PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA
MEMORIA DEL PUBBLICO MINISTERO MASSIMO MERONI
(STRAGE DI PIAZZA DELLA LOGGIA)
Proc. Pen. n.03/08 Corte Assise di Brescia
CAPITOLO 8.20.7
8.20.7 – L’ARRESTO DI MARTINO SICILIANO DEL 10 GIUGNO 2002
Il 7 giugno 2002, sulla base di quanto era emerso dalle prime trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, oltre che dalle indicazioni fornite alla PG operante e da Giuseppe FISANOTTI, veniva formulata richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, nei confronti di Martino SICILIANO, in ordine al delitto di cui agli artt. 81, 378 C.P. commesso in Brescia il 10 aprile 2002.
Gravi indizi di colpevolezza venivano individuati nel tenore complessivo delle trascrizioni dei colloqui telefonici ed ambientali di SICILIANO dai quali si desumeva che la ritrattazione delle accuse precedentemente mosse nei confronti di Delfo ZORZI, lungi dal trovare fondamento in una esigenza di verità, trovava la propria esclusiva ragion d’essere nei vantaggi patrimoniali che il predetto in parte auspicava di poter conseguire ed in parte già aveva conseguito, nonché nel desiderio di “vendicarsi” verso lo Stato, che, a suo dire, non lo avrebbe adeguatamente sostenuto, quale collaboratore di giustizia.
Con il memoriale depositato presso la Procura della Repubblica di Brescia il 10 aprile 2002, SICILIANO aveva infatti fornito a ZORZI la conferma di un alibi falso (per la strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969) ed aveva ritrattato fatti che, alla luce delle affermazioni rese dallo stesso SICILIANO in occasione dei colloqui con Giuseppe FISANOTTI, erano in realtà corrispondenti al vero.
Con tale memoriale, redatto nella prospettiva di illeciti vantaggi patrimoniali, erano state screditate, sia nel processo per la strage di piazza Fontana, che nel procedimento per la strage di Brescia, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Carlo DIGILIO che, proprio nelle dichiarazioni di Martino SICILIANO, avevano trovato un validissimo riscontro.
Con provvedimento del 10 giugno 2002 il GIP di Brescia accoglieva la richiesta del PM e la cattura veniva eseguita nella tarda serata dello stesso giorno. A seguito della contestuale perquisizione della camera dell’Hotel VIRGILIO ove SICILIANO era alloggiato, veniva rinvenuto e sequestrato rilevante materiale documentale cui più avanti si farà riferimento. Nel corso della perquisizione il SICILIANO cercava di togliersi la vita lanciandosi dal 5° piano dell’Hotel VIRGILIO e solo l’immediata reazione dei militari operanti, che riuscivano ad afferrarlo per gli arti e per il corpo mentre il predetto era quasi completamente nel vuoto, permetteva di trarlo in salvo, nonostante la ferma opposizione del SICILIANO che, in tutti modi, tentava di divincolarsi e di portare a termine il proprio intento suicida.
8.20.8 – Le fasi successive
Con ordinanza del GIP di Brescia del 9 settembre 2002 veniva disposta la proroga della custodia cautelare di Martino SICILIANO, per la durata massima di giorni 45. Il 24 ottobre 2002 veniva disposta la scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia e la contestuale applicazione dell’obbligo di dimora. Tale situazione durava fino al 22 novembre 2002, data in cui SICILIANO si rendeva latitante e trovava rifugio in Francia. Nella stessa data il GIP di Brescia disponeva il ripristino della custodia cautelare. La latitanza veniva dichiarata con decreto dell’11 dicembre 2002.
Dopo più di tre mesi di latitanza, l’11 marzo 2003, SICILIANO si costituiva a Ventimiglia e veniva nuovamente tradotto presso la Casa Circondariale di Brescia, dove rimaneva fino alla data in cui, il 9 giugno 2003, il GIP di Brescia ne ordinava la scarcerazione, previa revoca della misura, essendo cessate le esigenze di custodia cautelare.
8.20.9 – Gli interrogatori resi da Martino SICILIANO
8.20.9.1 – Premessa metodologica
Verrà di seguito esaminato il contenuto delle dichiarazioni che Martino SICILIANO ha reso nel corso delle indagini preliminari, anche al fine di evidenziare quale sia stato lo sviluppo e la progressione nel tempo dell’apporto collaborativo dell’indagato. In particolare verranno presi in considerazione i verbali relativi alla fase delle indagini preliminari, pienamente utilizzabili a fronte del consenso espresso da tutte le parti processuali, sia per ragioni di brevità, sia perché solo attraverso l’esame comparato dei predetti verbali è possibile comprendere i limiti entro i quali l’indagato ha via via deciso di fornire il proprio apporto collaborativo.
I più ampi verbali relativi alle dichiarazioni fornite dal SICILIANO nel corso dell’incidente probatorio, del resto, costituiscono una piena conferma dell’apporto che l’indagato ha lealmente deciso di fornire all’AG, solo a seguito della decisione del marzo 2003 di costituirsi ai Carabinieri del ROS di Brescia, dopo più di tre mesi di latitanza trascorsi in Francia (Paese che mai avrebbe potuto concedere la sua estradizione, essendo l’indagato cittadino francese).
L’intera materia del clamoroso favoreggiamento è trattata anche nei verbali relativi alle dichiarazioni che SICILIANO ha reso alla Corte di Assise di Appello di Milano nel novembre/dicembre del 2003.
8.20.9.2 – I primi interrogatori successivi all’arresto
In occasione dell’interrogatorio del GIP di Brescia del 13 giugno 2002 l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il 19 giugno 2002 è stata presentata richiesta di riesame ed il Tribunale della Libertà di Brescia, con ordinanza del 3 luglio 2002, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere.
Il 12 luglio 2002, nel corso del primo interrogatorio reso al PM, dopo che erano state preliminarmente contestate al SICILIANO le dichiarazioni che l’avvocato MANIACI aveva rilasciato in occasione dell’interrogatorio del 9 luglio 2002 (dichiarazioni sulle quali si tornerà più avanti), l’indagato aveva dichiarato:
- che i riferimenti alle “quindici o venti pagine di memoriale” ed alle “quindici o venti righe di indirizzo”, contenuti nelle intercettazioni ambientali sopra esaminate, alludevano alla somma di 15 o 20 milioni di lire che sperava di lucrare, quale compenso per la collaborazione prestata a Cosimo ACRI nella vendita dei quadri;
- che solo per millanteria, parlando con Giuseppe FISANOTTI, aveva detto di avere concordato con Delfo ZORZI la corresponsione di una grossa somma, in cambio di una eventuale ritrattazione;
- che aveva simulato di interessarsi alla proposta commerciale di FISANOTTI al solo scopo di indurre quest’ultimo a collaborare con lui per la vendita dei quadri di Cosimo ARCI;
- che solo per conseguire tale risultato aveva fatto credere a FISANOTTI che una delle vie per raggiungere ZORZI fosse quella di prendere contatto con i legali di quest’ultimo e che aveva già ricevuto, tramite l’avv. MANIACI, un anticipo di 5.000 dollari provenienti da ZORZI;
- che nell’occasione in cui si era recato a Lugano, il 15 marzo 2002, per acquistare un orologio, si era effettivamente incontrato con l’avv. MANIACI, che lo aveva aggiornato sulla sua situazione processuale;
- che la somma di 5.000 dollari cui si faceva riferimento nelle intercettazioni ambientali doveva essere individuata nei 5.160 euro che aveva ricevuto da Cosimo ACRI per fargli da prestanome nella titolarità di una ditta in stato di decozione;
- che gli avv.ti FRANCHINI e MANGIAROTTI erano stati da lui contattati telefonicamente al solo scopo di riuscire ad entrare in contatto con ZORZI, al quale intendeva proporre l’opportunità commerciale che gli era stata prospettata dal FISANOTTI;
- che l’episodio della consegna del documento al custode del parcheggio incaricato di far pervenire lo scritto all’avv. MANGIAROTTI era esclusivamente frutto della sua fantasia e che si era inventato tale episodio per ingenerare in FISANOTTI la convinzione che lui si stesse dando da fare per dare sbocco alla proposta commerciale dell’amico ed ottenere, in cambio, che lo stesso si occupasse della vendita dei quadri;
- che alla convivente, in occasione delle intercettazioni ambientali del 6 e del 7 giugno 2002, aveva raccontato un sacco di storie e che non vi era in realtà alcun collegamento tra l’indirizzo di ZORZI, che effettivamente l’avv. MANIACI gli avrebbe dovuto a breve comunicare, e l’imminente arrivo del denaro connesso, in realtà, alla vendita dei quadri di Cosimo ACRI;
- che la ritrattazione contenuta nel memoriale era totalmente veritiera, compreso l’alibi di ZORZI, e che solo per provocare FISANOTTI aveva parlato di un alibi fasullo.
Tale versione dei fatti, palesemente confliggente con i dati rappresentati dal contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, non è durata a lungo. Già dal successivo interrogatorio del 16 luglio 2002, sollecitato dallo stesso indagato fin dal 13 luglio 2002, ha cominciato a delinearsi un diverso atteggiamento di SICILIANO, parzialmente collaborativo.
In questa seconda fase, che è durata sino al rientro in Italia del marzo 2003 (dopo i tre mesi di latitanza in Francia), l’odierno collaboratore, pur continuando a negare con estrema determinazione le più recenti condotte del maggio/giugno del 2002, ha iniziato a fare luce sui fatti che rappresentano la genesi e lo sviluppo degli accordi delittuosi finalizzati a favorire la posizione processuale di Delfo ZORZI, all’epoca latitante in Giappone per la strage di Milano del 12 dicembre 1969.
L’iniziale confessione di Martino SICILIANO abbraccia l’intero periodo che va dalla seconda metà del 1997 alla redazione del memoriale del marzo del 2002, con la sola eccezione della vicenda relativa all’utilizzo dei bonifici del GI di Milano dott.SALVINI, che è stata utilizzata, nei primi mesi del 2001, in chiave di delegittimazione del giudice e dell’indagine che avevano portato all’incriminazione di Delfo ZORZI, per la strage di piazza Fontana.
La deliberata scelta di negare ogni responsabilità propria ed altrui, con riguardo ai fatti del maggio/giugno del 2002, ha caratterizzato tutta la prima fase della parziale collaborazione di SICILIANO.
Dopo il marzo del 2003, invece, l’indagato ha accettato di fare piena luce sulle proprie responsabilità, ha riferito episodi coinvolgenti l’avv. MANIACI che in precedenza aveva deliberatamente taciuto, ha fatto chiarezza in ordine al tentativo di delegittimazione dell’indagine di Milano dei primi mesi del 2001 ed ha finalmente accettato di riferire quanto in sua conoscenza in ordine alle condotte del maggio/giugno del 2002.
A partire dunque dall’interrogatorio del 16 luglio 2002, SICILIANO ha spiegato che la ritrattazione contenuta nel memoriale del marzo 2002 era falsa e che la redazione di detto memoriale non rappresentava il punto di partenza della collaborazione con Delfo ZORZI ma il punto di arrivo di un discorso che era iniziato diversi anni prima. A fronte di tale collaborazione aveva percepito svariate somme di denaro, all’incirca con cadenza trimestrale.
8.20.9.3 – La genesi dell’accordo delittuoso con Delfo ZORZI
Tutto era iniziato nell’autunno del 1997 quando, nel parlare con l’avv. MANIACI, suo difensore nei procedimenti milanesi, era stato affrontato il problema relativo alla necessità di una “conferma dibattimentale” delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, quale condizione per dare ingresso, nella fase del giudizio, alle dichiarazioni precedentemente rese. Nel contesto di quel discorso era stata presa in considerazione la possibilità di ottenere da Delfo ZORZI, tramite i difensori di quest’ultimo, un contributo economico più adeguato di quello che all’epoca gli veniva corrisposto dal Servizio Centrale di Protezione, in cambio della semplice mancata conferma, in sede di incidente probatorio o di dibattimento, delle dichiarazioni che il predetto aveva reso, nel corso delle indagini, ai Pubblici Ministeri ed ai Giudici Istruttori. L’avv. MANIACI si era reso disponibile a parlare della cosa con l’avv. Gaetano PECORELLA che, oltre ad essere difensore di Delfo ZORZI, era anche suo amico.
8.20.9.4 – L’accordo di Zurigo del 31 gennaio 1998
Verso la fine del gennaio 1998 l’avv. MANIACI gli aveva comunicato la fattibilità dell’operazione e gli aveva detto che era necessario un loro incontro a Zurigo. Il biglietto aereo per il viaggio fino a Zurigo era stato pagato dall’avv. MANIACI che aveva anche provveduto a fargli inviare anticipatamente, tramite il canale della WESTERN UNION, due versamenti nell’ordine delle 400/500.000 lire per volta. Nel corso dell’incontro, avvenuto il 31 gennaio 1998 presso l’aeroporto di Zurigo, l’avv. MANIACI gli aveva spiegato che aveva parlato del loro progetto con l’avv. PECORELLA e che quest’ultimo si era recato in Giappone per parlare della cosa con Delfo ZORZI, che aveva accettato la proposta e si era dichiarato disposto a corrispondere, con versamenti trimestrali, un contributo pari al doppio o al triplo di quello che SICILIANO percepiva dal Servizio Centrale di Protezione. In cambio della corresponsione di tali somme di denaro, il SICILIANO avrebbe dovuto limitarsi a non confermare le dichiarazioni istruttorie. A seguito dell’accettazione di tale proposta, l’avv. MANIACI gli aveva consegnato la somma di circa 15.000 USD in contanti, detratte le spese e le somme anticipate. Tale somma era stata messa a disposizione da Delfo ZORZI ed era pervenuta all’avv. MANIACI tramite l’avv. PECORELLA.
Queste prime dichiarazioni, come meglio specificato nelle note dell’allegato alla presente memoria ove sono riportate le dichiarazioni di SICILIANO sul tema delle pressioni che ZORZI ha esercitato nei suoi confronti dal 1992 al 2002, hanno trovato riscontro:
- nella rogatoria colombiana, quanto ai voli di Martino SICILIANO da e per la Colombia;
- nella documentazione sequestrata al SICILIANO in occasione dell’arresto del 10 giugno 2002, quanto allo stiker relativo al biglietto per il volo del 30 gennaio1998;
- negli accertamenti tramite la VIACARD e tramite i TABULATI dell’utenza cellulare dell’avv. MANIACI, quanto alla presenza in Svizzera del legale nell’indicata data del 31 gennaio 1998;
- negli accertamenti tramite MILLEMIGLIA ALITALIA, quanto al viaggio a Tokio dell’avv. PECORELLA, nelle date comprese tra l’8 gennaio 1998 ed il 14 gennaio 1998;
- nella rogatoria colombiana, quanto ai versamenti tramite WESTERN UNION, effettuati il 26 gennaio 1998 (per un importo di 302 USD), dalla Svizzera ed a nome di una cliente dell’avv. MANIACI (tale VITOBELLO Maria Luisa), per evidenti ragioni di cautela, ed il 28 gennaio 1998 (per un importo di 471.000 LIT), da una delle segretarie dello studio dell’avv. MANIACI (CARDINALE Luisa);
- negli accertamenti bancari effettuati tramite la rogatoria colombiana, quanto agli inconsueti e consistenti versamenti effettuati sui conti della convivente del SICILIANO, nelle date del 2 febbraio 1998 (9.000.000 di Pesos) e del 19 febbraio 1998 (1.150.000 Pesos).
8.20.9.5 – L’incidente probatorio del 18 maggio 1998
Pochi giorni prima della Pasqua del 1998, secondo quanto riferito a verbale da Martino SICILIANO, l’avv. MANIACI gli aveva fatto pervenire 2/3.000 USD tramite il circuito della WESTERN UNION ed ha precisato che alcuni dei versamenti, effettuati dall’avvocato tramite tale circuito, erano stati materialmente eseguiti da tale FERMI Daria Giuseppina, da lui non conosciuta.
Giunto in Italia, per la celebrazione dell’incidente probatorio, fissato dal GIP di Milano nell’ambito del procedimento relativo alla strage di piazza Fontana, si era incontrato con l’avv. MANIACI a Pavia, città nella quale era stato sistemato dal Servizio Centrale di Protezione. In occasione dei contatti intercorsi con il proprio difensore gli era stato detto di presentarsi dinanzi al GIP, alla data dell’udienza fissata per il 18 maggio 1998 e di avvalersi della facoltà di non rispondere. In tal modo avrebbe determinato l’inutilizzabilità, in dibattimento, delle dichiarazioni precedentemente rese ed avrebbe adempiuto agli accordi intercorsi con Delfo ZORZI.
Si era quindi incontrato con l’avvocato MANIACI a Chiasso ed aveva ricevuto da questi la somma di circa 15.000 USD in contanti, detratte le spese e le somme anticipate. Nell’ultima fase della collaborazione (a partire dal marzo del 2003) SICILIANO ha precisato che, in realtà, l’avv. MANIACI aveva addirittura provveduto ad accompagnarlo personalmente in Svizzera, a bordo della propria auto.
Queste dichiarazioni, come meglio specificato nelle note dell’allegato alla presente memoria ove sono riportate le dichiarazioni di SICILIANO sul tema in esame, hanno trovato riscontro:
- nella rogatoria colombiana, quanto al versamento tramite WESTERN UNION, effettuato l’11 aprile 1998 (per un importo di 4.232 USD), dalla Svizzera (per evidenti ragioni di cautela), direttamente dall’avv. MANIACI;
- negli accertamenti tramite la VIACARD ed i TABULATI telefonici dell’utenza cellulare dell’avv. MANIACI, quanto alla presenza in Svizzera del legale, nell’indicata data del 18 maggio 1998;
- negli accertamenti bancari effettuati tramite la rogatoria colombiana, quanto agli inconsueti e consistenti versamenti effettuati sui conti della convivente del SICILIANO, nelle date del 13 aprile 1998 (4.500.000 Pesos, derivanti dalla rimessa dell’11 aprile 1998), del 22 maggio 1998 (9.000.000 di Pesos) e del 18 giugno 1998 (9.500.000 Pesos);
- negli accertamenti bancari effettuati tramite la rogatoria svizzera del 22 ottobre 2004 che hanno consentito di individuare la provenienza dei 9.500.000 Pesos di cui al punto che precede da un versamento di complessivi 23.500 USD direttamente effettuato dall’avv. MANIACI il 15 giugno 1998, mediante un conto che il medesimo aveva acceso presso il CREDIT SUISSE di Chiasso.
8.20.9.6 – L’evoluzione del rapporto
Nel periodo successivo SICILIANO aveva chiesto all’avv. MANIACI di individuare modalità di pagamento che fossero meno onerose e si era così deciso di effettuare i pagamenti periodici, di circa 15.000 USD, mediante bonifico bancario, utilizzando, quale Istituto ricevente, il BANCO SUDAMERIS di Bogotà.
Ottenuto il permesso di soggiorno in Colombia, SICILIANO aveva anche potuto accendere dei conti a lui intestati presso il BANCO DI SANTANDER, presso l’Istituto AHORRAMAS di Cali e presso il BANCO SUDAMERIS di Cali.
Nel periodo antecedente l’apertura del conto di SICILIANO presso il BANCO SUDAMERIS, l’unico abilitato a ricevere bonifici dall’estero, l’avv. MANIACI comunicava telefonicamente a SICILIANO gli estremi del versamento (data e swift) e quest’ultimo provvedeva a recarsi pressi l’istituto per incassare le relative somme.
In alcuni casi l’avvocato provvedeva ad inviare a SICILIANO degli anticipi, utilizzando il canale della WESTERN UNION. Prima della data di apertura del conto presso il BANCO SUDAMERIS, SICILIANO ha ricordato di avere ricevuto un paio di bonifici dell’avv. MANIACI, ciascuno nell’ordine dei 15.000 USD. Ricordava anche che il conto presso il BANCO DI SANTANDER era stato da lui acceso utilizzando un assegno della WESTERN UNION di Cali a fronte di un versamento effettuato dall’Italia di una somma di circa 4 milioni di LIT ed ha aggiunto che, in alcuni casi, i versamenti dell’avv. MANIACI tramite la WESTERN UNION erano stati effettuati a nome di una certa Anna DI ROSA. Dall’esame della documentazione acquisita tramite la rogatoria colombiana e dalle indagini del GICO della GDF di Brescia è stato possibile individuare le operazioni del settembre del 1998 e del giugno/luglio del 1999.
Quanto sopra riportato, come meglio specificato nelle note dell’allegato alla presente memoria ove sono riportate le dichiarazioni di SICILIANO sul tema in esame, ha trovato riscontro:
- negli accertamenti bancari effettuati tramite la rogatoria colombiana, che documentano versamenti per 8.000.000 e 3.000.000 di Pesos effettuati, sui conti della convivente del SICILIANO, rispettivamente nelle date del 25 settembre 1998 e del 28 settembre 1998;
- nella rogatoria colombiana, quanto ai versamenti, tramite WESTERN UNION, effettuati direttamente dall’avv. MANIACI, in data 28 aprile 1999 e 19 maggio 1999, per l’importo, in entrambi i casi, di 932.500 LIT, ed il versamento effettuato dalla Svizzera, dalla moglie dell’avvocato MANIACI (Anna DI ROSA), in data 24 maggio 1999, per 1.936 USD;
- negli accertamenti bancari effettuati tramite la rogatoria colombiana, che documentano l’apertura del conto presso il BANCO DI SANTANDER con il versamento, in data 25 maggio 1999, della somma di 2.982.160 Pesos (proveniente dall’operazione WESTERN UNION di Anna DI ROSA del giorno precedente);
- nella documentazione bancaria sequestrata al SICILIANO in occasione dell’arresto del 10 giugno 2002, che documenta i bonifici del BANCO SUDAMERIS per 9.975 USD e per 975 USD rispettivamente ricevuti da SICILIANO in data 16 giugno 1999 e 16 luglio 1999;
- negli accertamenti svolti dal GICO della GDF di Brescia che hanno consentito di individuare che le somme di cui al punto che precede, per un importo complessivo di 21.000 USD, provenivano da un conto multivaluta appositamente acceso presso la Banca Popolare di Bergamo da tale POGGI Vittorio (che, per l’intera operazione, utilizzò le false generalità di BOGGI Vittorio);
- ancora negli accertamenti bancari effettuati tramite la rogatoria colombiana, che documentano i versamenti di 10.522.653 Pesos del 16 giugno 1999, di 1.500.000 Pesos del 16 giugno 1999, di 11.438.352 Pesos del 25 giugno 1999 e dei complessivi 4.000.000 di Pesos del 25 giugno 1999.
8.20.9.7 – Il rientro in Italia del novembre 1999
Nel novembre del 1999 era tornato in Italia. Dinanzi alla Corte d’Assise di Milano, che procedeva per la strage di via Fatebenefratelli del 17 maggio 1973, era stata fissata la data per procedere al suo interrogatorio. SICILIANO, dopo avere premesso che di quel periodo non manteneva ricordi precisi, ha riferito che era venuto in Italia per chiedere una rideterminazione del compenso inizialmente pattuito con Delfo ZORZI e per esercitare una sorta di pressione sulla controparte ed aveva ottenuto che il compenso, inizialmente concordato nella misura di 100.000 USD, fosse portato a 115.000 USD.
A seguito della sua fuga da Milano del 18 maggio 1998, infatti, era stato revocato il programma di protezione e ciò aveva determinato la perdita dei contributi precedentemente corrisposti da parte del Servizio Centrale di Protezione.
L’avv. MANIACI lo aveva fatto ripartire in gran fretta, anticipandogli il denaro per il viaggio, per evitare una sua presenza a Milano, in concomitanza con la data che era stata fissata per il suo interrogatorio. Successivamente, tramite il BANCO SUDAMERIS, gli era stato inviato un nuovo bonifico di circa 15.000 USD, detratte le spese e gli anticipi. Dall’esame della documentazione acquisita tramite la rogatoria colombiana è stato possibile individuare le tracce di questa nuova operazione che, in realtà, è stata portata a termine tra il gennaio ed il febbraio del 2000.
Quanto sopra riportato, come meglio specificato nelle note dell’allegato alla presente memoria ove sono riportate le dichiarazioni di SICILIANO sul tema in esame, ha trovato riscontro:
- nella rogatoria colombiana, quanto ai voli di Martino SICILIANO da e per la Colombia;
- nella rogatoria colombiana, quanto ai versamenti, tramite WESTERN UNION, effettuati da FERMI Daria Giuseppina in favore di Martino SICILIANO, in data 19 gennaio 2000, 24 gennaio 2000 e 14 febbraio 2000, per l’importo, rispettivamente di 1.500.000 LIT, 1.200.000 LIT e 1.132.500 LIT;
- negli accertamenti bancari effettuati tramite la rogatoria colombiana, che documentano due versamenti, entrambi del 16 febbraio 2000, effettuati sui conti della convivente del SICILIANO, per l’importo di 9.000.000 di Pesos ciascuno.
8.20.9.8 – I fatti del marzo 2000
Nel marzo del 2000 si era recato in Svizzera, per incontrarsi con l’avv. MANIACI e per ricevere, in denaro contante, una nuova tranche delle somme pattuite con Delfo ZORZI. Giunto a Zurigo, la mattina del 6 marzo 2000, aveva telefonato all’avv. MANIACI, che gli aveva detto che il denaro non era ancora arrivato e lo aveva invitato a raggiungerlo a Lucerna, dove aveva pernottato. Insieme si erano poi spostati a Milano e lui aveva preso alloggio presso l’Hotel VIRGILIO, a spese dell’avvocato.
Qualche giorno dopo l’avvocato MANIACI gli aveva consegnato la somma di circa 15.000 USD in contanti, detratte le spese. In treno era tornato a Zurigo, per imbarcarsi il giorno successivo sull’aereo per Bogotà. Per evitare i controlli della CONTINENTAL AIRLINES (via New York) aveva deciso di rinunciare al volo e di imbarcarsi su un volo della IBERIA (via Madrid) del giorno dopo.
Nell’attesa aveva telefonato al GI di Milano e si era lasciato convincere a tornare in Italia ed a presentarsi al PM di quella città. A Milano aveva nuovamente preso alloggio presso l’Hotel VIRGILIO ed il 14 marzo 2000 si era presentato al PM di Milano e si era dichiarato disponibile ad essere interrogato nel corso del dibattimento per la strage di piazza Fontana.
Il 16 marzo 2000 era tornato a Zurigo e la mattina successiva si era imbarcato sul volo IBERIA per Bogotà. Nel corso di successivi contatti telefonici con l’avv. MANIACI, che gli aveva riferito che la “controparte” non era affatto soddisfatta del suo comportamento, aveva ribadito il proprio impegno di non presentarsi in aula, in occasione del dibattimento relativo alla strage di piazza Fontana.
Questo sopra riportato, come meglio specificato nelle note dell’allegato alla presente memoria ove sono riportate le dichiarazioni di SICILIANO sul tema in esame, ha trovato riscontro:
- nella rogatoria colombiana, quanto ai voli di Martino SICILIANO da e per la Colombia;
- negli accertamenti tramite VIACARD ed AMERICAN EXPRESS, quanto alla presenza in Svizzera dell’avv. MANIACI, nel periodo compreso tra il 5 marzo 2000 ed il 6 marzo 2000;
- negli accertamenti della DIGOS di Milano, in ordine alla presenza del SICILIANO presso l’Hotel VIRGILIO nel periodo dal 6 marzo 2000 all’11 marzo 2000 e dal 14 marzo 2000 al 16 marzo 2000.
8.20.9.9 – L’udienza dibattimentale del 22 settembre 2000
Nel settembre del 2000, pur avendo sostanzialmente già deciso di non rendere dichiarazioni nell’ambito del dibattimento in corso dinanzi alla Corte d’Assise di Milano (avente ad oggetto la strage di piazza Fontana), era venuto in Italia ed aveva preso alloggio presso un albergo di Treviglio, individuato dal Servizio Centrale di Protezione.
Aveva deciso di venire in Italia anche per incutere qualche preoccupazione nella “controparte” e stimolare, in tal modo, più puntuali pagamenti. A seguito di contatti con l’avv. MANIACI aveva comunque deciso di non presentarsi in aula.
L’avv. MANIACI gli aveva detto che avrebbe provveduto a consegnargli l’ulteriore tranche di 15.000 USD in contanti a Como. Il giorno precedente a quello che era stato fissato per la sua comparizione in aula si era allontanato da Milano in treno ed aveva raggiunto Como. Nell’ultima fase della collaborazione (a partire dal marzo del 2003) SICILIANO ha precisato che anche in questo caso, come già era accaduto il 18 maggio 1998, l’avvocato MANIACI aveva addirittura provveduto, per ragioni di maggiore cautela, ad accompagnarlo con la propria auto da Como a Chiasso. La somma di circa 15.000 USD in contanti, detratte le spese, gli era stata consegnata parte a Como e parte a Chiasso.
Questo sopra riportato, come meglio specificato nelle note dell’allegato alla presente memoria ove sono riportate le dichiarazioni di SICILIANO sul tema in esame, ha trovato riscontro:
- nella rogatoria colombiana, quanto ai voli di Martino SICILIANO da e per la Colombia;
- nella documentazione acquisita in data 29 aprile 2002 presso la Procura di Milano, quanto alla permanenza di SICILIANO presso l’Hotel TREVIGLIO di Treviglio ed i contatti telefonici con l’avv. MANIACI;
- negli accertamenti tramite VIACARD, quanto alla presenza in Como dell’avvocato MANIACI, nella mattinata del 21 settembre 2000.
8.20.9.10 – Il tentativo di delegittimazione del GI di Milano
Nel gennaio del 2001, e cioè dopo che la Corte d’Assise d’Appello di Milano aveva acquisito agli atti del dibattimento i verbali relativi alle dichiarazioni istruttorie rese da Martino SICILIANO ed aveva in tal modo vanificato gli accordi criminosi che erano stati conclusi con Delfo ZORZI fin dal gennaio del 1998, l’avvocato MANIACI, secondo la ricostruzione dei fatti operata da Martino SICILIANO nei verbali che qui vengono presi in considerazione, aveva suggerito a quest’ultimo di far pervenire alla Corte d’Assise alcuni bonifici che il GI di Milano, dott. SALVINI, aveva trasmesso o fatto trasmettere a Martino SICILIANO, tramite il circuito della WESTERN UNION, nel periodo compreso tra il 5 febbraio 2000 ed il 12 settembre 2000.
Essendo fallita l’iniziativa, che mirava alla delegittimazione dell’indagine, su disposizione dell’avv. MANIACI, aveva provveduto a trasmettere i bonifici al dott. ROSSELLA, Direttore di PANORAMA, che ne aveva divulgato il contenuto con un articolo del giornalista TORTORELLA, che veniva pubblicato sulla rivista dell’1 marzo 2001. Lo scopo dell’iniziativa, secondo quanto riferitogli dall’avv. MANIACI, era quello di fornire alla difesa di Delfo ZORZI lo strumento per poter sostenere che la testimonianza del SICILIANO non era attendibile, in quanto il collaboratore era stato “comprato” dal giudice. Dall’esame della documentazione acquisita tramite le rogatorie svolte in Colombia ed in Svizzera è stato possibile individuare il compenso, per un importo superiore ai 21.000 USD, che anche in questo caso è stato corrisposto al SICILIANO, per favorire la posizione di Delfo ZORZI.
Questo sopra riportato, come meglio specificato nelle note dell’allegato alla presente memoria ove sono riportate le dichiarazioni di SICILIANO sul tema in esame, ha trovato riscontro:
- nella documentazione sequestrata a Martino SICILIANO in occasione dell’arresto del 10 giugno 2002 e nella documentazione prodotta dal giornalista TORTORELLA e dall’avvocato MANIACI, quanto alla movimentazione dei bonifici del dott. SALVINI;
- nella rogatoria colombiana, quanto al versamento, tramite WESTERN UNION, effettuato dalla Svizzera da FERMI Daria Giuseppina, in favore di Martino SICILIANO, in data 31 gennaio 2001 e per l’importo di 382 USD;
- negli accertamenti bancari effettuati tramite la rogatoria colombiana che documentano i tre bonifici del BANCO SUDAMERIS, del 7 febbraio 2001, del 12 febbraio 2001 e del 12 marzo 2001, per complessivi 12.000 USD circa, e che attestano la provenienza del denaro (via New York) da un istituto di Chiasso;
- negli accertamenti bancari effettuati tramite la rogatoria svizzera del 22 ottobre 2004 che hanno consentito di accertare che il denaro di cui al punto che precede proveniva da un conto appositamente acceso da FERMI Daria presso il CREDIT SUISSE di Chiasso.
8.20.9.11 – I bonifici dell’estate del 2001
Nel tentativo di fornire un quadro il più possibile preciso e dettagliato dei compensi che aveva percepito da Delfo ZORZI, grazie all’intermediazione dell’avv. MANIACI e, per quanto da quest’ultimo riferitogli, dell’avv. PECORELLA, il collaboratore ha poi riferito di avere percepito una ulteriore tranche di quanto dovutogli, per un importo complessivo di circa 13.000 USD, attraverso due bonifici del BANCO SUDAMERIS dell’estate del 2001.
In questo caso, secondo il suo ricordo, i bonifici erano stati inviati dall’Italia e non, come negli altri casi, dalla Svizzera, ed erano stati disposti, secondo quanto gli aveva riferito lo stesso avv. MANIACI, da un certo BOGGI Vittorio, che aveva operato tramite una agenzia di Milano del CREDITO BERGAMASCO.
Dalla documentazione acquisita tramite la rogatoria colombiana è emerso che, in realtà, anche il bonifico di 11.000 USD del 3 agosto 2001 del BANCO SUDAMERIS proviene da Zurigo e che altre, dunque, sono le operazioni poste in essere dal citato BOGGI, come si ricava dal seguito della rogatoria colombiana e dalle indagini del GICO della GDF di Brescia di cui si è detto in ordine ai versamenti per 21.000 USD effettuati nel giugno/luglio del 1999).
Dalla rogatoria è altresì emerso che, anche in questo caso, l’operazione era stata preceduta da un consistente anticipo dell’avv. MANIACI, effettuato tramite il circuito della WESTERN UNION.
Questo sopra riportato, come meglio specificato nelle note dell’allegato alla presente memoria ove sono riportate le dichiarazioni di SICILIANO sul tema in esame, ha trovato riscontro:
- nella rogatoria colombiana, quanto al versamento, tramite WESTERN UNION, effettuato direttamente dall’avvocato MANIACI in data 24 luglio 2001, per
l’importo di 1.500.000 LIT;
- nella documentazione sequestrata a Martino SICILIANO in occasione dell’arresto del 10 giugno 2002 e negli accertamenti bancari effettuati tramite la rogatoria colombiana, quanto al bonifico del BANCO SUDAMERIS del 3 agosto 2001, per 11.000 USD. La rogatoria ha anche consentito di individuare la provenienza del denaro (via New York) da un istituto di Chiasso;
- negli accertamenti bancari effettuati tramite la rogatoria svizzera del 22 ottobre 2004 che hanno consentito di accertare che il denaro di cui al punto che precede proveniva da un conto appositamente acceso da FERMI Daria presso il CREDIT SUISSE di Chiasso.
8.20.9.12 – Il ritorno in Italia del novembre 2001
Nel novembre del 2001, a seguito della morte del padre, SICILIANO era venuto in Italia ed aveva preso contatti con l’avv. MANIACI. Aveva rappresentato al legale le proprie difficoltà finanziarie e gli aveva chiesto se vi fosse la possibilità di proseguire il discorso relativo all’accordo a suo tempo intercorso con Delfo ZORZI che, nel frattempo, era stato condannato all’ergastolo, per la strage di piazza Fontana, dalla Corte d’Assise di Milano che aveva dichiarato l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese in fase istruttoria da Martino SICILIANO, sebbene non confermate nell’incidente probatorio o nel dibattimento.
L’avv. MANIACI gli aveva detto che si sarebbe attivato nei confronti della “controparte” per verificare se vi fosse la possibilità di ottenere la corresponsione di qualche ulteriore somma di denaro, in via anticipata, in vista del processo di appello.
Tornato in Colombia, si era tenuto in contatto telefonico con l’avv. MANIACI ed in una occasione, al fine di ottenere un contatto diretto con Delfo ZORZI (per svolgere una trattativa diretta e per comprendere quale importo complessivo fosse stato effettivamente stanziato da quest’ultimo), aveva anche cercato di parlare con l’avv. PECORELLA, riuscendo però solo a parlare con una segretaria dello studio.
8.20.9.13 – Il ritorno in Italia del gennaio 2002
Il 28 gennaio 2002 era tornato in Italia per esercitare una maggiore “pressione” sull’avv. MANIACI e sulla “controparte” e per giungere ad un eventuale nuovo accordo con Delfo ZORZI.
Tra il 29 gennaio ed il 20 febbraio di quell’anno era stato ospitato, a Telgate, dall’amico Tullio VAVASSORI. In quel periodo aveva più volte contattato l’avv. MANIACI e si era anche recato a Milano, presso il suo studio. L’avvocato gli diceva sempre che non aveva ottenuto una risposta definitiva dalla “controparte” e che era necessario avere pazienza. Gli aveva comunque anticipato che vi era la possibilità di redigere un documento, che potesse essere prodotto nel corso del giudizio di appello per la strage di piazza Fontana, al fine di rendere necessaria una sua escussione all’estero. Nel caso in cui tale documento fosse stato acquisito dalla Corte d’Assise d’Appello di Milano, sarebbe stato possibile conseguire da Delfo ZORZI ulteriori somme di denaro.
Nel frattempo SICILIANO aveva accettato di subentrare nella titolarità delle azioni di una delle società di Cosimo ACRI, gravata da molti debiti, ed aveva percepito dallo stesso la somma di 5.160 euro. Tale disponibilità finanziaria gli aveva consentito di trasferirsi a Milano, presso l’Hotel VIRGILIO. In tal modo riteneva di poter esercitare una maggior “pressione” sull’avv. MANIACI e sulla “controparte”.
A seguito di un incontro che aveva avuto a Milano con il giornalista PIETROBELLI del Gazzettino di Venezia, era entrato in possesso di alcuni stralci della sentenza di condanna di ZORZI ed aveva in tal modo appreso che quest’ultimo, oltre che dall’avv. PECORELLA di Milano, era difeso anche dall’avv. FRANCHINI di Venezia. Dopo
avere telefonato allo studio di quest’ultimo, non essendo riuscito a parlare con il legale, aveva nuovamente cercato di entrare in contatto con l’avv. PECORELLA. La telefonata era stata presa da un avvocato che si occupava della strage di piazza Fontana (evidentemente l’avv. MANGIAROTTI) che, alla richiesta di Martino SICILIANO di poter ottenere un indirizzo od un recapito telefonico di ZORZI, aveva risposto di non poter assecondare tale richiesta, in quanto non era deontologicamente corretto che lui avesse dei contatti con la persona accusata o con i difensori di quest’ultima.
L’avv. MANIACI, essendo venuto a conoscenza del tentativo che aveva fatto per allacciare un rapporto diretto con Delfo ZORZI (tramite i difensori dello stesso), lo aveva redarguito e gli aveva detto che, se avesse nuovamente cercato di “scavalcarlo” nel suo ruolo di “intermediario”, avrebbe cessato di occuparsi di lui.
8.20.9.14 – La redazione del memoriale di ritrattazione
L’iniziativa aveva comunque raggiunto i risultati sperati, tanto che l’avv. MANIACI gli aveva prospettato la possibilità di redigere un memoriale, contenente una ritrattazione delle accuse precedentemente mosse nei confronti di Delfo ZORZI, in cambio di ulteriori 15.000 USD e della possibilità di conseguire ulteriori somme, nel caso in cui il memoriale avesse raggiunto l’effetto di indurre la Corte di Milano ad acquisire le sue nuove dichiarazioni, all’estero. La proposta era stata accettata dal SICILIANO e l’avvocato MANIACI gli aveva consegnato un primo anticipo di 250 euro.
A seguito delle indicazioni fornitegli dal legale, aveva provveduto a redigere, sulla carta intestata dell’Hotel VIRGILIO, una prima bozza del memoriale, che aveva provveduto ad inviare per posta allo studio dell’avvocato, seguendo in ciò le precise indicazioni che il predetto gli aveva fornito. Si erano susseguiti una serie di incontri, intervallati da telefonate, nel corso dei quali l’avv. MANIACI lo aveva invitato ad integrare ed a modificare i vari punti dello scritto, al fine di rendere il documento rispondente allo scopo che si prefiggeva.
Nell’arco di alcuni giorni aveva così provveduto a realizzare quattro diverse versioni del memoriale, l’ultima delle quali è quella che l’avv. MANIACI ha consegnato l’11 marzo 2002 all’avv. PECORELLA e che è stata depositata presso questa Procura della Repubblica di Brescia il 10 aprile 2002.
Esaminando gli appunti contenuti sulla propria agenda (sequestrata in occasione dell’arresto del 10 giugno 2002), SICILIANO ha potuto ricostruire l’esatta successione temporale delle condotte da ultimo descritte. Il 2 marzo 2002 (un sabato) aveva provveduto ad inviare all’avvocato la prima bozza del documento, quella redatta sulla carta intestata dell’Hotel VIRGILIO (che è stata prodotta dalla difesa dell’avv. MANIACI e che reca il timbro postale del 2 marzo 2002). Lunedì 4 marzo 2002 aveva telefonato all’avv. MANIACI ed aveva appreso che la lettera era stata recapitata in studio. Alle h. 12.00 del 5 marzo 2002 si era incontrato con l’avv. MANIACI. Il giorno successivo (6 marzo 2002) aveva telefonato all’avvocato ed il 7 marzo 2002 si era nuovamente incontrato con lui sia la mattina, alle 09.00 che il pomeriggio, alle 15.00. In quel giorno aveva consegnato all’avv. MANIACI sia la seconda che la terza bozza del documento. Alle h. 16.00 di venerdì 8 marzo 2002, aveva consegnato all’avvocato la quarta ed ultima versione del memoriale.
Nel corso della stesura del memoriale, in due o tre occasioni, l’avv. MANIACI aveva anticipato a SICILIANO una somma complessiva di un migliaio di euro, o poco più.
Dopo la consegna del memoriale e la conseguente trasmissione dello scritto all’avv. PECORELLA, aveva avuto un contatto telefonico con l’avv. MANIACI che gli aveva comunicato che “i documenti erano arrivati”, intendendo dire che aveva già con sé i 15.000 USD di ZORZI, ma che, per effettuare la consegna, si sarebbero dovuti incontrare a Lugano in quanto i loro interlocutori reputavano troppo rischioso che la consegna venisse effettuata a Milano.
Nella tarda mattina del 15 marzo 2002 si era incontrato a Lugano con l’avv. MANIACI che gli aveva consegnato la somma di circa 15.000 USD in contanti, detratte le solite spese e gli anticipi. Parte del denaro era poi stata da lui trasmessa in Colombia alla convivente, tramite WESTERN UNION e MONEYGRAM.
Successivamente, per mere ragioni di amicizia, aveva contattato l’amico Giuseppe FISANOTTI e si era lasciato andare a qualche confidenza con lui, pur senza rivelare, inizialmente, che aveva già provveduto a redigere ed a consegnare al suo difensore il memoriale contenente la ritrattazione. FISANOTTI lo aveva consigliato di riprendere i contatti con il Magg. GIRAUDO del ROS, in vista di una eventuale collaborazione, ma quando quest’ultimo lo aveva convocato formalmente, per assumerlo a verbale, si era consigliato con l’avv. MANIACI e la sera del 27 marzo 2002 aveva cambiato albergo, facendo credere a FISANOTTI di essere partito per la Svizzera.
Successivamente, alla fine di marzo, era rientrato in Colombia.
Le dichiarazioni sopra riportate, come meglio specificato nelle note dell’allegato alla presente memoria ove sono riportate le dichiarazioni di SICILIANO sul tema in esame, hanno trovato riscontro:
- nella rogatoria colombiana, quanto ai voli di Martino SICILIANO da e per la Colombia;
- nell’agenda del 2002, quanto ai suoi spostamenti in Italia, alla permanenza a Telgate ed al successivo trasferimento a Milano;
- nella documentazione prodotta dalla difesa dell’avv. MANIACI, quanto all’esistenza della prima bozza del memoriale, del 2 marzo 2002;
- nelle annotazioni manoscritte sull’agenda del 2002, quanto all’esatta progressione dei contatti telefonici e degli incontri con l’avv. MANIACI, in occasione della stesura delle varie bozze, fino alla redazione del documento definitivamente assemblato e consegnato all’avvocato l’8 marzo 2002;
- negli accertamenti tramite MONEYEXPRESS, che documentano il versamento di convivente, utilizzando parte delle somme che gli erano state anticipate dall’avv. MANIACI nei giorni della stesura del memoriale;
- nei dati acquisiti tramite i tabulati telefonici, che documentano i contatti intercorsi tra Martino SICILIANO, l’avvocato MANIACI e l’avvocato PECORELLA, nelle giornate dell’11 e del 12 marzo 2002, e cioè nei giorni in cui l’avv. MANIACI, consegnato il memoriale all’avv. PECORELLA, aveva appreso che “i documenti erano arrivati” e gli aveva dato appuntamento, per la consegna del denaro, a Lugano;
- negli accertamenti tramite VIACARD e nelle stesse ammissioni dell’avv. MANIACI, quanto all’incontro di Lugano del 15 marzo 2002;
- negli accertamenti tramite MONEYEXPRESS, quanto ai versamenti effettuati da Martino SICILIANO in favore della convivente il 18 marzo 2002 (2.674 USD) ed il 21 marzo 2002 (1.069 USD), utilizzando parte della somma che gli era stata consegnata a Lugano dall’avvocato MANIACI;
- nella rogatoria colombiana, quanto al versamento di 919 USD effettuato da Martino SICILIANO in favore della convivente, tramite WESTERN UNION, il 15 marzo 2002, e con riferimento al deposito della somma di 5.000.000 di Pesos, versata su uno dei conti colombiani della convivente, il 27 marzo 2002;
- nelle relazioni di servizio dei Carabinieri del Reparto Antieversione del ROS di Roma e nelle dichiarazioni rese a verbale da Giuseppe FISANOTTI, quanto agli ultimi giorni della sua presenza in Italia.
8.20.9.15 – Il ritorno in Italia dell’aprile 2002
Per rientrare in Colombia aveva acquistato un biglietto di andata e ritorno valido per trenta giorni. Durante la permanenza nel Paese di residenza, aveva telefonicamente appreso che Cosimo ACRI, che gli doveva ancora parte della somma pattuita per il subentro nella titolarità della ditta in stato di decozione, era entrato in possesso di alcuni dipinti che, a dire di quest’ultimo, valevano 700.000 euro. ACRI gli aveva proposto di tornare in Italia per aiutarlo a vendere tali dipinti e lui, che aveva già esaurito le proprie disponibilità finanziarie, aveva accettato la proposta.
Tornato in Italia, il 29 aprile 2002, si era messo in contatto con FISANOTTI, sperando che questi sarebbe stato in grado di aiutarlo nella vendita dei quadri. Da FISANOTTI aveva appreso che il GAZZETTINO DI VENEZIA aveva pubblicato la notizia dell’avvenuto deposito, a Brescia, del memoriale contenente la sua ritrattazione ed alla provocazione del FISANOTTI, che gli aveva detto che solo uno stupido avrebbe potuto fare un favore così grande a Delfo ZORZI senza pretendere in cambio un rilevante compenso in denaro, aveva risposto che, in effetti, aveva già concluso con ZORZI un accordo in tal senso. FISANOTTI gli aveva anche prospettato la possibilità di commercializzare in Giappone, tramite Delfo ZORZI, dei prodotti per il risparmio energetico che provenivano dall’Inghilterra.
Nei primi verbali, come sopra si è già anticipato, SICILIANO ha cercato di accreditare la tesi secondo cui le telefonate che erano intercorse tra lui ed i legali di Delfo ZORZI, nel maggio/giugno di quell’anno, avessero l’esclusivo scopo di prendere contatto con Delfo ZORZI per proporgli l’affare dei prodotti per il risparmio energetico. Il tenore delle conversazioni intercettate, in realtà, smentisce radicalmente questa tesi, che è stata abbandonata dallo stesso SICILIANO nella successiva fase collaborativa, che ha preso le mosse dal suo rientro in Italia, dopo la latitanza in Francia, e che è stata pienamente confermata nell’incidente probatorio.
8.20.9.16 – L’interpretazione delle intercettazioni fornita da SICILIANO
E’ così che SICILIANO ha finito per ammettere, dopo interminabili verbali di segno negativo, di avere deciso di rivolgersi direttamente a Delfo ZORZI per ottenere un anticipo sulla somma da concordare quale corrispettivo dell’eventuale rogatoria estera nel corso della quale, in analogia con quanto aveva anticipato nel memoriale, avrebbe dovuto confermare la ritrattazione di quanto aveva dichiarato nel corso delle indagini.
A tale decisione era giunto dopo aver appreso che il memoriale, che lui aveva consegnato all’avv. MANIACI, in vista di un utilizzo dibattimentale nel corso del giudizio di appello di Milano, per la strage di piazza Fontana, in realtà era già stato utilizzato dalla “controparte” mediante il deposito alla Procura della Repubblica di Brescia, che procedeva per la strage di piazza della Loggia.
SICILIANO ha quindi fornito una serie di spiegazioni circa il contenuto ed il significato dei contatti telefonici che aveva avuto con gli avv.ti FRANCHINI e MANGIAROTTI ed ha spiegato che, attraverso le frasi da lui utilizzate, aveva cercato di capire se detti difensori, gli unici con i quali era riuscito ad allacciare un rapporto telefonico, fossero consapevoli o meno di come il suo “silenzio” era stato gestito fin dal 1998, tenuto anche conto che l’avv. MANIACI, che fino a quel momento aveva direttamente intermediato il suo rapporto con ZORZI, gli aveva sempre e solo accennato al ruolo che, nell’intera vicenda, aveva avuto l’avv. PECORELLA. Dalle risposte che aveva ottenuto dai predetti legali aveva tratto l’opinione che non fossero a conoscenza degli accordi che erano intercorsi tra lui ed il loro cliente.
A far data dal marzo del 2003, dunque, Martino SICILIANO ha iniziato a fornire una precisa ricostruzione anche dei contatti che aveva avuto con i legali di ZORZI e con l’avv. MANIACI nel periodo immediatamente precedente il suo arresto del 10 giugno 2002. Ha così riferito che l’avv. MANGIAROTTI gli aveva comunicato che Delfo ZORZI non era disposto ad avere un contatto diretto con lui e che, se lo avesse voluto, avrebbe potuto scrivergli una lettera.
In occasione di un successivo contatto telefonico nel corso del quale, per capire se l’avv. MANIACI avesse tenuto i rapporti con lui o con l’avv. PECORELLA, aveva spiegato all’avv. MANGIAROTTI di non sapere in che modo l’avv. MANIACI avesse impostato i suoi rapporti con Delfo ZORZI, gli era stato detto che lui si era occupato delle “cose processuali” mentre delle “cose extraprocessuali” non ne sapeva e non ne voleva sapere niente.
Quanto alla possibilità di redigere uno scritto da inviare a Delfo ZORZI, l’avv. MANGIAROTTI gli aveva spiegato che avrebbe potuto provvedere lui a far recapitare al suo cliente lo scritto, senza prendere cognizione del contenuto ed alla obiezione in ordine ai tempi che tale operazione avrebbe comportato, aveva replicato che, per far giungere lo scritto a destinazione, esistevano mezzi più rapidi delle poste. Aveva così provveduto a redigere una missiva di una decina di righe con la quale aveva spiegato che si trovava in Italia in gravi difficoltà economiche, che aveva assoluta necessità di parlare direttamente con lui e che aveva assoluto bisogno di “15 o 20 righe di memoriale, come l’ultima volta”, alludendo con ciò ai 15.000 USD che, “l’ultima volta” e cioè il 15 marzo 2002, l’avv. MANIACI gli aveva consegnato a Lugano, a seguito della redazione del memoriale.
Seguendo le indicazioni che gli erano state fornite dall’avv. MANGIAROTTI, aveva provveduto a chiudere la missiva all’interno di una busta a lui indirizzata e l’aveva consegnata al custode del parcheggio di una via privata di Milano, denominata “Fratelli GAMBA” o nome simile, situata nei pressi della stazione della metropolitana di via Montenapoleone. La medesima operazione era stata ripetuta una seconda volta in quanto l’avv. MANGIAROTTI gli aveva comunicato che “nel trasmettere” la missiva a ZORZI il documento era andato distrutto in modo irrecuperabile e che era dunque necessario fargli pervenire una nuova missiva, con le stesse modalità della volta precedente.
In entrambe le occasioni aveva chiamato il cellulare dell’avv. MANGIAROTTI, da posti telefonici pubblici, per fornire conferma della consegna. Aveva anche segnalato all’avvocato che, se non avesse ricevuto una risposta entro 48 ore al massimo, si sarebbe rivolto alla Procura di Brescia.
Nel giro di qualche giorno l’avv. MANGIAROTTI gli aveva detto che il documento era stato inviato al destinatario e che di lì in avanti avrebbe dovuto rivolgersi esclusivamente all’avv. MANIACI. Aveva così telefonato al suo avvocato, che in precedenza aveva rifiutato di assumere qualunque iniziativa, gli aveva spiegato le ragioni per le quali aveva dovuto rivolgersi direttamente “a chi di dovere” (e cioè ai legali di ZORZI) e gli aveva riferito che gli era stato detto di rivolgersi nuovamente a lui.
L’avv. MANIACI lo aveva rimproverato per l’iniziativa assunta ma, evidentemente informato da altri di come la situazione si fosse evoluta, lo aveva lasciato con l’intesa di risentirsi di lì a qualche giorno. Il sabato o la domenica antecedente al suo arresto (eseguito la sera di lunedì 10 giugno 2002), aveva nuovamente telefonato all’avv. MANIACI che gli aveva comunicato che i “fascicoli” o i “documenti”, secondo l’abituale terminologia da loro utilizzata per alludere al denaro, o l’”indirizzo”, erano arrivati e che, per concordare le modalità della consegna, si sarebbero potuti risentire il lunedì o il martedì successivi.
Nel fornire tutti questi chiarimenti, che a differenza delle dichiarazioni precedentemente rese sul punto, sono perfettamente compatibili con il significato effettivo e letterale di quanto intercettato, SICILIANO ha altresì chiarito che in precedenza aveva negato l’episodio della consegna delle due missive all’avv. MANGIAROTTI perché non voleva coinvolgere quest’ultimo, che lo aveva aiutato a raggiungere ZORZI e che, comunque, considerava estraneo alla vicenda, nella situazione processuale che lo riguardava.
In occasione dell’intercettazione ambientale relativa al colloquio con FISANOTTI del 4 giugno 2002, aveva riferito circostanze veritiere, con l’unica esclusione di quanto aveva detto con riguardo ai recenti contatti diretti intercorsi con ZORZI che, in realtà, non sentiva da anni. Anche in occasione dei colloqui telefonici con la convivente, di cui alle intercettazioni ambientali della sera del 6 e del 7 giugno 2002, aveva riferito circostanze veritiere. In effetti il 6 giugno 2002 l’avv. MANGIAROTTI gli aveva detto che la sua richiesta era stata accolta e che, per avere ulteriori informazioni, si sarebbe dovuto rivolgere all’avv. MANIACI in quanto lui, ufficialmente, non avrebbe dovuto essere a conoscenza di nulla. Il giorno successivo si era nuovamente sentito con l’avv. MANGIAROTTI che lo aveva invitato a rivolgersi all’avv. MANIACI. Quest’ultimo gli aveva detto che aveva ricevuto disposizioni dalla “controparte” e che, nei giorni successivi, gli avrebbe consegnato le “15 o 20 righe di indirizzo” che aveva chiesto.
Le dichiarazioni sopra riportate, come meglio specificato nelle note dell’allegato alla presente memoria ove sono riportate le dichiarazioni di SICILIANO sul tema in esame, hanno trovato riscontro:
- nella rogatoria colombiana, quanto ai voli di Martino SICILIANO da e per la Colombia;
- nelle relazioni di servizio della Sezione Anti Eversione del ROS Carabinieri di Roma e della Sezione Anticrimine del ROS Carabinieri di Brescia, nonché nelle dichiarazioni di Giuseppe FISANOTTI, e nelle intercettazioni ambientali e telefoniche sopra richiamate, quanto ai tempi, alle modalità ed ai contenuti dei rapporti intercorsi tra quest’ultimo e Martino SICILIANO;
- nel contenuto delle già citate intercettazioni telefoniche ed ambientali, quanto ai contatti telefonici, intercorsi in quel periodo con l’avv. MANIACI e con gli avv.ti FRANCHINI e MANGIAROTTI;
- nelle intercettazioni telefoniche relative ai rapporti intercorsi tra SICILIANO e Tullio VAVASSORI ed in particolare nel colloquio telefonico del 13 maggio 2002, quanto alle finalità che Martino SICILIANO aveva deciso di perseguire, a fronte dell’avvenuto prematuro deposito del memoriale a Brescia, anziché a Milano;
- ancora nel contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, quanto al contenuto della richiesta di denaro rivolta a Delfo ZORZI e consegnata all’avv. MANGIAROTTI, e nei dati emersi dall’analisi dei tabulati telefonici, che documentano (unitamente ai racconti fatti da SICILIANO a FISANOTTI ed alla convivente) la fase terminale della vicenda, vale a dire l’accettazione, da parte di ZORZI, della nuova richiesta di denaro (per scongiurare il rischio di un cambiamento di bandiera di SICILIANO) ed il rientro in campo dell’avv. MANIACI, che, come in precedenza, avrebbe potuto gestire il pagamento, senza correre e far correre ad altri particolari rischi.
8.20.10 – GLI INTERROGATORI RESI DALL’AVV. FAUSTO MANIACI
In occasione del primo interrogatorio del 9 luglio 2002, data in cui SICILIANO, detenuto a Brescia, non aveva ancora accettato di rendere dichiarazioni, l’avv. MANIACI ha riferito di avere sentito Martino SICILIANO verso la fine del febbraio del 2002, occasione in cui, nel corso di una telefonata, gli aveva detto di avere letto la motivazione della sentenza di piazza Fontana e di essere fortemente critico sull’impianto probatorio che aveva portato alla condanna all’ergastolo di Delfo ZORZI. A dire dell’avv. MANIACI, in particolare, SICILIANO si sarebbe lamentato per l’indebito utilizzo o l’erronea interpretazione che la Corte aveva fatto delle dichiarazioni che lui, già in occasione dell’incidente probatorio, si era rifiutato di confermare e si era messo a disposizione per potere in qualche modo incidere sul risultato di quel processo.
Preso atto di tale situazione, l’avv. MANIACI avrebbe consigliato SICILIANO di scrivere un documento e di inviarglielo per raccomandata. Avrebbe successivamente valutato lui se e come utilizzarlo. Qualche giorno dopo gli era arrivata una raccomandata, datata 2 marzo 2002, che conteneva un documento, scritto su carta intestata dell’Hotel VIRGILIO.
In occasione di un successivo contatto telefonico, aveva spiegato a SICILIANO che non vi era alcun mezzo per utilizzare quel documento, a lui diretto, ed il cliente gli aveva preannunciato l’invio di un vero e proprio memoriale, nel quale avrebbe meglio sviluppato gli argomenti già toccati in quel primo documento. Qualche giorno dopo, forse il 10 marzo 2002, era stato recapitato presso il suo studio il noto memoriale, unitamente ad una missiva con la quale SICILIANO espressamente lo incaricava di consegnare lo scritto ai difensori di Delfo ZORZI. Per dare corso a tale richiesta, aveva provveduto a far recapitare il memoriale all’avv. Gaetano PECORELLA che lui conosceva e che aveva lo studio vicino al suo, nella stessa via.
Nell’occasione, ha proseguito l’avv. MANIACI, non aveva avuto con il difensore di ZORZI nessuno scambio verbale, diretto o telefonico. Qualche giorno dopo aveva ricevuto una nuova telefonata di SICILIANO che gli aveva chiesto quali conseguenze avrebbe potuto comportare la consegna del memoriale e lui gli aveva spiegato che quel documento avrebbe potuto portare, in tempi piuttosto lunghi, ad una sua escussione all’estero, in sede di rogatoria o di indagini difensive.
Circa un mese dopo, SICILIANO lo aveva nuovamente contattato telefonicamente e gli aveva spiegato che aveva bisogno di mettersi in contatto con la “controparte” e cioè con ZORZI, evidentemente tramite i difensori di quest’ultimo (non avendo lui mai avuto alcun rapporto con tale persona). L’avv. MANIACI aveva spiegato che tale iniziativa era del tutto fuori luogo e si era tassativamente rifiutato di aderire alla richiesta, anche perché aveva intuito che SICILIANO si proponesse di chiedere a ZORZI un aiuto economico.
Verso la metà del successivo mese di maggio, aveva ricevuto una telefonata dell’avv. PECORELLA che gli aveva chiesto un colloquio personale e nel corso del successivo incontro, gli aveva rappresentato che SICILIANO continuava a tempestare di telefonate il suo studio e quelli degli avv.ti FRANCHINI e MANGIAROTTI, aggiungendo che l’avv. FRANCHINI aveva anche commesso la leggerezza di dare a SICILIANO il numero dell’utenza cellulare dell’avv. MANGIAROTTI.
L’avv. PECORELLA gli aveva spiegato che SICILIANO chiedeva insistentemente di essere messo in contatto con Delfo ZORZI e gli aveva fatto capire che era necessario trovare una soluzione. A tal fine, gli aveva proposto di fornire a SICILIANO una casella postale o un indirizzo estero presso il quale quest’ultimo potesse rivolgersi per comunicare direttamente e riservatamente con Delfo ZORZI.
Si erano lasciati con l’intesa che l’avv. PECORELLA avrebbe fatto conoscere al suo interlocutore tale recapito estero e che avrebbe provveduto quest’ultimo, per ragioni di cautela, a comunicarlo al SICILIANO.
Qualche giorno dopo il 6 giugno 2002, nel corso di una telefonata, aveva riferito a SICILIANO che forse gli sarebbe stato comunicato un indirizzo attraverso il quale avrebbe potuto contattare direttamente Delfo ZORZI.
A contestazione dell’intercettazione ambientale delle h. 18.50 del 4 giugno 2002, escludeva di avere mai avuto notizia del documento che SICILIANO aveva consegnato all’avv. MANGIAROTTI per il successivo inoltro a Delfo ZORZI.
A contestazione delle intercettazioni ambientali del 6 e del 7 giugno 2002, escludeva di essersi reso intermediario per la consegna di somme di denaro ma spontaneamente ammetteva di essersi incontrato con SICILIANO a Lugano, dove si era recato per motivi personali. L’incontro era stato sollecitato dal cliente, che aveva bisogno della sua presenza per conseguire il rimborso di un biglietto aereo presso una agenzia locale, versione questa che è stata smentita dal SICILIANO, fin dai tempi in cui, ostinatamente, aveva reiteratamente negato di avere percepito alcun compenso per la redazione del memoriale.
In occasione dei successivi interrogatori del 24, 28 e 31 ottobre 2002, venivano affrontati i temi relativi alle vicende più remote. L’avv. MANIACI, per smentire le dichiarazioni di SICILIANO, ha prodotto copiosa documentazione che, in realtà, è stata ampiamente utilizzata e giustificata dal collaboratore a conferma delle proprie dichiarazioni accusatorie. In tale sede, l’avv. MANIACI, ha cercato di giustificare i “due o tre” versamenti effettuati in favore del SICILIANO tramite WESTERN UNION, quali gesti di solidarietà umana, finalizzati a favorire il rapporto collaborativo del cliente, tacendo scientemente i ben più consistenti ed ulteriori versamenti emersi dalla rogatoria colombiana e dalle successive indagini che sicuramente non possono trovare alcuna plausibile spiegazione se non in chiave accusatoria.
In occasione dell’interrogatorio del 31 ottobre 2002 l’avv. MANIACI, pur negando di avere fornito alcun apporto al SICILIANO in occasione della stesura del memoriale, ha precisato di essersi più volte incontrato con lui e di averlo sentito telefonicamente, nell’arco temporale compreso tra la prima stesura del 2 marzo 2002 e la consegna del documento definitivo.
Quanto ai contatti con i difensori di ZORZI, ha inizialmente escluso di essersi sentito telefonicamente o di persona con detti legali, nel periodo a cavallo della redazione e della consegna del documento (tra la fine del febbraio e la prima metà del marzo del 2002), precisando poi che non poteva escludere di essersi sentito, in quel periodo, con l’avv. PECORELLA e con qualche collaboratore di quest’ultimo, in funzione degli impegni professionali connessi con la difesa di un comune cliente.
Quanto all’incontro con l’avv. PECORELLA che gli aveva prospettato la richiesta di Martino SICILIANO di poter entrare in contatto con ZORZI e la relativa soluzione, precisava che tale colloquio, con ogni probabilità, doveva collocarsi alla data di giovedì 6 giugno 2002. Il giorno successivo aveva ricevuto una telefonata di SICILIANO che gli aveva riferito di avere appreso, evidentemente dai difensori di ZORZI, che poteva nuovamente rivolgersi a lui. Ed a contestazione di quanto riferito da SICILIANO alla convivente, in occasione del colloquio della sera del 7 giugno 2002, ha ammesso di avere rassicurato SICILIANO, che gli era sembrato temesse una sua reazione brusca e negativa, dicendogli che aveva fatto bene a chiamarlo e che era in attesa che gli segnalassero l’indirizzo al quale avrebbe potuto rivolgersi, escludendo invece, di avere fatto qualsiasi riferimento ad un “indirizzo di 15/20 righe” ed ha ribadito che nulla sapeva dei documenti che SICILIANO aveva consegnato all’avv. MANGIAROTTI e dei contatti che SICILIANO aveva avuto con i difensori di ZORZI, se non per quanto l’avv. PECORELLA gli aveva riferito.
In estrema sintesi, dunque, l’avvocato MANIACI, in questi primi verbali:
- ha rivendicato come propria l’idea del memoriale (e della duplice redazione dello stesso), quale strumento per dare ingresso ad una successiva escussione all’estero;
- ha inizialmente escluso di avere avuto reiterati contatti telefonici e incontri con il cliente, nei giorni della redazione del memoriale, ma ha successivamente ammesso che tali contatti ed incontri, in realtà, vi erano stati;
- ha inizialmente escluso ogni rapporto, telefonico o diretto, con i difensori di ZORZI, ma ha successivamente corretto la propria versione difensiva per giustificare, con questioni di ordine professionale non attinenti alla posizione del SICILIANO, gli eventuali contatti telefonici che vi erano stati;
- ha riferito di avere immediatamente compreso che SICILIANO era alla ricerca di un aiuto economico, nell’occasione in cui quest’ultimo, nella seconda metà del mese di aprile, gli aveva chiesto di potere avere un contatto diretto con Delfo ZORZI;
- ha dichiarato di avere appreso dall’avv. PECORELLA che SICILIANO aveva insistentemente rivolto la stessa richiesta (di poter conferire direttamente con ZORZI) sia al suo interlocutore che agli avv.ti FRANCHINI e MANGIAROTTI, e di avere accettato la proposta dell’avv. PECORELLA di far avere a SICILIANO un recapito estero attraverso il quale quest’ultimo avrebbe potuto comunicare direttamente e riservatamente con Delfo ZORZI;
- ha ammesso l’incontro a Lugano con SICILIANO del 15 marzo 2002, giustificando tale incontro in termini radicalmente diversi da quelli, pur leciti, inizialmente riferiti dal SICILIANO;
- ha ammesso di avere effettuato qualche versamento, tramite WESTERN UNION, in favore del cliente, tacendo i ben più numerosi e rilevanti versamenti effettivamente fatti;
- ha ammesso di avere avuto, con SICILIANO, il colloquio telefonico di cui quest’ultimo parla alla convivente nell’intercettazione ambientale del 7 giugno 2002 ed ha ammesso di avere parlato, nell’occasione, del recapito di ZORZI che stava per arrivare, negando invece di avere mai fatto alcun riferimento ad un “indirizzo di 15 o 20 righe” e di avere mai avuto notizia dei manoscritti consegnati da SICILIANO all’avv. MANGIAROTTI per il successivo inoltro a ZORZI.
All’esito della rogatoria svizzera del 22 ottobre 2004, che documentava in maniera inconfutabile che ingenti somme erano state fatte pervenire a Martino SICILIANO, direttamente dall’avv. MANIACI (23.500 USD del 15 giugno 1998) e da FERMI Daria Giuseppina (12.000 USD del gennaio/marzo 2001 e 11.000 USD del luglio 2001), mediante conti accesi presso il CREDIT SUISSE di Chiasso, l’avv. MANIACI, negli interrogatori del 26 e del 28 ottobre 2004, ha finito per ammettere di avere effettuato una serie di versamenti, in favore del cliente, ed in particolare:
- USD 4.232 inviati tramite Western Union l’11 aprile 1998, con il proposito dichiarato di voler assecondare la collaborazione del cliente;
- USD 15.000 consegnati in contanti a Chiasso il 18 maggio 1998, dopo la fuga da Milano in occasione dell’incidente probatorio, con il proposito dichiarato di aiutare il cliente che si trovava in difficoltà e che sosteneva di essere in attesa di entrare in possesso di USD 50.000 che avrebbe concordato con il Servizio di Protezione;
- USD 25.000 circa, che inviò a SICILIANO nel giugno del 1998, tramite un conto del CREDIT SUISSE di Chiasso e che provenivano dalla complessiva somma di USD 50.000 che era stata recapitata presso il suo studio, in contanti, da un soggetto che si sarebbe qualificato quale “emissario del dott. SALVINI”;
- USD 25.000 circa, che inviò a SICILIANO nel 2001 (febbraio, marzo e luglio), mediante un conto che aveva appositamente fatto accendere presso il CREDIT SUISSE di Chiasso a nome di FERMI Daria Giuseppina (che precedentemente aveva negato di conoscere). Anche in questo caso il denaro proveniva dalla complessiva somma di USD 50.000 che era stata recapitata presso il suo studio, in contanti, a cavallo delle festività natalizie del 2000, da un soggetto che si sarebbe qualificato quale “emissario del dott. SALVINI”.
- solo a quel punto, tenuto conto dell’opera di delegittimazione che, proprio nel gennaio del 2001, era stata posta in essere nei confronti del giudice SALVINI, si era reso conto che, con ogni probabilità, i 50.000 USD che gli erano stati recapitati e che ancora si trovavano nella sua disponibilità, potevano provenire dalla “controparte processuale” ma ormai, a suo dire, era troppo tardi.
Ogni commento appare decisamente superfluo.
8.20.11 – LE DICHIARAZIONI SPONTANEE DELL’AVV. MANGIAROTTI
Dalla memoria che l’avv. MANGIAROTTI ha prodotto all’udienza del GUP di Brescia del 7 maggio 2004 si ricava che il predetto, verso la metà del febbraio del 2002, trovandosi presso lo studio dell’avv. PECORELLA, aveva ricevuto una telefonata di Martino SICILIANO che si era detto dispiaciuto ed amareggiato per le condanne inflitte a MAGGI, ROGNONI e ZORZI ed aveva espresso l’intenzione di fare chiarezza su quanto a sua conoscenza in ordine a Piazza Fontana.
Dopo avere spiegato a SICILIANO che non era opportuno che chiamasse il difensore di colui che aveva accusato, lo aveva invitato a rivolgersi al suo legale ed aveva immediatamente avvertito sia l’avv. PECORELLA che l’avv. FRANCHINI di quanto era accaduto.
Alcuni giorni dopo l’avv. PECORELLA gli aveva detto di avere appreso dall’avv. MANIACI che Martino SICILIANO intendeva essere assunto a verbale nell’ambito di indagini difensive, per chiarire le dichiarazioni precedentemente rese, e lo aveva invitato a comunicare all’avv. MANIACI che lui e l’avv. FRANCHINI avrebbero valutato tale possibilità che non gli pareva, comunque, tecnicamente esperibile ed opportuna.
Aveva quindi telefonato all’avv. MANIACI e gli aveva rappresentato le citate perplessità. Anche l’avv. FRANCHINI aveva manifestato le stesse perplessità ed aveva osservato che, ove SICILIANO lo avesse voluto, avrebbe potuto redigere un memoriale, in vista dell’eventuale reiterazione, in appello, dell’istanza di rogatoria.
Anche questa decisione era stata comunicata all’avv. MANIACI.
In tempi successivi, l’avv. MANIACI aveva comunicato dapprima che SICILIANO si era determinato a scrivere un suo memoriale e quindi che il memoriale era stato redatto.
Il 18 maggio 2002 aveva appreso che Martino SICILIANO aveva telefonato allo studio dell’avv. PECORELLA. Nei giorni successivi aveva riferito la cosa sia all’avv. PECORELLA che all’avv. FRANCHINI, che pure era stato cercato dal SICILIANO.
Il 20 maggio 2002 l’avv. FRANCHINI gli aveva detto di avere ricevuto una telefonata da parte di SICILIANO che gli aveva chiesto notizie in ordine al memoriale ed ai possibili sviluppi e che, non essendo riuscito a parlare né con l’avv. PECORELLA né con lui, gli aveva lasciato il suo numero di telefono chiedendogli di essere richiamato.
L’avv. FRANCHINI gli aveva detto di cercare di capire cosa volesse e lo aveva invitato alla massima cautela. Dopo avere inutilmente tentato di telefonare a SICILIANO nella giornata del 21 e nella mattinata del 22 maggio 2002, aveva appreso dall’avv. FRANCHINI che SICILIANO era reperibile in albergo dopo le 22.00.
A quel punto, per comprendere se si trattasse, o meno, di una provocazione, su incarico degli avv.ti FRANCHINI e PECORELLA, aveva telefonato al SICILIANO.
Questi gli aveva detto le stesse cose che già aveva detto all’avv. FRANCHINI ed aveva confusamente aggiunto che voleva parlare con Delfo ZORZI per questioni di lavoro che riguardavano un’altra persona. Per tagliare corto e per “stanarlo”, gli aveva detto di mettere per iscritto quanto aveva da dire ed aveva riferito il tutto ai due legali che lo avevano incaricato di effettuare la telefonata.
Il 27 maggio 2002 aveva appreso dall’avv. FRANCHINI che SICILIANO aveva nuovamente chiamato e che il collega, per liberarsene, gli aveva comunicato il numero della sua utenza cellulare. Da quel momento erano iniziate le telefonate con le quali SICILIANO insisteva nella richiesta di avere un contatto con ZORZI, per asserite quanto pretestuose ragioni di lavoro.
Il 3 giugno 2002, per evitare di essere continuamente chiamato, aveva telefonato a SICILIANO per dirgli che poteva scordarsi di avere un recapito di ZORZI e che l’unica cosa che poteva fare consisteva nello scrivere. Gli aveva quindi fornito il recapito della guardiola del parcheggio privato di via Fratelli GABBA ove avrebbe potuto lasciare lo scritto, cosa che SICILIANO aveva fatto in due diverse occasioni.
Lo scritto, a dire dell’avv. MANGIAROTTI, consisteva in una richiesta di indirizzo (per un contatto diretto) e di aiuto economico. Di quanto sopra aveva informato gli avv. FRANCHINI e PECORELLA e quest’ultimo aveva convenuto con lui circa l’inopportunità di avvisare il cliente. A quel punto (era il 6 giugno 2002) l’avv. PECORELLA aveva telefonato all’avv. MANIACI e si era incontrato con quest’ultimo per chiedergli tassativamente, come riferitogli dal primo, di adoperarsi affinché SICILIANO non proseguisse nel suo contegno. Anche di quell’incontro era stato informato l’avv. FRANCHINI.
Il suo rapporto con SICILIANO si era definitivamente concluso il 7 giugno 2002 allorché, contattato telefonicamente dal predetto, lo aveva bruscamente invitato a rivolgersi esclusivamente all’avv. MANIACI.
8.20.12 – CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Dal materiale probatorio raccolto prima ancora che Martino SICILIANO, nel marzo del 2003, decidesse di fare piena chiarezza su tutte le vicende che avevano caratterizzato il suo rapporto indiretto con Delfo ZORZI, a far data dal 1998 e fino al momento dell’arresto del 10 giugno 2002 (intercettazioni telefoniche ed ambientali), e dagli ulteriori elementi di riscontro acquisiti (in particolare la rogatoria colombiana ed i tabulati telefonici) emerge la totale veridicità della versione dei fatti che il collaboratore di giustizia ha reiteratamente e costantemente riferito sia negli interrogatori del PM che, successivamente, nel contraddittorio delle parti, dinanzi al GIP del Tribunale di Brescia ed alla Corte di Assise di Appello di Milano.
Il significato proprio ed oggettivo dei colloqui intercettati, in particolare, fornisce un insuperabile elemento di valutazione e di riscontro (per così dire anticipato) che si coniuga perfettamente con la versione dei fatti fornita dal collaboratore, che non è stata intaccata dalle dichiarazioni che sono state fornite dagli avv.ti MANIACI e MANGIAROTTI.
A ben vedere, anzi, dall’esame comparato delle citate dichiarazioni, è possibile trarre ulteriori elementi a sostegno della totale affidabilità della ricostruzione dei fatti fornita dal collaboratore di giustizia.
L’avv. MANIACI, infatti, rivendica come propria l’idea del memoriale ed esclude, con determinazione, ogni rapporto con i difensori di Delfo ZORZI, nei giorni cruciali della redazione e della consegna del documento, per finire con l’ammettere che i contatti con i legali di ZORZI vi erano stati ma non avevano avuto ad oggetto la posizione di Martino SICILIANO. L’avv. MANGIAROTTI, al contrario, rivendica l’idea del memoriale come propria della difesa ZORZI e dà conto di una fitta rete di comunicazioni telefoniche intercorse con l’avv. PECORELLA e l’avv. MANIACI.
Già si è detto degli insuperabili riscontri, anche documentali e patrimoniali, che sostengono la versione di Martino SICILIANO in ordine alle varie stesure della falsa ritrattazione ed al corrispettivo che aveva conseguito, a Lugano, a seguito della consegna all’avv. MANIACI della versione definitiva del memoriale.
Anche con riguardo alle vicende dei primi di giugno del 2002 significativa è la contrapposizione rilevabile tra la versione dell’avv. MANIACI e quella dell’avv. MANGIAROTTI.
Il primo ha riferito che la richiesta di SICILIANO di potere entrare in contatto diretto con Delfo ZORZI (richiesta che, a suo dire, mirava inequivocabilmente al raggiungimento di una utilità economica), non era stata affatto scartata dall’avv. PECORELLA che, anzi, si era riservato ed impegnato di far pervenire al collega un “indirizzo” estero del proprio cliente (attraverso il quale Martino SICILIANO, l’accusatore, avrebbe potuto comunicare direttamente e riservatamente con l’accusato) ed aveva in tal modo cercato di giustificare l’inequivocabile contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali che hanno immediatamente preceduto l’arresto di Martino SICILIANO.
L’avv. MANGIAROTTI, invece, ha riferito che l’intero collegio difensivo di ZORZI ed il cliente stesso avevano escluso ogni contatto diretto od indiretto con Martino SICILIANO. La richiesta di quest’ultimo, affidata da ultimo all’inequivocabile scritto con il quale aveva chiesto l’ormai famoso “indirizzo di 15 o 20 righe” (o “memoriale di 15 o 20 pagine”), a dire dell’avv. MANGIAROTTI, non era stata neppure comunicata a ZORZI.
Tale affermazione è però smentita, come si è sopra accennato, dall’esito delle intercettazioni dei colloqui che sono intercorsi il 6 ed il 7 giugno 2002 tra Martino SICILIANO e la convivente. Tali intercettazioni forniscono riscontro alle dichiarazioni rese a verbale da Martino SICILIANO e sono a loro volta riscontrate dai tabulati telefonici e dalla parziale ma assai significativa conferma fornita dall’avv. MANIACI.
Non è dunque vero che l’ulteriore richiesta di aiuto economico avanzata da SICILIANO in cambio, ancora una volta, del suo silenzio, non sia stata neppure comunicata a ZORZI. Qualcuno quella richiesta l’ha comunicata e la risposta, ancora una volta, è stata positiva, tanto che l’avv. MANGIAROTTI ha rassicurato SICILIANO in ordine al buon esito dell’operazione e lo ha invitato a riprendere i rapporti con l’avv. MANIACI e quest’ultimo ha spiegato al proprio cliente che aveva ricevuto disposizioni dalla “controparte” e che il lunedì o il martedì successivo avrebbe consegnato, “le 15 o 20 righe di <<indirizzo>>” che erano state chieste.
Solo l’arresto di Martino SICILIANO, operato nell’imminenza di una nuova consegna di denaro all’estero e del definitivo allontanamento di quest’ultimo per la Colombia, ha impedito che l’illecita operazione venisse portata a compimento.
Le più recenti e sorprendenti dichiarazioni rese dall’avv. MANIACI, di fatto, forniscono una ulteriore conferma dell’intera ricostruzione dei fatti narrata da SICILIANO.
La Corte di Assise di Appello di Milano, che ha avuto modo di esaminare Martino SICILIANO nel corso di ben cinque udienze (dal 25 novembre 2003 al 16 dicembre 2003), anche con riferimento all’intera vicenda delle pressioni esercitate da Delfo ZORZI nei suoi confronti, ha così concluso (pur senza conoscere l’esito delle rogatorie e delle intercettazioni svolte nell’ambito di questo procedimento):
..., il Collegio, ... con riguardo alle affermazioni sul punto di SICILIANO Martino, non può che concludere nel senso che costui abbia detto il vero quando ha riferito di essersi indotto al detto comportamento processuale (esercizio della facoltà di non rispondere prima e sottrazione al dibattimento poi) esclusivamente in forza dell’intesa raggiunta con ZORZI Delfo ovvero con coloro che all’epoca lo rappresentavano.
Milita in tale direzione anzitutto la constatazione che le dichiarazioni del collaboratore sono state precise, dettagliate, verosimili e, se si vuole, anche disinteressate posto che ha finito per ammettere di aver tenuto (anche lui) un comportamento penalmente illecito.
Di più, il dichiarante ha fornito volta per volta una ineccepibile spiegazione tecnico-giuridica in ordine alla sua pregressa condotta, in quanto secondo il regime processuale rispettivamente allora vigente all’atto della:
presentazione per l’incidente probatorio, egli aveva la facoltà di non rispondere e l’esercizio di questa sarebbe stato sufficiente ad impedire l’utilizzazione in dibattimento dei verbali resi al Pubblico Ministero od al Giudice istruttore;
“fuga” dal dibattimento, non avrebbe potuto esercitare la stessa facoltà e comunque, se esercitata, quei verbali sarebbero stati acquisiti.
Né può ipotizzarsi che SICILIANO abbia lanciato l’accusa di essere stato “retribuito” da ZORZI, o da chi per lui, per malanimo od altro del genere:..., non solo e tanto di tali sentimenti non vi è prova convincente in atti, ma comunque, se pure vi sono stati, essi preesistevano, più che alle odierne affermazioni, ai verbali istruttori.
Vi è poi un indiscutibile riscontro rappresentato dalle parziali ammissioni di ZORZI, il quale ha confermato non solo di aver intrattenuto dopo il 1993 rapporti con il collaboratore, ma anche di avergli procurato un ben retribuito posto di lavoro spesandolo di tutto ciò che gli occorreva per trasferirsi in Russia: comportamento questo nel quale bene si inquadra la successiva elargizione di rilevanti compensi per procurarsi il suo silenzio.
In conclusione, reputa il Collegio che SICILIANO Martino si sia inizialmente sottratto al contraddittorio esclusivamente in ragione dell’interesse di ZORZI Delfo ed in cambio di una lauta retribuzione: ne segue che nessuna censura di inattendibilità può essere ragionevolmente formulata per questo verso nei confronti del collaboratore per il suo pregresso comportamento in incidente probatorio ed al dibattimenti di primo grado, ma che anzi sia lecito trarre da tanto ragione per stigmatizzare piuttosto la condotta dell’imputato ZORZI.
Giova da ultimo rilevare che l’avv. MANIACI, negli interrogatori dell’ottobre 2004, ha ammesso di avere trattenuto per sé circa il 50% delle somme che gli erano state recapitate.
Da ciò discende che la somma dei circa 190.000 USD che Delfo ZORZI fece consegnare a Martino SICILIANO (150.000 USD per l’iniziale silenzio, 25.000 USD per la delegittimazione del giudice SALVINI, 15.000 USD per il memoriale, oltre all’indirizzo di “15 o 20 righe” da ultimo messo a disposizione), deve sostanzialmente essere moltiplicata per due, per avere un’idea della somma effettivamente stanziata da ZORZI, per comprare il silenzio e la ritrattazione di Martino SICILIANO.
Ma ancor più rilevante e significativa, a ben vedere, è la condotta che Delfo ZORZI ha posto in essere nei confronti di SICILIANO prima ancora che il predetto iniziasse la sua tormentata collaborazione con l’Autorità Giudiziaria.
Ci si intende qui riferire alle non troppo velate minacce, alle reiterate offerte di aiuto e di assistenza legale e finanziaria ed alle plurime offerte di lavoro all’estero con le quali ZORZI, tra il 1992 ed 1994, ha insistentemente cercato di evitare che Martino SICILIANO venisse in Italia a rendere il proprio contributo di conoscenza e di verità.
Se infatti è assai significativo che ZORZI, per spazzare via dai processi di Milano e di Brescia le dichiarazioni di SICILIANO (e per cercare in qualche modo di contrapporsi anche alle dichiarazioni di Carlo DIGILIO, non a caso citato nella ritrattazione di SICILIANO dell’aprile 2002), abbia stanziato una somma non inferiore ai 400.000 dollari (per non parlare dell’importo che avrebbe dovuto versare per ottenere che SICILIANO confermasse la ritrattazione nell’ambito di una rogatoria internazionale), non è meno significativo che il predetto abbia speso le proprie energie per evitare che tutto ciò accadesse, prima ancora che SICILIANO accettasse di recarsi in Italia per raccontare quanto era a sua conoscenza circa le attività eversive e terroristiche svolte da ZORZI e da quel gruppo ordinovista “mestrino” che proprio a quest’ultimo faceva capo.
(continua al Cap. IX -AGINTER PRESSE)