TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI CATANZARO

GIUDICE ISTRUTTORE DOTT. EMILIO LEDONNE

 

 

CAPITOLO X

 

 

LE FORMALI CONTESTAZIONI

IL MANDATO DI CATTURA CONTRO STEFANO DELLE CHIAIE

 

 

 

1- IL MANDATO DI CATTURA CONTRO STEFANO DELLE CHIAIE

 

Il 23.12.1982 questo ufficio, su conforme richiesta del Procuratore Generale, emetteva nei confronti di Stefano DELLE CHIAIE mandato di cattura per i reati di strage continuata, così qualificati tutti gli attentati verificatisi tra il 15 aprile ed il 12 dicembre 1969, detenzione e porto di esplosivi, associazione sovversiva.

Erano ritenuti indizi sufficienti di colpevolezza le deposizioni di alcuni testi e certi elementi che, già emersi nella precedente istruttoria, erano stati rivalutati alla luce delle decisioni dei giudici di merito e sopratutto di quelli di legittimità.

Il provvedimento restrittivo, confermato dal Tribunale di Catanzaro in sede di riesame, rimaneva ineseguito per accertata irreperibilità del prevenuto.

Si procedeva quindi nei confronti del DELLE CHIAIE nello stato di latitanza con le formalità previste dell'Art.173 C.P.P. (1)

 

 

NOTA

(1)- La motivazione del mandato è la seguente:." Ritenuta la sussistenza di sufficienti indizi di colpevolezza emergenti dalle indagini istruttorie nel procedimento penale contro Valpreda Pietro + 33 nonchè dalle valutazioni dei giudici di merito che hanno trovato l'avallo qualificante nella decisione del 10.6.1982 della Corte Suprema di Cassazione;

- considerato che tali elementi, ritenuti di indubbia efficacia probatoria dalla Suprema Corte e dalla stessa qualificati, per alcuni aspetti, come "serie veramente imponente di indizi", sono da ravvisare in fatti e circostanze che, direttamente o attraverso gli innegabili contatti con MERLINO Mario Michele, legano il prevenuto ai reati attribuitigli.

- Ritenuto che il ruolo ormai assegnato al MERLINO dai giudici di merito e di legittimità e, dallo stesso ammesso, tramite il suo difensore, appare come quello di "uomo di DELLE CHIAIE" infiltrato,  per conto di questi, in gruppi di opposto orientamento politico per carpire informazioni e svolgere attività di provocazione;

- sulla base delle sentenze delle Corti di Assise di primo e secondo grado di Catanzaro nonchè della sentenza 10.6.1982 della Suprema Corte, gli elementi sopra indicati appaiono essere i seguenti:

1) - le chiamate in correità fatte da Giovanni VENTURA negli interrogatori resi al G.I. di Milano il 17 ed il 20 marzo 1973 le quali, ritenute decisive ai fini della condanna definitiva del FREDA e dello stesso VENTURA, non possono non avere pari efficacia indiziante nei confronti del DELLE CHIAIE, promanando esse dalla stessa persona ed essendo state formulate in un unico contesto.

Da tali dichiarazioni emerge che:

a) - il FREDA ed il VENTURA, nella prima mattina del 24.7.1969, si incontravano presso la stazione di Milano con un emissario di DELLE CHIAIE;

b) - detto incontro era stato fissato "con la specifica destinazione di preparare gli attentati ai treni", ( fol. 15 interrogatorio VENTURA del 17 marzo 1969);

c) - tali attentati, previsti per la metà di agosto, furono anticipati all'8 per provocare l'effetto di traumatizzare i traffici;

d) - l'esponente della cellula romana, in collegamento con quella veneta, era proprio Stefano DELLE CHIAIE;

e) - il DELLE CHIAIE era presente a Padova il 18.4.1969 in occasione della nota riunione che costituiva una delle tappe della strategia eversiva.

 

2) - L'incontro a Roma tra il FREDA e il DELLE CHIAIE avvenuto dopo qualche mese dagli attentati del 12.12.1969 nel corso del quale si discusse della posizione del MERLINO (cfr. interrogatorio POZZAN 1.3.1972 e interrogatorio VENTURA 17.3.1973);

3) - Il coinvolgimento, quanto al deposito di armi rinvenuto in Castelfranco Veneto, del VENTURA, del FREDA e del MERLINO e, tramite questi, del DELLE CHIAIE (al riguardo, i riferimenti del teste Comacchio sul punto, ritenuti "semplici accenni" dai giudici di merito, risultano pienamente valorizzati dalla Corte Suprema (fol.67 sentenza);

4) - Gli indubbi riflessi sulla posizione del MERLINO, ammessi dagli stessi giudici di merito, del riconoscimento del VALPREDA da parte del tassista ROLANDI, secondo le valutazioni incisivamente espresse dalla Suprema Corte con la citata sentenza;

5) - Le dichiarazioni rese da SESTILI Alfredo al G.I. del Tribunale di Roma in periodo di molto precedente alle accertate turbe psichiche da alcolismo dello stesso teste;

6) - L'appunto del SID del 16-17.12.1969 che indica il DELLE CHIAIE come l'organizzatore della strage e la cui efficacia indiziante non può essere disconosciuta una volta ritenuta, per come ha argomentato la Suprema Corte, la certezza della provenienza dal MERLINO di quelle informazioni poi ricevute dal marescialloTANZILLI tramite il SERPIERI;

7) - I collegamenti tra il DELLE CHIAIE e Guerin SERAC, indicato nel predetto appunto del SID come mandante della strage, quali emergono dalle circostanze relative al rinvenimento di un assegno di mille dollari inviato dal DELLE CHIAIE a FABRUZZI Fausto e tratto presso il Banco Exterios di Panama da tale Ives GUILLOU, nome usato dal Guerin SERAC direttore dell'Aginter Press (rapporto Ministero Interno del 20.12.1973).

8) - L'incontro avvenuto, la sera precedente la strage del 12.12.1969, tra il MERLINO ed il DELLE CHIAIE;

9) - Il contenuto della telefonata in data 2.2.1970 intercorsa tra le sorelle Patrizia e Maria Grazia MINETTI, a seguito delle valutazioni che di detta conversazione ha fatto la Suprema Corte (fol.73 e 74 sentenza);

10) - Il coinvolgimento del DELLE CHIAIE in episodi di violenza eversiva avvenuti in epoca precedente, prossima e successiva ai fatti per cui è processo, quale emerge dal voluminoso carteggio trasmesso dai servizi di sicurezza e da altra autorità giudiziaria nonchè dai riferimenti dei testi TISEO Aldo ed Aleandri Paolo e degli altri escussi nel corso di questa istruzione;

- considerato che trattasi di reati per i quali è obbligatorio il mandato di cattura. (v.cart.20/A fasc.7 foll. 102 r e 103) –

(fine della nota)

 

 

2 - IL MANDATO DI COMPARIZIONE NEI CONFRONTI DI MERLINO MARIO MICHELE

 

Il 16.2.1983 veniva emesso mandato di comparizione nei confronti di Mario MERLINO Michele per il delitto di associazione sovversiva in concorso con Stefano DELLE CHIAIE, così come previsto, dall'art.270 III comma C.P. Il Mandato era notificato il 24.2.1983.

All'interrogatorio dell'imputato si procedeva il 5.3.1983.

(Fine del capitolo X - continua)

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