TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI CATANZARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Istruttore dott. EMILIO LEDONNE ha pronunciato la seguente ORDINANZA-SENTENZA nel procedimento penale (30-7-1986)
CONTRO
1)-DELLE CHIAIE STEFANO nato a Caserta il 13.1.19371 latitante
2)-FACHINI MASSIMILIANO
3)-DIGILIO CARLO
4)-TRINCO ALDO
5)-LATINI SERGIO
6)-MERLINO MARIO MICHELE
IMPUTATI
Il primo;
A) del delitto p.e.p. dall'art.110-270 primo comma C.P. per avere costituito, organizzato e diretto, nel territorio dello Stato, in concorso con FREDA Franco, VENTURA Giovanni ed altre persone ancora ignote, una organizzazione avente come scopo immediato il compimento di una serie indefinita di attentati terroristici, progressivamente più gravi e tali da turbare profondamente l’ordine pubblico e di porre in pericolo la pubblica incolumità; e, come scopo ultimo, quello di sovvertire con mezzi violenti, l'ordinamento costituzionale della Repubblica.
In ROMA e altrove per tutto l'arco dell'anno 1969 e successivamente.
B)-di concorso nel delitto di strage continuata, ai sensi degli artt. 81,112 n.1 e 2, 61 n.2 e 422 C.P. per avere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con Franco FREDA, Giovanni VENTURA, Mario Michele MERLINO, Pietro VALPREDA ed altri ancora ignoti, al fine di realizzare il programma criminoso di cui al capo precedente, attuato e diretto, al fine di uccidere, la commissione dei seguenti atti, idonei a porre in pericolo la pubblica incolumità:
1)-collocazione di un ordigno nello studio del Rettore della Università che, deflagrando, arrecava gravi danni agli arredi, agli infissi e alle strutture murarie.
In PADOVA intorno alle ore 22,45 del 13 aprile 1969;
2)-collocazione alle ore 19 circa del 25.4'.1969 di un ordigno carico di circa un chilogrammo di miscela 8 base di clorato e nitrato di potassio, posto a contatto con un involucro contenente sostanza infiammabile, all'interno dello stand della FIAT alla Fiera Campionaria di Milano che, deflagrando,cagionava due squarci nelle parti inferiori di due pannelli in tela raffiguranti autovetture antiche, la rottura della intelaiatura di sostegno dei pannelli; la devastazione dell'interno della sala ove era installato un proiettore illuminante i suddetti pannelli e provocava lesioni di varia natura, durata ed entità, ma comunque non superiori a giorni 40 a (seguono i nomi dei feriti);
3)-collocazione, alle ore 20,45 circa dello stesso 25.4.1969, di un ordigno composto delle stesse sostanze di cui al capo precedente, presso l'Ufficio Cambi della Banca Nazionale delle Comunicazioni situato nella stazione FF.SS. di Milano, il cui scoppio cagionava la frantumazione dei cristalli delle porte di ingresso e del bancone riservato al pubblico, nonchè la devastazione di pareti di legno anche per effetto dell'incendio sviluppatosi in seguito alla deflagrazione;
4)-collocazione di tre ordigni assolutamente identici tra loro al terzo piano del Palazzo di Giustizia di Torino, nel locale dei servizi del primo piano della Corte di Cassazione a Roma su un armadio posto nel corridoio dello Ufficio personale della Procura della Repubblica di Roma, i quali ordigni non esplodevano per cause indipendenti dalla volontà di chi li aveva preparati e collocati.
In TORINO e ROMA il 12 maggio 1969;
5)-collocazione sul davanzale della finestra sita di fronte alla stanza n.430 dell'Ufficio Istruzione del Palazzo di Giustizia di Milano di un ordigno, che non esplodeva per cause indipendenti dalla volontà di: chi lo aveva confezionato e composto da un involucro "Ruhla" di un detonatore e circa grammi 100 di Semigel D-;
6)-collocazione sui seguenti convogli ferroviari, di altrettanti ordigni esplosivi la cui deflagrazione cagionava lesioni personali a: (seguono i nomi dei feriti)
a)-nello scompartimento di una carrozza di I^ classe del treno DD Roma-Venezia.
In ROMA, tra le ore 22 e le ore 24 dell'8.8.1969;
b-c ) nel gabinetto e nello scompartimento di una carrozza di I^classe del DD 991 ROMA-LECCE.
In ROMA, tra le ore 22 e 24 dell'8.8.1969;
d)-nello scompartimento di una carrozza di I^ classe del DD 778 ROMA-PESCARA.
In ROMA tra le ore 22 e 24 dell'8.8.1969;
e)-nello scompartimento di una carrozza di I^ classe del treno DD 47 VENEZIA-ROMA.
In VENEZIA tra le ore 22,30 e 00.06 dell'8.8.1969;
f)-nello scompartimento di una carrozza di I^ classe del-treno DD 404 VENEZIA-MILANO.
In VENEZIA tra le ore 22,30 e 22,48 dell'8.8.1969;
g)-nello scompartimento di una carrozza di l^ classe del treno straordinario MILANO-UDINE.
In MILANO tra le ore 23,50 del 8.8.1969 e le ore 0.15 del 9.8.1969;
h)-nello scompartimento di una carrozza di I^ classe del treno DD 771 PESCARA-ROMA.
In PESCARA tra le ore 23.40 e le ore 24 dell'8.8.1969; nonché compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco, a fare esplodere altri due ordigni, collocandoli rispettivamente:
i)-nello scompartimento di una carrozza di 2^ classe del treno DD 154.
In MILANO tra le ore 22,50 e le ore 23,30 dell’8.8.1969;
1)-nel gabinetto di una carrozza di 2^ classe-cuccetta del treno DD 424 BARI-BOLOGNA-VENEZIA, nel tratto FOGGIA-PESCARA, tra le ore 22.30 e le ore 24 dell'8.8.1969;
7)-collocazione e deflagrazione, alle ore 16.30 del 12 dicembre 1969, di un ordigno con congegno ritardatore di un'ora, nel salone della Banca Nazionale dell'Agricoltura di Milano, che cagionava la morte di: (seguono i nomi e cognomi di 17 persone)
8 )-collocazione e deflagrazione, alle ore 16.55 dello stesso giorno, all'interno della Banca Nazionale del Lavoro sede di Roma Via S.Basilio n.5, ordigno analogo al precedente, che cagionava lesioni personali ai seguenti dipendenti della Banca stessa: (seguono i nomi dei feriti);
9) collocazione all'interno della Banca Commerciale Italiana sede di Milano, Piazza Della Scala - di un ordigno che non esplodeva per cause indipendenti dalla volontà degli autori e che veniva fatto brillare dagli artificieri alle ore 21 dello stesso 12 dicembre 1969 in un cortile interno;
10)-collocazione di due ordigni identici a quello di cui, al capo precedente nei pressi del pennone e della porta del Museo dell’Altare della Patria in Roma, la cui deflagrazione, avvenuta rispettivamente alle ore 17.22 e 17.30 del 12.12.1969, cagionava lesioni a (seguono i nomi dei feriti);
C)-del delitto p.e.p. dagli artt.81-112 n.1 e 2, 61 n.2 C;P. e 2, della legge 2.10.1967 n.895 per avere, al fine di realizzare il programma criminoso di cui al capo A) in concorso con i suddetti e nella qualità di dirigente della associazione, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, detenuto abusivamente l 'esplosivo adoperato in occasione della commissione dei reati indicati nel capo B), nonchè un ingente quantitativo di armi da guerra e cioè 5 mitra, 5 pistole cal.9, alcuni caricatori relativi ai mitra e alle pistole suddette, 4 silenziatori, circa 3.000 cartucce e munizioni cal. 9 per mitra e pistole, vari accessori per la pulizia e la lubrificazione delle armi, rinvenuto dai Carabinieri in Castelfranco Veneto il 5.11.1971;
D)-delitto p.e.p. dagli artt.81, 112 n.1 e 2, 61 n.2 C.P. e n. 4 legge 2.10.1967 n.895 per avere, nelle stesse circostanze di cui al capo precedente, portato illegalmente in luogo pubblico l'esplosivo e gli ordigni adoperati per la commissione dei reati di cui al capo B);
E)-del delitto p.e.p. dagli artt.81-112 n.1 e 2, 61 n.2 e art.1 legge 2.10.1967 n.895 per avere nelle stesse circostanze di cui ai capi C)- e D)- confezionato illegalmente gli ordigni adoperati per la commissione dei reati di cui al capo B)-;
IL SECONDO:
A1)-concorso nel delitto di strage continuata, ai sensi degli artt. 81-112 n.1 e 2, 61 n.2 e 422 C.P. per avere in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in concorso con Franco FREDA, Giovanni VENTURA, Mario Michele MERLINO, Pietro VALPREDA ed altri ancora ignoti, al fine di realizzare il programma dell'associazione sovver siva già contestato, attuato e diretto, al fine di uccidere, la commissione dei seguenti atti idonei a porre in pericolo la pubblica incolumità:
a)-collocazione di un ordigno nello studio del Rettore dell’Università che, deflagrando, arrecava gravi danni agli arredi, agli infissi e alle strutture murali
In PADOVA intorno alle ore 22.45 del 13 aprile 1969;
b)-collocazione alle ore 19 circa del 25.4.1969 di un ordigno carico di circa un chilogrammo di miscela a base di clorato e nitrato di potassio, posto a contatto con un involucro contenente sostanza infiammabile, all'interno dello stand della FIAT alla Fiera Campionaria di Milano che, deflagrando cagionava due squarci nelle parti inferiori di due pannelli in tela raffiguranti autovetture antiche, la rottura della intelaiatura di sostegno dei pannelli; la devastazione dell'interno della sala ove è installato un proiettore illuminante i suddetti pannelli e provocava lesioni di varia natura, durata ed entità, ma comunque non superiore a 40'giorni a (seguono i nomi dei feriti);
c)-collocazione alle ore 20.45 circa dello stesso 25.4. 1969, di un ordigno composto delle stesse sostanze di cui al capo precedente, presso l'Ufficio Cambi della Banca Nazionale delle Comunicazioni situato nella stazione FF.SS. di Milano, il cui scoppio cagionava la frantumazione dei cristalli delle porte di ingresso e del bancone riservato al pubblico, nonchè la devastazione delle pareti di legno anche per effetto dell'incendio sviluppatosi in seguito alla deflagrazione;
d)-collocazione di tre ordigni assolutamente identici tra loro al terzo piano del Palazzo di Giustizia di Torino, nel locale dei servizi del primo piano della Corte di Cassazione a Roma, su un armadio posto nel corridoio dell'Ufficio personale della Procura della Repubblica di Roma, i quali ordigni non esplodevano per cause indipendenti dalla volontà di chi li aveva preparati e collocati.
In TORINO e ROMA il 12 maggio 1969;
e)-collocazione sul davanzale della finestra sita di fronte alla stanza n.430 dell'Ufficio Istruzione del Palazzo di Giustizia di Milano di un ordigno, che non esplodeva per cause indipendenti dalla volontà di chi lo aveva confezionato e composto da un involucro "Ruhla" di un detonatore e circa grammi 100 di Semigel D-;
(vari altri punti riportano tutti gli attentati avvenuti a Roma) quindi concludiamo questa lista con il seguente testo:
del delitto p.e.p. dall'art.270 comma 3° C'.P. per avere partecipato ad una associazione costituita, nel territorio dello Stato, da FREDA Franco, VENTURA Giovanni, DELLE CHIAlE Stefano ed altre persone ancora ignote ed avente come scopo immediato il compimento di una serie indefinita di attentati terroristici, progressivamente più gravi e tali da turbare profondamente l'ordine pubblico e di porre in pericolo la pubblica incolumità e, come scopo ultimo, quello di sovvertire, con mezzi violenti, l'ordinamento costituzionale della· Repubblica.
In ROMA e ALTROVE per tutto l'arco dell'anno 1969 e successivamente.
[abbiamo saltato alcune parti attinenti ai reati per favorire la lettura discorsiva dello “storico” della sentenza-ordinanza che è quello che interessa]
PARTE PRIMA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Capitolo I°
BREVI CENNI SUGLI ATTENTATI DEL 1969.
VICENDE GIUDIZIARIE CONSEGUENTI ED INIZIO DEL PROCEDIMENTO PENALE CONTRO STEFANO DELLE CHIAIE PER IL DELITTO DI STRAGE CONTINUATA
Alle ore 16,30 del 12 dicembre 1969, un ordigno di notevoli proporzioni, esplodeva nel salone della Banca Nazionale della Agricoltura di Milano provocando, tra gli operatori agricoli ivi convenuti per il mercato di fine settimana, il personale dell'istituto ed alcuni che si trovavano all'esterno dell'edificio, la morte di 16 persone e il ferimento di 87.
Quasi alla stessa ora, sempre a Milano nella sede della COMIT di Piazza della Scala, era rinvenuta una borsa nera con all'interno una cassetta metallica contenente un ordigno esplosivo di notevole potenza che fu fatta brillare, quella stessa sera, nel cortile della banca su suggerimento del perito Ing. Teonesto CERRI.
Lo stesso giorno altri tre ordigni esplodevano a Roma: il primo alle ore 16.55 circa nel sottopassaggio della Banca Nazionale del Lavoro di Via S.Basilio, provocava il ferimento di 14 dipendenti; gli altri due esplodevano all'Altare della Patria, lato pennone alzabandiera e lato museo. Queste ultime esplosioni cagionavano, fortunatamente, leggere ferite a quattro persone.
Le indagini prontamente avviate portavano successivamente alla incriminazione, da parte della competente autorità giudiziaria romana di VALPREDA Pietro, MERLINO Mario Michele, BORGHESE Emilio,MANDER Roberto, BAGNOLI Emilio e GARGAMELLI Roberto, ai quali veniva contestato il delitto di strage continuata. Nel contempo, circostanze nuove portate a conoscenza della autorità giudiziaria di Treviso, determinavano, già a far tempo dallo stesso mese di dicembre del 1969, l'avvio di altre indagini che portavano in tempi successivi, alla incriminazione, per gli stessi fatti, di altre persone tra le quali meritano di essere citate, per il ruolo che verranno ad assumere nel corso della inchiesta, Giovanni VENTURA, Franco FREDA e Guido GIANNETTINI.
Le due inchieste giudiziarie, quella romana e quella veneta, procedettero separatamente fino a quando due sentenze declinatorie di competenza per territorio, l'una della Corte di Assise di Roma al giudizio della quale erano stati rinviati, nel frattempo, alcuni degli imputati e, l’altra, del giudice istruttore di Treviso non attribuivano la cognizione dei fatti, sia pure in fase diversa (dibattimentale ed istruttoria), all'autorità giudiziaria di Milano che restava così investita non solo della trattazione degli avvenimenti del 12 dicembre ma anche di altri 17 attentati dinamitardi che si erano verificati sul territorio nazionale a far tempo dal 15 aprile di quello stesso anno e tra i quali vanno ricordati gli attentati ai Palazzi di Giustizia e quelli ai treni della notte tra 1'8 ed il 9 agosto.
In data 30 agosto 1972, il Procuratore della Repubblica di Milano, per la parte relativa agli atti trasmessi per competenza dal giudice di Roma a quella Corte di Assise, avanzava richiesta di rimessione del procedimento ad altra sede giudiziaria per motivi di ordine pubblico ai sensi dell’art. 55 C.P.P. La Corte Suprema, con ordinanza del 13 ottobre dello stesso anno, accoglieva l'istanza e rimetteva il giudizio alla Corte di Assise di Catanzaro.
Successivi pronunciati del Supremo Collegio, emessi in sede di risoluzione di conflitti di competenza sollevati dalle parti, attribuivano definitivamente alla sede giudiziaria di Catanzaro la competenza a conoscere di tutte le imputazioni di strage e reati connessi.
In virtù di tali decisioni, il giudice istruttore di Catanzaroche aveva "ereditato.. ,'parte dell'istruttoria milanese, procedeva contro altre persone, per il delitto di strage e reati connessi, tra le quali,ai fini che possono interessare in questa sede, Guido GIANNETTINI e Massimiliano FACHINI.
Al termine della formale istruzione, lo stesso magistrato rinviava, il primo, al giudizio della Corte di Assise per il delitto di strage, proscioglieva il FACHINI dallo stesso reato con ampia formula ma lo rinviava a giudizio per il reato di associazione sovversiva.
Il 18 gennaio 1977, dopo che già un primo ed un secondo dibattimento, avevano subìto rinvio a nuovo ruolo, prendeva formalmente avvio il terzo dibattimento che si concludeva dopo circa due anni, con la sentenza della Corte di Assise emessa in data 23 febbraio 1979, le cui statuizioni principali furono le seguenti:
condanna all'ergastolo per il delitto di strage continuata di VENTURA Giovanni, FREDA Franco e GIANNETTINI Guido; assoluzione dallo stesso reato di VALPREDA Pietro e MERLINO Michele Mario per insufficienza di prove e inoltre, per quest'ultimo, per non avere commesso il fatto in relazione all'episodio della Banca Nazionale del Lavoro di Roma;
declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione dei reati di falsa testimonianza ed associazione sovversiva rispettivamente ascritti a DELLE CHIAIE Stefano e FACHINI Massimiliano.
Il giudizio di appello promosso dal Procuratore Generale e dagli imputati destinatari di decisioni a loro pregiudizievoli si concludeva in data 20 marzo 1981 con una sentenza della Corte di Assise di Appello che, ribaltando il giudizio espresso dai primi giudici, assolveva i principali imputati ossia FREDA, VENTURA e GIANNETTINI dal delitto di strage, condannando i primi due alla pena di 15 anni di reclusione per il reato di associazione sovversiva continuata.
I giudici di secondo grado confermavano poi le statuizioni della Corte di Assise concernenti le assoluzioni di VALPREDA, Marco POZZAN ed assolvevano il MERLINO dalle imputazioni di strage con la sola formula del dubbio, dichiarando inoltre inammissibile, per mancata presentazione dei motivi, l'appello proposto da FACHINI Massimiliano.
L'avvio della nuova istruttoria catanzarese riguardante l’odierno procedimento traeva origine proprio dalla sentenza di secondo grado sopra indicata e, in particolare, da alcune affermazioni dei giudici di appello che, nel trattare conclusivamente il comportamento del MERLINO nella vicenda, così scrivevano, tra l'altro, nella loro sentenza:
"Senonchè, per risolvere le perplessità. e gli interrogativi sollevati dai rilievi ora esposti, sarebbe stato opportuno a suo tempo, fare piena luce sulla posizione nella vicenda di
Stefano DELLE CHIAIE, il cui ruolo, invece, non è stato mai chiarito nel corso del processo, malgrado gli aspetti inquietanti che la sua figura presentava.
Ed ancora:
"…..per un motivo o per un altro”, la sua figura, verso la quale convergevano numerose e significative risultanze, è rimasta invece continuamente ai margini di tutte le istruttorie, con irreparabile pregiudizio dell'esito delle indagini, mentre sarebbe stato opportuno approfondirne la posizione, anche, se del caso, con una, formale incriminazione per il delitto di strage, onde avere una verifica tranquillizzante della fondatezza o meno dei sospetti accumulatisi sin dall'inizio sul suo conto.
Di questa esigenza, che appare ancora più netta oggi attraverso una visione globale del processo, consentita dall'unificazione - a torto da alcuni criticata -, di tutte le istruttorie, si sono del resto resi conto sia il P.G. di udienza che alcuni difensori di p.c., i quali nella loro discussione hanno ripetutamente posto l'accento sulle predette lacune, confermando così che la loro impostazione accusatoria, - nei confronti degli imputati, non poteva assolutamente prescindere dalla figura di DELLE CHIAIE".
Il 1.10.1981, con formale denunzia presentata al Procuratore Generale della Repubblica di Catanzaro, l'avv. Vincenzo Azzariti Bova, difensore della costituita parte civile PIZZAMIGLIO Enrico, chiedeva che si procedesse per concorso in strage nei confronti di Stefano DELLE CHIAIE.
Il 13 dello stesso mese, il Procuratore Generale inviava al DELLE CHIAIE comunicazione giudiziaria per il reato suddetto. Di altra comunicazione giudiziaria era destinatario il MERLINO nei confronti del quale veniva ipotizzato il delitto di associazione sovversiva in concorso con il DELLE CHIAIE.
(fine capitolo 1 – continua)