TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI CATANZARO
GIUDICE ISTRUTTORE DOTT. EMILIO LEDONNE
CAPITOLO VII
LA SENTENZA - 10 GIUGNO 1982 - DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
La sentenza in esame, decidendo sui ricorsi proposti dai difensori e dal Procuratore Generale, annullava le statuizioni della decisione di secondo grado adottata nei confronti di VALPREDA Pietro, VENTURA Giovanni, FREDA Franco e MERLINO Mario Michele.
I giudici della Corte di Assise di Appello di Catanzaro non avevano, secondo la Corte regolatrice, apprezzato le risultanze processuali "in aderenza ai canoni interpretativi stabiliti dalla legge ed elaborati dalla giurisprudenza" e la loro motivazione appariva priva dei caratteri essenziali della correttezza, della completezza e della logicità.
Così scrivevano, in generale, sui vizi dell'atto impugnato i giudici di legittimità:
"Orbene la sentenza impugnata presenta siffatte carenze in ordine alla posizione dei predetti quattro imputati, posto che i giudici di secondo grado o hanno apprezzato superficialmente, e talora illogicamente o con travisamento di fatti, le salienti risultanze processuali poste a base del loro convincimento, o hanno omesso l'esame di elementi rilevanti e decisivi, o hanno trascurato di valutare tutti gli indizi acquisiti nel loro complesso, per cui la decisione ultima di assoluzione di detti imputati dai reati di strage è la risultante di diversi giudizi l'uno indipendente dall'altro e, talora, contrapposti".
Criticando le argomentazioni contenute nella sentenza di secondo grado, i giudici della Cassazione avevano, per la parte che qui interessa, osservato:
1) -che l'affermazione di Giovanni VENTURA circa i rapporti DELLE CHIAIE - FREDA, punto essenziale del presente procedimento, non era rimasta priva di riscontro ma aveva trovato conferma nelle dichiarazioni di MARCO POZZAN che era stato testimone di altro incontro tra i due esponenti della destra eversiva avvenuto a Roma subito dopo i fatti del 12 dicembre;
2) – che nella valutazione degli indizi a carico di Giovanni VENTURA e Franco FREDA non si era tenuto conto che i due imputati, fino al momento degli episodi del 12 dicembre, avevano commesso ben 17 attentati finalizzati al programma di eversione e per il quale la stessa Corte di Assise di Appello aveva confermato la condanna emessa dai primi giudici;
3) – che le argomentazioni, in base alle quali i giudici di primo grado avevano attribuito gli attentati alla stessa matrice, erano sostanzialmente valide;
4) – che le motivazioni addotte dai giudici di primo e secondo grado per disattendere la ricognizione ROLANDI erano da considerarsi illogiche.
Erano queste in sintesi le principali statuizioni della Corte Suprema.
Di esse si dirà più analiticamente in prosieguo.
(fine capitolo VII – continua)