell’art. 524 n.1 del C.p.p. 1930 per travisamento dei fatti determinato da erronea applicazione delle norme relative alla valutazione delle prove.

E’ richiamata la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, alla quale lo stesso ricorrente fa riferimento, secondo cui “il vizio di travisamento del fatto si risolve in un vizio logico-giuridico della ratio decidendi che determina mancanza e contraddittorietà della motivazione quando il giudice abbia manifestamente errato ammettendo un fatto inesistente o escludendo un fatto decisivo”.

 

 

Rilevato che, secondo il Procuratore Generale, la Corte d’assise di Appello sarebbe incorsa nell’errore logico di aderire a una tesi preconcetta, modulando poi la motivazione su di essa al fine di avallarla, la Suprema Corte procede all’esame dei punti della motivazione considerati viziati da illogicità o contraddittorietà, iniziando dal capitolo intitolato “una strage annunciata”.

 

Si osserva che i giudici di appello hanno concluso l’esame degli elementi di prova acquisiti affermando, in modo perentorio, che la strage compiuta da Gianfranco Bertoli non era stata in alcun modo preannunciata da Pietro Loredan e da Remo Orlandini.

 

 

Tale affermazione, con riferimento all’episodio Loredan, è considerata frutto di un travisamento dei fatti che ha determinato una motivazione illogica perché non coerente con gli elementi obiettivamente accertati.

Tali elementi, di seguito indicati e valutati dai giudici della Cassazione, sono costituiti:

 

1) dalla deposizione resa al G.I. il 24 marzo 1995 da Ivo Dalla Costa il quale aveva riferito di un incontro avvenuto a Treviso il 15 maggio ’73 con Pietro Loredan (che lo aveva richiesto per telefono quella stessa mattina, alle ore 6,30) e al colloquio nel quale il Loredan lo aveva avvertito che entro 48 ore, a Milano, sarebbe stato compiuto un attentato contro un’alta personalità del Governo. Ne era seguito l’immediato viaggio di Dalla Costa a Venezia per riferire quella informazione all’On.Ceravolo e l’altrettanto immediata partenza di entrambi per Milano dove, la mattina stessa del 15 maggio, i due avevano conferito con gli On.li Pajetta e Malagugini appositamente giunti da Roma su richiesta telefonica del Ceravolo.

2) dalla conferma dell’episodio provenuta dalla testimonianza dell’On. Ceravolo il quale, tra l’altro, aveva ricordato che l’On. Malagugini si era assunto l’incarico di informare l’autorità giudiziaria (in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica Emilio Alessandrini) dell’informazione fornita da Pietro Loredan.

 

I giudici di legittimità, premesso che dalla ricostruzione del fatto non può escludersi il significato dell’episodio riferito, osservano: “non si può escludere che l’episodio si sia verificato, o che il contenuto della comunicazione sia stato tale da aver allarmato il Dalla Costa e il Ceravolo. D’altra parte il Dalla Costa è persona assolutamente credibile e ha reso una deposizione logica e concludente, dando una spiegazione accettabile dei motivi per cui, dopo tanto tempo, aveva deposto, affermando di essersi deciso dopo la lettura sul Corriere della Sera delle dichiarazioni fatte da Bertoli, da lui considerate contrarie alla verità.

Dalla Costa conosceva bene il conte Pietro Loredan che era suo buon amico e sapeva che era in contatto continuo con elementi di Ordine Nuovo del Veneto, aveva quindi personalmente dato credito alla notizia, successivamente rivelatasi coincidente o almeno molto simile, con l’attentato di via Fatebenefratelli”.

 

 

Secondo la Corte di Cassazione, i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere valida la preoccupazione del Dalla Costa esistendo in atti elementi di prova idonei a confermare i rapporti tra Loredan ed elementi di Ordine Nuovo (il teste Universo aveva riferito di aver incontrato più volte Giovanni Ventura nel ristorante del Loredan “la Falconiera”, il teste Stimamiglio aveva riferito, a sua volta, dei rapporti di amicizia esistenti tra il Loredan e Giovanni Ventura e della concreta possibilità che lo stesso Loredan avesse appreso dell’imminente attentato grazie alla frequentazione di Luigi Ventura, fratello di Giovanni all’epoca detenuto per la strage di Piazza Fontana.

 

Si osserva quindi che la Corte d’Appello “pur potendo tranquillamente ritenere che il Loredan aveva appreso la notizia del prossimo attentato negli ambienti di Ordine Nuovo, ha preferito avventurarsi in una complicata e incerta costruzione logica che l’ha condotta ad affermare che Pietro Loredan aveva appreso, il 15 maggio 1973, dal giornalista Sergio D’Asnasch, nel corso di una cena, la notizia (generica) di gravi fatti che stavano per accadere in Milano; che lo stesso Loredan, ritenendo che D’Asnasch fosse in possesso di notizie riservate in quanto agente della CIA, aveva avvertito Ivo Dalla Costa; che questi, a sua volta, aveva ritenuto di informare prima Ceravolo e poi altri esponenti del P.C.I. (Pajetta e Malagugini); che costoro, sia per la genericità della notizia sia per la poca affidabilità della fonte (Loredan), non avevano ritenuto di dover allertare né i locali dirigenti del Partito né il capo gabinetto del Questore, anche perché all’epoca si sentivano con notevole frequenza voci dello stesso genere.

Ivo Dalla Costa, con il passare degli anni, avrebbe sicuramente rielaborato l’episodio e probabilmente in buona fede avrebbe riferito al G.I. che Pietro Loredan gli aveva parlato di un attentato entro quarantotto ore contro un’alta personalità del Governo”.

 

 

Queste le conclusioni della Cassazione sul punto in esame:

 

la ricostruzione compiuta dalla Corte di secondo grado appare contraddittoria perché in contrasto con il fatto che il Dalla Costa ricevette la telefonata del Loredan alle 6,30 del 15 maggio ’73, mentre la Corte stessa ha indicato come avvenuta la sera di quel giorno la cena con il D’Asnasch sicché Loredan, quando parlò con Dalla Costa, non avrebbe potuto avere dal D’Asnasch le informazioni sull’attentato in preparazione.

 

Ben più credibile che, invece, sia stato proprio il Loredan a dire qualcosa di quanto aveva saputo al D’Asnasch e che questi abbia poi elaborato la notizia a suo modo.

“Deve quindi ritenersi che sul punto indicato la Corte di merito abbia effettuato una analisi non esauriente delle risultanze probatorie acquisite, che ha inciso sul libero convincimento del giudice di Appello, condizionandolo fino a produrre gli effetti negativi di un’imprecisa ricostruzione del contenuto delle prove esistenti in atti, con conseguenti scelte non coerenti sul piano logico”.

 

 

Il che comporta la necessità di un riesame nel merito al fine di valutare l’episodio in questione per verificarne la rilevanza in ordine all’oggetto del giudizio. “In particolare – prosegue la Cassazione – dato per accertato che Loredan abbia avuto sentore, in modo più o meno approssimativo, dell’attentato verificatosi il 17 maggio 1973, tanto da sentire il dovere di avvisare il suo amico impegnato politicamente sul fronte avverso, resta però da chiarire quale sia stata la fonte della notizia. Il P.G. ricorrente ha sottolineato i rapporti del Loredan con Giovanni e Luigi Ventura, indicando una possibilità di verificare ulteriormente il fatto.

Dovrà però la Corte di rinvio, attraverso una rilettura delle prove esistenti, soprattutto valutare se vi sia stato un collegamento fra Loredan e il gruppo di O.N. diretto da Carlo Maria Maggi, e se la notizia sia scaturita da informazioni ricollegabili all’attività degli imputati”.

 

La Suprema Corte, sempre sul tema della “strage annunciata”, ha ritenuto infondata la censura proposta dal Procuratore Generale di Milano alla motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui la C.A.A. ha escluso l’esistenza di almeno un colloquio tra Remo Orlandini e il capitano Antonio Labruna (registrato), risalente ad epoca precedente alla strage, in cui si parlava espressamente di un attentato contro l’On. Rumor in preparazione.

 

L’esistenza di quel colloquio e della relativa registrazione, invece, era stata ritenuta sia dal G.I. che dai giudici di primo grado sulla scorta della testimonianza resa dal maresciallo Paolo Di Gregorio. Il travisamento dei fatti, secondo il ricorrente, sarebbe ravvisabile nell’affermazione dei giudici di appello secondo cui il Di Gregorio, nel riferire che in uno di quei colloqui si parlava di attentati a uomini politici e che gli era rimasto impresso il nome del ministro degli interni Rumor, aveva equivocato intendendo, evidentemente, riferirsi al colloquio del Labruna con il Lercari, persona quest’ultima della quale il Di Gregorio ha detto di non essersi mai occupato.

 

Al riguardo i giudici di legittimità osservano che dalle dichiarazioni del Di Gregorio non può dedursi l’esistenza di un nastro in cui si parlava di un attentato all’On. Rumor ma soltanto di generici riferimenti ad attentati, atti rivoluzionari, colpi di Stato e che tra le persone prese di mira vi era il ministro Rumor, considerato nemico degli estremisti di destra. Il che, si aggiunge, “non comporta l’esistenza di un nastro che preannunziasse l’attentato verificatosi. Non vi è in atti, quindi, alcuna prova o serio indizio, dell’esistenza di un preciso riferimento all’attentato di via Fatebenefratelli.

 

Gli elementi acquisiti confermano soltanto l’esistenza di una fervente attività eversiva nell’ambiente dell’estremismo di destra, che certamente non basta a creare un collegamento con l’attentato oggetto del giudizio ed un riferimento operativo al gruppo di Carlo Maria Maggi.

 

La Corte d’assise di Appello avrebbe potuto escludere la rilevanza probatoria dell’episodio senza tentare di negare in radice l’attendibile testimonianza del Di Gregorio. Il teste, infatti, non ha mai parlato di uno specifico nastro che si riferisse a un attentato in preparazione contro Rumor ma del generico contenuto di tutti i nastri da lui trascritti”.

 

Sono quindi indicati altri tre punti della motivazione della sentenza impugnata, censurati dal Procuratore Generale:

 

1) la tassativa esclusione che il Bertoli possa aver avuto contatti con i servizi segreti italiani o israeliani dopo aver chiuso la sua esperienza quale informatore del SIFAR ufficialmente avvenuta dal 1954 al 1960;

 

2) l’altrettanto tassativa affermazione che Bertoli aveva soggiornato in Israele dal 1971 al 1973 senza essersi mai allontanato per recarsi in Francia o in Italia, basando questa certezza unicamente sulle risultanze del passaporto falso intestato a Massimo Magri e in possesso del Bertoli;

 

3) il fatto di aver ritenuto credibile e sincero il Bertoli fino al punto di considerare non veritiere tutte le dichiarazioni contrastanti con la ricostruzione dei fatti da lui effettuata.

 

 

Quanto al primo punto, la Corte di Cassazione rileva che i giudici di appello si sono preoccupati di escludere totalmente i servizi segreti italiani ed israeliani dall’espatrio di Bertoli e si è avventurata in una complicata e incerta disamina del sistema di fascicolazione delle pratiche relative agli informatori del servizio segreto, fondata sui ragionamenti del teste Pollari.

 

In realtà il teste, solo recentemente posto a capo dei servizi segreti, ha tentato di spiegare il sistema di fascicolazione delle pratiche contenenti i contributi forniti dagli informatori, vigente negli anni sessanta, attribuendo un significato logico ad annotazioni ed archiviazioni di dati, che sembrerebbero improntate ad approssimazione e disordine.

 

La Corte ha dato totalmente credito al Pollari, trasformando così una semplice ipotesi logica, effettuata da un funzionario che non aveva partecipato alla fascicolazione delle vecchie pratiche, in una indiscutibile verità, in grado di superare tutte le dichiarazioni fatte dai funzionari addetti al servizio.

 

In merito può solo osservarsi che, anche se Bertoli abbia continuato dopo il 1960 ad avere qualche rapporto quale informatore del servizio segreto ed anche se sia stato aiutato ad espatriare, il fatto non assume rilevanza con riferimento alla strage di Milano e alle imputazioni ascritte agli odierni imputati”.

 

Quanto al secondo e terzo punto la Suprema Corte ha ritenuto fondate le censure del Procuratore Generale.

 

Questi denunciava l’incompleta e non adeguatamente motivata la valutazione del materiale probatorio essendo stata attribuita esclusiva rilevanza alle annotazioni sul falso passaporto del Bertoli e alle dichiarazioni di testimoni israeliani assunte da personale dei servizi segreti italiani e di Israele, in ordine all’ininterrotta permanenza di Gianfranco Bertoli nel kibbutz dal febbraio ’71 all’8 maggio 1973.

 

 

Si osserva in proposito che la Corte di merito si è fatta influenzare in modo rilevante da detti elementi di prova, sottovalutando quelli di segno contrario, avventurandosi in congetture non fondate sui fatti evidenziati ma conseguenza di una lettura sin dall’inizio incredula.

 

In particolare non è stato attribuito credito alla nota UCLAT che conteneva l’informazione fornita dalla polizia francese circa la presenza del Bertoli a Marsiglia non solo l’8 gennaio ’71 e il 13 maggio ’73 ma anche, in particolare, dal 10 al 20 novembre 1971, periodo in cui fu ospite dell’Hotel du Rhone dove invece il Bertoli aveva sostenuto di aver preso alloggio l’8 gennaio ’71.

 

Fra le due tesi, ritengono i giudici di legittimità, deve privilegiarsi quella fornita dagli organi inquirenti francesi, maggiormente affidabile e priva di interessi particolari. “D’altra parte – si osserva – è poco credibile che al momento della fuga dall’Italia il Bertoli, con un passaporto falso e un mandato di cattura pendente, si avventurasse a recarsi in un albergo, dando così alla polizia la possibilità di controllarlo con maggiore precisione e di far fallire il suo progetto di fuga.

Del tutto gratuita appare invece la conclusione indicata in sentenza in cui si asserisce: “solo per mero errore la polizia francese ha comunicato all’UCLAT che Gianfranco Bertoli aveva soggiornato a Marsiglia nel novembre 1971 invece che nel gennaio/febbraio ‘71”. La nota informativa della polizia francese ha carattere di prova in ordine ai fatti accertati, indipendentemente da eventuali vizi di forma attinenti alle modalità con cui è stata richiesta e trasmessa.”

 

La Cassazione osserva ancora che i giudici di appello hanno disatteso le testimonianze dalle quali risultava la presenza del Bertoli in Italia o in Francia nel periodo che interessa, rilevandone l’inattendibilità o la falsità “con argomenti talvolta corretti e condivisibili ma in altri casi con l’evidente intento di evidenziare possibili contraddizioni ed incoerenze per eliminare tutti gli ostacoli logici alla tesi della veridicità assoluta di quanto dichiarato dal Bertoli”.

 

In particolare erano stati dichiarati non credibili i testimoni Santolo Serra, Borelli, Albanese, Martino Siciliano, Giorgio e Tommaso Sorteni e, infine, era stato ignorato il rapporto dei Carabinieri di Milano che avevano acquisito le testimonianze di quattro persone (Negriolli, Liardo, Miele e Sedona) dalle quali era emerso che Bertoli era abituale frequentatore di trattorie e di altri locali di Spinea dove incontrava Rampazzo e Rizzato.

 

 

In conclusione la Corte di merito “così liquidando tutte le prove contrarie alla possibile interruzione del soggiorno, ha dato per dimostrato quanto era oggetto di dimostrazione, compiendo un evidente errore logico. Il che rende necessario un riesame di merito demandato al giudice di rinvio”.

 

 

E ancora: la versione di Bertoli è stata creduta anche perché confermata dal fatto che la bomba a mano a lui servita per l’attentato era risultata inequivocabilmente di produzione israeliana, il che rendeva attendibile l’affermazione che il Bertoli era entrato in possesso dell’ordigno quando si trovava nel kibbutz e che lo aveva portato con sé nel viaggio fino a Marsiglia e a Milano.

 

Di conseguenza i giudici di appello, ritenuto altamente improbabile che per l’attentato – se veramente organizzato da elementi di Ordine Nuovo – non fosse stata fornita a Bertoli una bomba prelevata dagli arsenali del movimento eversivo, hanno ritenuto credibile il modo con cui il Bertoli, come da lui descritto, sarebbe riuscito a superare i controlli di frontiera.

 

 

Al riguardo, convenendo con le argomentazioni del P.G., si evidenzia che la sentenza impugnata non ha tenuto conto di altri elementi esistenti nel processo:

 

in particolare a) che nel 1966 erano state sequestrate nelle abitazioni di due militanti di O.N. armi e munizioni di provenienza israeliana; che tra gli esponenti di O.N. del Veneto vi era una corrente filoisraeliana e che molti aderenti avevano soggiornato in Israele, che dall’agenda sequestrata a Leo Pagnotta (italo-americano con interessi commerciali a Padova) erano risultati traffici d’armi con Israele sin dal 1960, attuati con il sistema della triangolazione.

 

Di contro devono ritenersi poco credibili sia il sotterfugio indicato da Bertoli per portare con sé la bomba fino a Milano, perché di difficile realizzazione, sia l’affermazione dello stesso Bertoli di non essere sbarcato a Genova per il timore di essere arrestato, non sapendo di essere stato assolto fin dall’11.6.71 dal reato per cui era stato emesso mandato di cattura nei suoi confronti.

 

Secondo la Suprema Corte “andavano, invece, verificati attentamente i motivi che lo hanno indotto a sbarcare a Marsiglia, tenendo conto che proprio in quel periodo nella citta di Marsiglia era in corso un raduno di Ordine Nuovo al quale partecipavano i fratelli Jemmy, dal Bertoli in precedenza ospitati per lunghi periodi nel kibbutz”.

 

Per tanto la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza della C.A.A. di Milano, relativamente al secondo e terzo punto di cui sopra, affidando alla Corte di rinvio il compito di effettuare le seguenti verifiche di merito.

 

1) Riesaminare in fatto tutti gli elementi di prova esistenti, sia in ordine alla permanenza di Bertoli in Israele, sia relativi ai suoi spostamenti, per verificarne per ciascun teste l’attendibilità intrinseca, la concordanza e la logicità;

2) valutare la rilevanza di ciascuna prova in ordine all’attentato oggetto del presente giudizio, sia con riferimento al periodo in cui i presunti rientri in Italia si sarebbero verificati, sia all’esistenza di collegamenti fra eventuali presenze in Francia o in Italia di Bertoli e il gruppo di O.N. e in particolare con Carlo Maria Maggi e gli altri imputati;

3) riesaminare i rapporti di Bertoli con il gruppo francese di O.N. e con i fratelli Jemmy, e precisare se vi siano stati collegamenti di costoro con il gruppo di Carlo Maria Maggi”.

 

 

 

 

I giudici della Corte Suprema dedicano ampio spazio all’esame delle dichiarazioni rese da Carlo Digilio in occasione di numerosi interrogatori, sia nella fase istruttoria sia in quella dibattimentale (oltre che ad altre autorità giudiziarie).

 

Esaminati singolarmente e nel loro complesso tali dichiarazioni, si osserva, sostanzialmente convenendo con i giudici di appello, che il Digilio aveva modificato più volte la propria versione, in specie quella relativa all’episodio in cui, a suo dire, il Bertoli era stato trattenuto nell’appartamento del Soffiati per essere convinto e addestrato dal Neami in vista dell’attentato contro il ministro Rumor; modifiche, incertezze e contraddizioni avevano riguardato punti essenziali della vicenda riferita, in particolare da chi, come e quando era stata presa la decisione dell’attentato e di incaricarne il Bertoli; il tempo in cui Bertoli era stato ospite in via Stella a Verona e come vi era stato condotto; le persone che avevano frequentato la casa del Soffiati in quel periodo e il loro ruolo; dove e per quando era programmato l’attentato; il ruolo svolto dallo stesso Digilio; la presenza o meno di armi e di ordigni esplosivi nell’abitazione del Soffiati.

 

 

[...]

Ciò posto, si osserva che la Corte di merito, da un lato, ha manifestato di privilegiare la veridicità del racconto fatto da Bertoli tacciando immediatamente di falsità il Digilio perché le sue dichiarazioni contrastavano con quelle di Bertoli, ma dall’altro aveva poi effettuato una accurata analisi dell’attendibilità intrinseca del Digilio, indipendentemente dal contrasto con quanto affermato dall’imputato Bertoli.

 

 

E, sulla base degli atti, la Corte di merito ha ritenuto di dover considerare il teste Digilio non credibile, in relazione alle dichiarazioni rese in questo processo, in ragione della sua particolare situazione psicologica verificatasi in seguito ad altre collaborazioni e all’insorgere di una grave malattia.

Infatti, dai vari elementi in atti era stato possibile desumere che Digilio (tenuto anche conto delle dichiarazioni di questi sul punto), dopo la malattia aveva temuto fortemente di perdere i benefici previsti dal programma di protezione al quale era sottoposto, in quanto gli inquirenti – così pensava – sospettavano che egli tacesse su altri fatti molto gravi di cui sarebbe stato a conoscenza. Sicché, con tutta probabilità, l’organismo gravemente defedato e il timore di perdere quei benefici sarebbero stati la molla che aveva spinto Digilio a fare rivelazioni sulla strage compiuta da Bertoli, ritenendo così – nella sua ottica – di dimostrare la completezza della sua collaborazione e di assicurarsi i benefici derivanti dal programma di protezione.

 

 

INTERVIENE LA CASSAZIONE CON L’ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO

 

La Corte di Cassazione indica una linea valutativa delle dichiarazioni di Carlo Digilio parzialmente diversa da quella dei giudici di appello: se è vero che le osservazioni formulate dalla sentenza impugnata senz’altro minano la credibilità del dichiarante sotto il profilo della spontaneità e del disinteresse della collaborazione, tuttavia è doveroso osservare, da un lato, che Digilio già fruiva dei benefici economici per il suo ruolo di collaboratore e che, accettando di fare altre dichiarazioni, si sottoponeva al rischio di perdere detti benefici se i nuovi fatti da lui riferiti fossero stati ritenuti non veritieri, dall’altro che la disposta perizia psichiatrica aveva accertato che il dichiarante ha conservato le normali capacità di intendere e volere, pur ammettendo che, a causa della malattia, la sua credibilità può essere considerata notevolmente attenuata.

 

Ciò premesso, sull’attendibilità intrinseca si osserva che, in base al principio della frazionabilità delle dichiarazioni, alcune parti delle dichiarazioni di Carlo Digilio possono ritenersi attendibili e adeguatamente riscontrate:

 

1) può ritenersi certo che Digilio ben conoscesse la casa di via Stella a Verona e sapeva che il gruppo di O.N. del Veneto la utilizzava come base per attività di vario genere;

2) l’appartenenza al gruppo degli odierni imputati, con i rapporti gerarchici indicati e la loro dedizione all’attività eversiva;

3) i rapporti di conoscenza fra Bertoli e alcuni esponenti del gruppo Ordine Nuovo.

 

 

 

Su altri punti, invece, le dichiarazioni di Digilio, non collegate necessariamente con le precedenti, sono censurabili in base ai criteri della precisione, della coerenza e della costanza e, più in particolare:

 

1) “le sue dichiarazioni sono approssimative in ordine al periodo di presenza di Bertoli nella casa di via Stella (dapprima ha indicato una data assai prossima all’attentato - mese di maggio – successivamente l’ha retrocessa di vari mesi;

2) dapprima ha dichiarato che in via Stella vi erano armi e successivamente lo ha negato;

3) ha fornito tre tesi diverse e contraddittorie in ordine ai presunti pagamenti di compensi assicurati al Bertoli;

4) ha dato diverse versioni dei comportamenti degli imputati nel corso del presunto soggiorno di Bertoli in via Stella;

5) ha dato versioni diverse della riunione nella quale sarebbe stato deciso di affidare a Bertoli il compito di uccidere Rumor, modificando più volte sia la presenza di alcune persone sia il luogo nel quale si sarebbe tenuto l’incontro”.

 

 

In conclusione, i contrasti tra le varie versioni sono ritenuti rilevanti e sintomatici di progressivi aggiustamenti verso gli obiettivi di rendere, contemporaneamente, influenti i fatti narrati e di ridurre al minimo la responsabilità personale dello stesso Digilio.

 

“Complessivamente – secondo i giudici della Cassazione – deve ritenersi che la testimonianza di Digilio sia notevolmente carente sul piano della credibilità e che inoltre l’attendibilità intrinseca delle singole dichiarazioni non possa ritenersi pienamente raggiunta, su punti particolarmente individuanti, per difetto di coerenza e per manifesta incertezza e contraddittorietà”.

 

Si osserva poi che mancano riscontri esterni individualizzanti in grado di superare il deficit probatorio indicato. Tali non sono ritenuti quelli individuati dal Procuratore Generale, idonei a confermare soltanto la parziale credibilità del Digilio, già evidenziata ma limitata a punti non essenziali nella vicenda.

 

Ad avviso della Suprema Corte “i punti, centrali e particolarmente indizianti delle affermazioni del Digilio in ordine alla responsabilità degli imputati, consistono nella presenza di Bertoli alcuni mesi prima dell’attentato nella casa di via Stella a Verona e nel fatto che Maggi, Boffelli e Neami lo abbiano, in quel loro rifugio, preparato e addestrato all’attentato, tenendolo segregato per vari giorni e che presumibilmente gli abbiano fornito la bomba. Gli elementi indicati come riscontro, in realtà, non si inseriscono in modo necessario nella dinamica degli avvenimenti descritta dal Digilio ma costituiscono argomenti, o in parte prove, di un coinvolgimento generale del gruppo Maggi e dello stesso Bertoli in attività eversive. Anche la dichiarazione resa dal Vinciguerra, che riguarda un attentato a Rumor progettato dal Maggi, non può essere considerata riscontro perché si tratta di un fatto diverso, progettato in epoca precedente con modalità nettamente diverse. Anche i buoni rapporti esistenti fra Bertoli, Maggi e altri aderenti a Ordine Nuovo, sono indizi rilevanti per l’intera vicenda ma non necessariamente legati all’episodio criminale così come descritto dal Digilio.

 

Gli elementi indicati come riscontri, in realtà, consistono in elementi autonomi di prova che servono certamente a incrinare la credibilità di Bertoli come anarchico individualista, lontano da qualsiasi contatto con gruppi associati o eversivi, ma nulla aggiungono o chiariscono in ordine alla sua presenza in Verona nella casa di via Stella”.

 

Di conseguenza i giudici di legittimità dispongono che l’impianto accusatorio sia riesaminato nel merito, alla luce dei chiarimenti indicati, attribuendo validità indiziaria agli elementi di prova esclusi dalla sentenza impugnata, sui punti annullati in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, ed escludendo la validità probatoria del teste Digilio.

 

 

La Suprema Corte, dopo aver indicato gli elementi di prova risultanti per ciascun imputato dalla sentenza impugnata, dai ricorsi e dalla sentenza di primo grado, così conclude:

 

“Su tali elementi, e sugli altri che eventualmente nel nuovo giudizio di merito possano ricavarsi dall’istruttoria o dai dibattimenti effettuati, deve essere compiuta una nuova verifica in fatto per valutarne la validità probatoria e la rilevanza in ordine all’imputazione di concorso in strage e alla possibilità di attribuire agli imputati Maggi, Boffelli e Neami il coinvolgimento nella ideazione, nella preparazione e nell’attuazione dell’attentato o di alcune sue fasi e conseguentemente di dichiarane la responsabilità”.

 

 

Sulla scorta delle indicazioni fornite dai giudici di legittimità, così come sopra ampiamente riassunte, è dunque affidato a questa Corte il compito di riesaminare le prove acquisite ed eventualmente di ricostruire, sulla base di una diversa valutazione dei fatti, l’intera dinamica della vicenda oggetto del giudizio, tenuti presenti appunto i temi di indagine e valutazione specificati dalla Suprema Corte - in ordine ai quali la sentenza di annullamento ha rilevato incongruenze motivazionali, travisamento dei fatti, adattamento delle risultanze processuali a tesi precostituite - e senza quindi riproporre le medesime argomentazioni e conclusioni già censurate dai giudici di legittimità.

 

Per tali ragioni gran parte della motivazione sarà dedicata - con i doverosi approfondimenti quali richiedono la complessità dei fatti, le risultanze delle indagini istruttorie e dibattimentali, l’ingente quantità di elementi acquisiti, sia documentali che testimoniali - agli argomenti sui quali la Corte di Cassazione ha richiamato l’attenzione del giudice di rinvio, mentre per quanto attiene ad altri temi del processo, sui quali né la Suprema Corte né la sentenza d’appello annullata si sono espressamente pronunciate, per evitare inutili ripetizioni e per non appesantire ulteriormente la già complessa trattazione, saranno richiamate (se del caso in sintesi o più diffusamente) quelle parti dell’ordinanza del Giudice Istruttore e della sentenza della Corte d’assise di Milano non oggetto di specifiche contestazioni e, comunque, condivise da questa Corte.

 

Nella motivazione della presente sentenza si seguirà un ordine di trattazione che si ritiene il più logico ai fini dell’esaustivo riesame, per quanto possibile, della complessa vicenda oggetto del processo, prendendo le mosse dalla strage avvenuta la mattina del 17 maggio 1973 nei pressi della Questura di Milano, dall’immediato arresto di Gianfranco Bertoli, esecutore materiale dell’attentato, e dalle dichiarazioni rese dallo stesso nell’immediatezza e nei numerosi successivi interrogatori.

 

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