La sconfitta della giustizia: come annullare il lavoro investigativo sull’eversione di destra e sullo stragismo di Stato approfittando di mille cavilli e dell’operato di giudici “apolitici”. Storia delle responsabilità accertate sull’attentato alla Questura di Milano del 17 maggio 1973. Riassunto/sentenza dei tre gradi di giudizio che non sono riusciti a inchiodare i responsabili politici della strage

 

 

QUANDO RUMOR DOVEVA MORIRE

 

 

 

TRIBUNALE DI MILANO – MOTIVAZIONI DEL GIUDICE DEL RINVIO

Processo a carico di Gianfranco Bertoli per l’attentato di Via Fatebenefratelli del 17 maggio 1973

 

 

 Cap. 2.00

 

LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Il processo avanti la Corte d’assise di Milano aveva inizio l’11 giugno 1999 in presenza tra gli altri degli imputati Maggi, Boffelli e Neami e, dopo numerose udienze, si concludeva l’11 marzo 2000, data in cui era data lettura del dispositivo.

 

Come si è detto in premessa, la Corte d’assise ha dichiarato Boffelli Giorgio, Maggi Carlo Maria, Neami Francesco e Spiazzi Amos penalmente responsabili del delitto di strage di cui al capo A della rubrica (artt. 110, 112 n.1 e 422 C.P.) condannandoli alla pena dell’ergastolo; quanto a Digilio Carlo, in ordine allo stesso delitto, riconosciuta la diminuente di cui all’art. 4 L. 6.2.80 n.15, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Maggi, Boffelli, Neami e Spiazzi sono stati altresì condannati, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, tra le quali il Comune di Milano.

 

 

La motivazione della sentenza di primo grado pone come premessa un dato di fatto, ritenuto assolutamente certo e attendibile, tale da un lato da dimostrare la falsità dell’affermazione di Gianfranco Bertoli di avere agito da solo, senza mandanti e appoggi, dall’altro comprovante che ideazione ed esecuzione dell’attentato di via Fatebenefratelli era da attribuirsi a ben precisi ambienti della destra eversiva veneta: la strage compiuta il 17 maggio 1973 davanti alla Questura di Milano era stata annunciata, sia due giorni sia circa due mesi prima che avvenisse, da due fonti, tanto autonome quanto attendibili, cioè dalle informazioni fornite a Ivo Dalla Costa dal conte Pietro Loredan e dai colloqui (debitamente registrati) avvenuti tra il capitano Antonio Labruna e Remo Orlandini.

 

E’ presa in esame, per prima, la vicenda Loredan/Ivo dalla Costa. La Corte di primo grado, prescindendo dal fatto che il Dalla Costa è un testimone, ha compiuto un approfondito esame della sua personalità, delle sue attività politiche e culturali, della sua personale attendibilità pervenendo a escludere “senza alcuna incertezza” che si tratti di un mistificatore. La generale attendibilità del teste e, in particolare, di quanto dallo stesso riferito al G.I., secondo i primi giudici ha trovato pieno riscontro, da una lato, nella testimonianza totalmente confirmatoria del Ceravolo il quale, sia pur dopo qualche iniziale esitazione, ha riferito dei fatti in questione in totale concordanza con il Dalla Costa, da altro lato nelle testimonianze (Universo, Alvise Loredan, Stimamiglio) e nei rapporti di polizia riferiti alla personalità e all’attività politica svolta all’epoca da Pietro Loredan, ai contatti di questi con elementi della destra eversiva che si riunivano nel locale “la Falconiera” dello stesso Loredan, in particolare ai rapporti con Giovanni e Luigi Ventura e alla concreta possibilità che il Loredan, assiduo frequentatore della casa di Giovanni Ventura (all’epoca detenuto ma spesso visitato in carcere dai famigliari), per quella via avesse potuto venire a conoscenza dell’attentato che si stava preparando.

 

 

La Corte di primo grado sottolinea poi che, come riferito dal teste Stimamiglio, proprio in quel periodo Ordine Nuovo aveva in progetto di attuare una serie di attentati per creare uno stato di tensione su cui doveva innestarsi un possibile intervento militare. Sicché, osservano i primi giudici, è ben possibile che il Loredan avesse appreso in quel contesto, da fonte attendibile, del tempo e del luogo dell’attentato.

 

Non a caso, si osserva ancora, il Loredan nei giorni immediatamente successivi alla strage manifesterà uno stato di paura e di forte agitazione e, dopo poco tempo, alienerà tutti i suoi beni per allontanarsi dall’Italia almeno fino al 1994.

 

 

I primi giudici, sulla scorta delle testimonianze assunte, hanno escluso che l’On. Malagugini avesse informato l’autorità giudiziaria di quanto appreso da Ivo Dalla Costa e dall’On. Ceravolo, forse perché non ritenuta sufficientemente attendibile la loro fonte.

 

 

I giudici di primo grado, sulle tracce dell’ordinanza del G.I., hanno attribuito grande rilievo probatorio alla vicenda Orlandini/Labruna per attribuire all’eversione di destra, in particolare a elementi di Ordine Nuovo, il progetto di uccidere il ministro degli interni On. Mariano Rumor nonché la conoscenza di quel progetto da parte dei servizi segreti e il mancato attivarsi di questi per opporvisi e sventare quanto poi accaduto davanti alla Questura di Milano il 17 maggio ‘73.

 

 

Ad avviso dei giudici di primo grado le affermazioni dell’Orlandini si pongono in perfetta sintonia con le dichiarazioni di Vincenzo Vinciguerra secondo il quale, per almeno vent’anni, strutture dello Stato (i Servizi) avevano perseguito la c.d. strategia della tensione, una strategia difensiva e improntata a spiccato anticomunismo, intesa a garantire alle classi politiche dominanti il mantenimento del potere, strategia riducibile alla formula “destabilizzare per stabilizzare”; ciò doveva appunto avvenire mediante la diffusione nella popolazione di senso di insicurezza a causa di atti terroristici eclatanti che dovevano essere commessi a tale scopo; per il conseguimento di tali fini, appartenenti a quelle strutture dello Stato si servivano dei gruppi estremisti di destra (i quali vivevano nell’aspettativa salvifica dell’intervento delle Forze Armate); gli attentati dovevano poi essere attribuiti alla sinistra.

 

Per tale ragione gli autori dei più gravi attentati avvenuti in Italia in quegli anni avevano fruito di interventi di sviamento e copertura. Uno di tali atti eclatanti, pienamente rientrante nella strategia della tensione, era stato appunto l’attentato compiuto dal Bertoli alla Questura di Milano e avente come bersaglio il ministro degli Interni Mariano Rumor.

 

In proposito i giudici di primo grado richiamano la testimonianza resa da Torquato Nicoli, appartenuto al Fronte Nazionale dal quale però, appreso del tentativo di golpe del dicembre ’70, si era allontanato non fidandosi più delle persone che ne facevano parte: “detti le dimissioni – aveva affermato il Nicoli – e non partecipai all’attività del Fronte; pur abbandonando il Fronte conservai una serie di conoscenze: seppi che il Borghese scappò in Spagna, dell’arresto dell’Orlandini e del passaggio della direzione del Fronte al dr. Ciabatti della Direzione di Grosseto. Conservai un rapporto amichevole con De Marchi; anche a me De Marchi propose di entrare a far parte del suo gruppo, assumendo che era imminente un colpo di Stato; nel chiedermi di partecipare all’operazione il De Marchi disse che la situazione era matura, che avevano tanti soldi, che c’era l’adesione di militari del Nord, ed anzi che tutte le truppe dell’Italia settentrionale erano controllabili. Mi disse in particolare che c’erano dei generali e vari ufficiali superiori; successivamente nei numerosi incontri da me avuti in Svizzera con Orlandini, Lercari, Massa e altri del gruppo che stava muovendosi, ho potuto ricostruire che era stata fissata un’epoca per il colpo di stato, intorno al settembre 1973”.

 

 

Torquato Nicoli aveva anche affermato che negli ambienti del Fronte Nazionale, che egli non aveva mai cessato di frequentare, “si era parlato dell’utilizzazione di elementi di Ordine Nuovo e di Avanguardia Nazionale per atti violenti”. Affermava infine il Nicoli che nel 72/73 i gruppi del Fronte Nazionale, di Avanguardia Nazionale e Ordine Nuovo si erano sostanzialmente fusi dato che gli appartenenti al Fronte Nazionale si iscrivevano anche a Ordine Nuovo e ad Avanguardia Nazionale.

 

I primi giudici, al riguardo, annotano che persino Antonio Labruna aveva ammesso che quei gruppi erano tutti quanti collegati.

 

 

Da ultimo nella motivazione si citano le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Roberto Cavallaio il quale, sin dal 28 febbraio 1975, aveva riferito al G.I. di Roma che Amos Spiazzi più volte gli aveva detto che egli “subordinava l’intervento delle Forze Armate a uno stato di particolare tensione”; nell’ambito di tali discorsi, aveva aggiunto il Cavallaro, lo Spiazzi parlava dell’organizzazione Ordine Nuovo come l’unica, in quel momento, capace di compiere fatti concreti.

 

 

La Corte di primo grado, data per pacificamente acclarata l’esistenza, in quegli anni, di una vera e propria strategia della tensione avente le finalità ampiamente illustrate, cioè creare le condizioni socio-politiche idonee a rendere necessario un colpo di Stato, ha individuato nel gruppo di estrema destra Ordine Nuovo una delle organizzazioni che avrebbe dovuto attuare quella strategia.

 

I giudici di primo grado, poste tali premesse, dedicano la successiva parte della sentenza appellata all’oggetto del presente processo, vale a dire all’attentato compiuto da Gianfranco Bertoli alla vita dell’On. Rumor il 17 maggio 1973, nonché alle posizioni processuali dei tre attuali imputati, Maggi, Boffelli e Neami.

 

Quanto al primo punto, l’attentato avente come bersaglio il Ministro degli Interni, sono richiamate innanzitutto le dichiarazioni rese il 2 agosto ’84 al G.I. di Bologna da Vincenzo Vinciguerra relative alla proposta, da questi ricevuta da parte di Carlo Maria Maggi e da Delfo Zorzi, di uccidere Mariano Rumor, accusa reiterata dal dichiarante il successivo 14 agosto al G.I. di Venezia nell’ambito dell’indagine sull’esistenza dell’associazione eversiva di cui lo stesso Vinciguerra faceva parte.

 

Precisato che questi non era da considerarsi, tecnicamente, come collaboratore di giustizia, se non altro per non aver chiesto – per le sue dichiarazioni – corrispettivo alcuno allo Stato, ritenute altresì intrinsecamente attendibili e disinteressate tali dichiarazioni (si annota, al riguardo, che il Vinciguerra era reo confesso della strage di Peteano per la quale gli era stata inflitta la pena dell’ergastolo), la sentenza riporta ampi brani di quanto allo stesso riferito al G.I. e di poi confermato nella fase dibattimentale.

 

 

I primi giudici, nella valutazione delle dichiarazioni del Vinciguerra, ritengono non possa prescindersi da alcune accertate circostanze di fatto, vale a dire:

 

1) in quel preciso torno di tempo, vale a dire i primi anni ’70, sia il gruppo ordinovista di Mestre, sia il gruppo di Udine perseguivano la strategia della tensione attraverso la linea stragista;

2) i fautori di tale linea di condotta, a Udine e a Venezia Mestre, erano per l’appunto i tre protagonisti degli incontri descritti dal Vinciguerra e cioè il Vinciguerra medesimo, per il gruppo di Udine, Maggi e Zorzi per il gruppo di Venezia Mestre.

 

 

Tali circostanze erano da ritenersi avvalorate dalle pronunce del Tribunale e della Corte d’assise di Venezia circa l’operatività del gruppo ordinovista di Venezia Mestre e sulla figura di Delfo Zorzi, sulla freddezza e determinazione del quale nell’operare il salto di qualità della cellula nell’eversione dell’ordine costituito avevano concordemente riferito Martino Siciliano e Giancarlo Vianello.

Sicché, si osserva, è più che verosimile che fosse proprio Zorzi ad accompagnare il Maggi nei reiterati incontri con Vinciguerra durante i quali si tentò con ogni mezzo di convincerlo ad eseguire l’attentato contro l’On. Rumor.

 

Si osserva poi come il fatto che lo Zorzi sia stato prosciolto dal G.I. in relazione all’imputazione di strage, per il fatto che questi nel maggio 1973, si era già trasferito in Giappone, non implica in alcun modo l’inattendibilità di quanto riferito dal Vinciguerra. Le sue dichiarazioni, del resto, hanno trovato conferma e riscontro in quelle di Roberto Cavallaro, anch’egli a conoscenza sia del progetto di eliminare il ministro Rumor sia del luogo previsto in un primo tempo in cui lo stesso doveva essere colpito, cioè nella sua villa nel vicentino.

 

Ulteriore conferma al Vinciguerra, secondo i giudici di primo grado, era venuta dal fatto provato che l’attentato compiuto dal Bertoli aveva effettivamente  come bersaglio l’On. Rumor il quale, tra tutti gli uomini politici che potevano essere presi di mira, era quello che più aveva suscitato profonda irritazione negli ambienti dell’estrema destra ordinovista.

 

Sul punto sono citate le dichiarazioni di Marco Affatigato, di Carlo Digilio e di Dario Persic; quest’ultimo, in particolare, aveva riferito al G.I. “io sapevo che Soffiati e gli altri non potevano soffrire Rumor perché era stato lui uno dei principali artefici dello scioglimento di Ordine Nuovo chiedendo l’applicazione della legge Scelba nei confronti di tale organizzazione”.

 

 

Di fatto, si osserva, che fu proprio l’On. Mariano Rumor ad avviare il meccanismo che sfocerà nel provvedimento di scioglimento di Ordine Nuovo, anche se l’operazione sarà portata a termine dell’On. Taviani, succeduto a Rumor al ministero degli Interni.

 

 

La Corte d’assise osserva a questo punto, quanto all’imputazione di strage di cui al capo A della rubrica, che dalle molteplici fonti di prova, eterogenee e autonome, è dimostrato che:

1) la strage di via Fatebenefratelli poteva essere evitata in quanto da più parti annunciata;

2) la responsabilità della strage è da attribuirsi all’estrema destra eversiva;

3) la strage si inserisce a pieno titolo nella strategia della tensione che in quegli anni ha avuto di mira la destabilizzazione del Paese, in realtà per stabilizzarlo;

4) tra i protagonisti della strategia della tensione vi era la cellula eversiva di Ordine Nuovo di Venezia-Mestre, della quale era incontrastato capo carismatico Carlo Maria Maggi;

5) tale cellula sopravvisse alla riunificazione, solo di facciata, con il Movimento Sociale Italiano.

 

 

Conclusioni queste, si sottolinea da parte dei primi giudici, alle quali si è pervenuti anche prescindendo dalle dichiarazioni di Carlo Digilio (rese al G.I. in cinque interrogatori, tra il 16 dicembre 1996 e il 25 giugno 1997), esaminate e valutate come segue nella motivazione della sentenza impugnata.

 

Il collaboratore di giustizia, anch’egli imputato come concorrente nella strage materialmente compiuta da Gianfranco Bertoli, pur affermando di non aver fatto parte di Ordine Nuovo, affermava di avere avuto contatti assidui e prolungati con appartenenti a quell’organizzazione, quali il Maggi, Zorzi, Minetto, Boffelli, Neami e Marcello Soffiati. All’inizio del 1973 aveva appreso da Maggi e Zorzi del proposito di eliminare l’On. Rumor, della proposta fatta in tal modo al Vinciguerra nonché del fatto che questi si era rifiutato. Maggi non aveva rinunciato al progetto e gli rivelò che intendeva reclutare per quell’azione il Bertoli, descritto come frequentatore di un circolo anarchico di Mestre, il che – in caso di arresto – sarebbe servito per idonea copertura davanti all’opinione pubblica. Del Bertoli gli avevano parlato sia il Boffelli che il Neami, che Digilio conosceva come guardaspalle del Maggi; glielo avevano descritto come un mercenario che aveva soggiornato per qualche tempo in Israele, che era tornato in Italia e che era in procinto di ripartire per il Libano, sempre come mercenario.

 

Era stato Marcello Soffiati a chiedere a lui, Digilio, di andare ad abitare per qualche tempo nella sua casa veronese di via Stella, dove avrebbe dovuto controllare la situazione, dato che in quella abitazione era stato portato il Bertoli. Nella casa del Soffiati si era trattenuto per cinque o sei giorni ed ivi aveva trovato il Bertoli (del quale descriveva abitudini e tratti caratteriali); erano pure presenti il Neami e, meno assiduamente, il Boffelli e il Maggi; il primo istruiva il Bertoli, anche con metodi violenti, su come si doveva comportare in occasione dell’attentato all’On. Rumor e su cosa avrebbe dovuto dire nel caso fosse stato arrestato (cioè di essere un anarchico, di avere agito da solo, di aver portato con sé la bomba da Israele). Neami, a detta del Digilio, faceva in modo di rafforzare il proposito del Bertoli, sollecitandone la vanità (tutta l’Italia avrebbe parlato di lui) e promettendogli una somma di denaro di alcuni milioni di lire. Nell’abitazione del Soffiati erano conservate armi e, in particolare, alcune bombe a mano tipo “ananas” provenienti da caserme americane.

 

Alla fine della settimana Digilio aveva lasciato la casa di via Tella non sopportando più quella situazione e aveva preso il suo posto il Boffelli. Per un certo tempo non aveva più saputo nulla del Bertoli, salvo che sarebbe stato portato sul luogo dell’attentato da due persone; aveva poi appreso dai giornali e dalla televisione che l’attentato del Bertoli era fallito. Qualche giorno dopo la strage alla Questura di Milano, Digilio si era trovato a cena nella trattoria Lo Scalinetto con Maggi e Boffelli; Maggi, che appariva abbattuto, chiedeva continuamente a Boffelli come mai Bertoli avesse sbagliato e il Boffelli gli aveva risposto “siamo tutti esseri umani e tutti possono sbagliare”.

 

 

Sicché, secondo i giudici di primo grado, 1) Maggi, in una con Zorzi, fino a che quest’ultimo era rimasto a Mestre, intendeva attentare alla vita del ministro degli Interni Mariano Rumor; 2) dopo il rifiuto reiteratamente opposto dal Vinciguerra alla richiesta di provvedere alla esecuzione materiale del piano, Maggi cercava un sostituto e stava prendendo in esame, su suggerimento di Boffelli, la persona di Gianfranco Bertoli, un uomo disposto a tutto non avendo nulla da perdere; 3) effettivamente Bertoli era stato prescelto, prelevato e condotto nella casa di Soffiati in via Stella a Verona; dopo aver appreso tutto ciò, Digilio accettava l’incarico di tenere sotto controllo la situazione, sufficientemente esplosiva per richiedere la supervisione di una persona accorta come lo stesso Digilio, esistente in quell’appartamento, dove Francesco Neami (esponente di Ordine Nuovo triestino) istruiva ma, prima ancora, stando alle stesse dichiarazioni di Digilio, tentava di condizionare il prescelto, superando le resistenze di lui e preparandolo psicologicamente alla dura prova che doveva affrontare.

 

 

Dunque, si osserva, Carlo Digilio, per sue stesse ammissioni, doveva considerarsi reo confesso di concorso nella strage, secondo il suo specifico ruolo, come contestatogli nel capo di imputazione. Il che, vale a dire l’assunzione delle proprie responsabilità, implica di per sé un buon grado di attendibilità delle dichiarazioni del collaborante, stante la spontaneità e il disinteresse delle stesse.

 

Quanto alla valutazione della chiamata di correo operata dal Digilio, ritenuta precisa, ricca di dettagli e intrinsecamente logica, i primi giudici osservano che ben poco rilievo assume l’affermazione, vera o no che fosse, del collaborante di aver mantenuto rapporti con gli ordinovisti perché informatore dei Servizi Segreti Americani, così come l’aver sostenuto di non avere mai fatto parte di Ordine Nuovo quando, invece, il ruolo attivo del Digilio nell’organizzazione (indicato anche come “armiere del gruppo”) è stato positivamente affermato da sentenze definitive e dalla sua assidua frequentazione di Carlo Maria Maggi, riferita concordemente da numerosi testimoni (Giuseppina Gobbi, compagna all’epoca di Giorgio Boffelli, Dario Persic, Pietro Battiston e Francesco Zaffoni, Martino Siciliano, Marzio Dedemo).

 

 

 

La Corte di primo grado, in tema di attendibilità generale e intrinseca di Carlo Digilio ha sottolineato la concordanza delle dichiarazioni di questi con quelle di Martino Siciliano (rese in varie occasioni a Giudici Istruttori), su punti sia marginali sia di estrema importanza. Tra questi: il ruolo di Boffelli nell’ambito di Ordine Nuovo, il possesso da parte di costui di una penna-pistola calibro 22, le confidenze di Zorzi circa le responsabilità del gruppo per gli attentati ai treni nell’estate ’69, gli esplosivi nella disponibilità del gruppo e alla loro custodia, le armi detenute dal Soffiati nell’appartamento di via Stella, l’attentato alla scuola Slovena di Trieste, il ruolo del Tettamanzi come guardaspalle di Carlo Maria Maggi, il ruolo dello stesso Digilio nell’ambito di Ordine Nuovo nel reperimento, riparazione e adattamento di armi oltre a traffico di esplosivi.

 

Le mansioni di armiere cui era destinato il Digilio hanno trovato conferma nelle dichiarazioni del Vinciguerra il quale ha affermato di averlo conosciuto tramite il Maggi con un nome di copertura, Otto, il che gli fece intendere che Digilio “era un quadro coperto di cui era necessario proteggere l’identità”.

 

Ulteriore conferma di quel ruolo era provenuta da Angelo Izzo il quale aveva dichiarato al G.I. il 31.1.94 che da Franco Freda, nel carcere di Trani, aveva appreso che il fornitore degli esplosivi utilizzati anche nella strage di piazza Fontana a Milano e negli attentati precedenti era un personaggio del veneto soprannominato Zio Otto. Il Digilio finirà per ammettere che proprio quello era il suo nome di copertura.

 

Il tutto, secondo i primi giudici, sta a dimostrare l’assunto relativo al ruolo fondamentale che Carlo Digilio ricopriva nella cellula clandestina ed eversiva che faceva capo a Maggi; in conclusione, il punto di osservazione della operatività di quel gruppo era davvero privilegiato sicché, anche sotto tale profilo, l’attendibilità del collaboratore di giustizia è considerata elevatissima dal punto di vista intrinseco e generale.

Attendibilità non posta in dubbio dalle condizioni fisiche del Digilio, colpito da ictus il 10 maggio ’95 quando la collaborazione con L’A.G. era in corso da un considerevole lasso di tempo. Ciò sulla scorta della perizia collegiale disposta dalla Corte, all’esito della quale si osserva che è pacifica la capacità del Digilio di stare in giudizio e di difendersi adeguatamente dalle accuse, in specie nel corso del lungo interrogatorio in cui ha dimostrato di essere in ogni momento all’altezza della situazione e di essere in grado di utilizzare al meglio quello strumento processuale (cosa che, per inciso, non aveva fatto il Maggi il quale si era avvalso della facoltà di non rispondere). In conclusione, non solo Digilio aveva sempre risposto a tono, apparendo in grado di collocare senza fatica nel tempo e nello spazio fatti e circostanze, persone e relazioni tra persone, ma anche di fornire adeguate risposte sui temi sui quali era stato sollecitato, in particolare sul suo specifico ruolo nella cellula eversiva di O.N.

 

 

Per tali ragioni i giudici di primo grado hanno ritenuto che il giudizio finale sull’attendibilità intrinseca e su quella generale del collaboratore non può che essere positivo.

 

Altrettanto si afferma quanto all’attendibilità estrinseca del Digilio in relazione al fatto per cui si procede, cioè la strage del 17 maggio 1973. Quale primo e fondamentale elemento di riscontro al racconto di Carlo Digilio è indicata l’individuazione da parte sua della casa di Marcello Soffiati, in via Stella a Verona, abitazione adibita a luogo di riparo degli ordinovisti e di latitanti. Digilio aveva frequentato quella casa fin dagli anni ’60 stante la stretta amicizia con il Soffiati, sicché la conoscenza di quell’appartamento era da considerarsi scarsamente rilevante; senonché in quella casa, secondo le indicazioni del collaboratore di giustizia, a metà degli anni ’60 (nel 1972 secondo l’interessato) era stato ospitato, o meglio sequestrato, per circa un mese l’avv. Forziati. Si temeva che questi potesse riferire all’autorità giudiziaria quanto sapeva circa gli attentati alla scuola Slovena di Trieste e al cippo di confine a Gorizia, sicché il Maggi lo aveva fatto prelevare e condurre dapprima a Venezia Lido nella casa di Giangastone Romani, quindi a Colognola ai Colli dal Soffiati e poi nell’abitazione di quest’ultimo in via Stella, dove il Forziati era stato sorvegliato dal Neami e dove pure era inviato il Digilio perché tenesse sotto controllo la situazione e tranquillizzasse la persona ivi trattenuta.

 

Il Forziati aveva confermato l’episodio ricordando la saltuaria presenza nell’abitazione di via Stella di una persona che riconosceva nel Digilio in una fotografia che lo ritraeva tra i presenti al matrimonio di Marcello Soffiati.

 

Quanto al Neami, il Forziati aveva riferito che questi partecipava alle manifestazioni del M.S.I. fin dal 1969; a Trieste erano noti i contatti che Neami aveva con Maggi, ispettore del Triveneto, e con altri elementi veneti e friulani di Ordine Nuovo; lo stesso Neami spesso si recava a Venezia dal Maggi, mentre per i contatti friulani il suo referente era il Vinciguerra. Secondo il Forziati, Neami sapeva dell’esistenza dell’appartamento veronese di via Stella; glielo aveva descritto come “sepolcrale” e, quando vi era stato trasferito, si era reso conto che il Neami effettivamente lo conosceva.

 

Nel complesso delle dichiarazioni rese dal Forziati, i primi giudici, oltre agli specifici riferimenti a Carlo Digilio e al Neami, individuano in via di sintesi i seguenti punti di rilievo: il Forziati ha fornito ulteriore riprova della tesi, condivisa dalla Corte d’assise, dell’esistenza di due cellule ordinoviste, in ciascuna sede del gruppo; Forziati faceva senz’altro parte soltanto della struttura politica: frequentava le manifestazioni pubbliche incontrando e conoscendo Maggi, Zorzi e Soffiati, il cui impegno ordinovista prevedeva anche l’operatività eversiva, il che vale anche per il Neami il quale non solo faceva il basista per la cellula eversiva di Venezia Mestre in occasione degli attentati dinamitardi compiuti da Zorzi, Siciliano e Vinello, su ordine e con l’auto del Maggi, ma interveniva attivamente nell’operazione di contenimento dello stesso Forziati.

 

Risultano confermati i contatti fra la cellula eversiva di Venezia Mestre e quella di Trieste: Neami prendeva parte attiva in una operazione di tutela della posizione dei mestrini implicati nell’attentato alla Scuola Slovena e conosceva perfettamente la casa di via Stella ancor prima di recarvisi con Forziati; il che qualifica quei contatti fra i due gruppi dei quali era a conoscenza lo stesso testimone. La casa di via Stella, a Verona, era un covo-rifugio della cellula eversiva ordinovista del Veneto e, al riguardo, è di rilievo il riferimento del Forziati alle finestre oscurate.

 

Infine risultava dimostrato che la solidarietà umana ed eversiva tra Maggi, Soffiati e Digilio era intensissima.

Si annota infine che il Neami non ha potuto far a meno di confermare di aver preso parte alla vicenda Forziati e, in particolare, di aver visto in via Stella una persona taciturna che aveva poi saputo essere Carlo Digilio ma che, nell’occasione, non gli era stato presentato.

 

La vicenda dell’avv. Forziati nonché l’episodio di cui ha riferito al G.I. Martino Siciliano, circa la partecipazione del Neami a un pestaggio di elementi di estrema sinistra avvenuto a Trieste in epoca imprecisata ma successiva alla strage di piazza Fontana, sta a dimostrare che nel periodo tra il dicembre 1969 (tempo della confluenza nel M.S.I.) e il maggio 1973 nulla era mutato e Neami aveva continuato a svolgere il ruolo che ricopriva all’interno della cellula clandestina: partecipava a pestaggi, ad attentati dinamitardi e ad azioni di forza nei confronti di chi poteva rappresentare un pericolo per il gruppo.

 

E’ per tanto ritenuto provato che Neami, nel marzo 1972, aveva partecipato a un’operazione della cellula clandestina di O.N. di Venezia Mestre nel covo di via Stella; che già prima di quella data egli era già stato in quell’abitazione, da lui stesso definita sepolcrale; che, per l’operazione Bertoli, il Maggi non poteva più valersi degli appartenenti alla cellula di Mestre, essendo la stessa in gran parte smantellata a causa dell’abbandono da parte di molti giovani come Vinello e dell’emigrazione dello Zorzi in Giappone; che il compito di vincere le ultime resistenze del Bertoli e di condizionarlo in vista dell’attentato doveva essere affidato a persona, come il Neami, decisa e abituata all’occorrenza all’uso di maniere forti; che, infine, Neami intratteneva un ottimo rapporto personale con Carlo Maria Maggi, la casa del quale frequentava abitualmente, e che considerava il proprio referente politico. Tutti elementi di prova logica, osservano i primi giudici, che riscontrano le accuse del Digilio a carico del Neami.

 

Quanto affermato da Carlo Digilio circa il periodo di sua permanenza nell’abitazione del Soffiati in via Stella, presenti il Bertoli e il Neami, non sarebbe stato smentito dalla testimonianza resa da Anna Bessan al G.I. (considerata reticente e volutamente favorevole agli imputati quella dibattimentale); costei aveva affermato di aver convissuto per alcuni mesi con Marcello Soffiati prima del matrimonio, periodo in cui si assentava per lavoro anche per settimane intere; dall’aprile ’73, cioè dopo il matrimonio, aveva lasciato il lavoro ed era rimasta continuativamente in via Stella. Si osserva che, allora, la teste abitava nell’appartamento di via Stella anche nel dicembre ’74 quando il marito fu arrestato perché trovato in possesso di un vero e proprio arsenale di armi, munizioni ed esplosivi. Ma la donna aveva sostenuto di non aver visto armi nell’abitazione (per altro molto piccola, formata da un ingresso e due stanze); aveva comunque ricordato che esisteva un vano molto profondo nel corridoio munito di mensole installate dal Soffiati; non aveva visto armi ma, se vi fossero state, avrebbe anche potuto non accorgersene.

 

Le dichiarazioni mendaci della Bassan sono considerate riscontro alle dichiarazioni del Digilio così come pure la presenza in via Stella di bombe a mano sequestrate molti mesi dopo la strage di Milano. Altri riscontri sono stati individuati nelle dichiarazioni di Dario Persich il quale aveva visto alcune armi nella casa di via Stella, collocate sul pavimento sotto le mensole del ripostiglio ricavato nel corridoio. Lo stesso Persic ha riferito che, dopo l’episodio dell’avv. Forziati, era stata ospitata un’altra persona nell’appartamento di via Stella; collocava tale seconda presenza in data precedente al matrimonio di Marcello Soffiati, avvenuto il 28 aprile 1973. Nulla sapeva di tale persona, salvo il fatto che si era trattenuta per qualche tempo e poi se ne era andata, poiché al riguardo – diversamente dalla vicenda Forziati – vi era stata molta riservatezza. Tuttavia aveva avuto modo di sentire Bruno Soffiati rimproverare il figlio proprio perché teneva quella persona in casa avvertendolo che ciò era pericoloso.

 

 

Dunque, questa è la deduzione dei primi giudici, è provato che Persich seppe, esattamente nel periodo indicato da Digilio, di un secondo personaggio, molto più misterioso del primo, ospitato in via Stella contro il parere del padre di Marcello Soffiati che premeva perché il figlio si liberasse di tanto scomoda e pericolosa presenza.

La motivazione della sentenza impugnata volge al termine ribadendo la matrice eversiva di destra della strage alla Questura di Milano, una matrice in evidente contrasto con la versione sostenuta per anni da Gianfranco Bertoli di aver agito da solo e come anarchico individualista.

 

 

Si ritiene, invece, quell’attentato certamente collocato nella strategia della tensione, cioè in quella strategia diretta a creare uno stato di emergenza nella prospettiva, con l’attribuzione della responsabilità alla sinistra, di un’evoluzione autoritaria della situazione politica. Tanto che, si osserva, anche in questo caso era scattata l’azione di copertura per attribuire una etichetta anarchica all’attentato coprendo i contatti del Bertoli con l’estremismo di destra.

 

Quei contatti sono risultati provati e, in proposito, i giudici di prima istanza richiamano numerose dichiarazioni e testimonianze (Pietro Battiston, Martino Siciliano, Carlo Rebosio, Angelo Izzo) dalle quali, appunto, risulta che il Bertoli negli ambienti dell’eversione di destra era considerato un camerata, un buon camerata che anche in carcere era in rapporti di amicizia e confidenza con Franco Freda.

 

Un altro punto delle dichiarazioni di Carlo Digilio, quello secondo cui Bertoli negli ultimi tempi poteva liberamente andare e venire da Israele, ha trovato puntuale riscontro nella concorde testimonianza dei fratelli Giorgio e Tommaso Sorteni i quali (il primo, in seguito deceduto, al G.I., il secondo in fase dibattimentale) hanno riferito del loro incontro con Bertoli a Venezia nella primavera 1972.

 

Dette testimonianze sono state ritenute pienamente attendibili in considerazione che le stesse facevano riferimento a rapporti con persona conosciuta da antica data, indicavano tutti gli elementi necessaria per valutare tale risalente conoscenza, unitamente a circostanze contingenti relative al singolo episodio e le ragioni per le quali nella memoria era rimasta impressa la circostanza essenziale riferita ai giudici. Quelle testimonianze sono ritenute dai primi giudici più che sufficienti a smentire l’affermazione del Bertoli di non aver lasciato il kibbutz di Karmia, se non nel maggio 1973, per circa due anni, una permanenza comunque smentita anche da altre fonti, quali le dichiarazioni del Mariga, e in particolare l’accertata presenza del Bertoli nell’Hotel du Rhone a Marsiglia tra il 10 e il 20 novembre 1971, come riferito da un rapporto ufficiale dell’Ufficio UCLAT del ministero dell’interno francese.

 

Si richiama infine l’episodio della cena, a poche ore di distanza dalla strage, cui parteciparono Digilio, Maggi e Boffelli: come riferito dal primo, il Maggi se la prendeva con Boffelli che gli aveva proposto il Bertoli per l’esecuzione dell’attentato. Boffelli aveva risposto “tutti possono sbagliare” (lo stesso, con le dichiarazioni dibattimentali, tenterà ancora e inutilmente di attribuire un diverso significato a quella frase: si riferiva allo sbaglio non nel lancio della bomba ma nell’aver compiuto quell’azione delittuosa).

 

 

 

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